N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1989

                                 N. 110
 Ordinanza  emessa  il  9  dicembre  1989  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Irabor Amen
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero  -  Previsto  arresto  anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte  del  giudice
 di  misura  coercitiva  in  contrasto  con principi e direttive della
 legge di delega.
 (D.Lgs.  28  luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma, in relazione
 alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punto 32, e 6).
 (Cost., art. 76).
(GU n.11 del 14-3-1990 )
                               IL PRETORE
    Premesso  che  Irabor  Amen  veniva  presentata  innanzi  a questo
 giudice ai sensi dell'art. 566 del c.p.p.  in  stato  di  arresto  in
 quanto  contravventrice  al  foglio  di  via  obbligatorio emesso dal
 questore di Roma con il quale gli veniva ordinato di  presentarsi  al
 posto  di  polizia di frontiera di Fiumicino entro il 5 novembre 1989
 per essere espulsa dal territorio dello Stato;
      che   il   p.m.  chiedeva  la  convalida  dell'arresto,  ma  non
 l'applicazione di misure coercitive;
    Rilevato   che   l'arresto   e'  stato  eseguito  in  ottemperanza
 all'obbligo posto in capo alla polizia giudiziaria dalla disposizione
 di  cui  all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., la cui vigenza e'
 stata espressamente  mantenuta  dal  disposto  dell'art.  224,  primo
 comma, del d.-l. n. 271/1989;
      che  questo  pretore  ritiene  di dubitare circa la legittimita'
 costituzionale di tale ultima disposizione per i motivi che  verranno
 piu' avanti svolti;
      che  la  questione  appare  rilevante, dovendo il giudicante, in
 ogni  caso,   pronunciarsi   sulla   legittimita'   dell'arresto,   a
 prescindere dall'eventuale applicazione di misure coercitive;
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza   (Reg   ord.   n.
 109/1990).
 90C0269