DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1989 

  Autorizzazione  al Ministero dell'interno a richiamare in servizio,
nel  corso  del  1989,  dieci  unita'  di  qualifica  dirigenziale  e
milletrecento unita' degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti,
a  trattenere  in  servizio,  nel  corso  del  1989,  per  un   anno,
duemilasettecentonovantacinque  unita'  del  ruolo  degli  agenti  di
pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere in servizio, nel corso del
1989,  duemilasettecentoquarantuno  unita'  del ruolo degli agenti di
polizia, nonche' a riammettere  in  servizio,  nel  corso  del  1989,
cinquanta unita' dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti.
(GU n.63 del 16-3-1990)

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della  legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in  base  al  quale  i
reclutamenti  o  le  immissioni  in  servizio, le ferme del personale
volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio  del  personale
delle  Forze  armate,  dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  fatte  salve  le   nomine   ad   ufficiale   dei
frequentatori  delle  accademie,  le  nomine  a  vice commissario dei
frequentatori  dell'Istituto  superiore  di   polizia,   nonche'   le
immissioni   in   servizio  dei  sottufficiali  e  del  personale  di
corrispondente  qualifica  della  Polizia  di  Stato,  degli  allievi
ispettori  di  polizia  e del personale dei servizi di informazione e
sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole  e
gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate
esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro del tesoro ed il
Ministro per la funzione pubblica;
  Vista  la  nota  prot. n. 559/LEG/282.200.0 in data 25 gennaio 1989
con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione  a
richiamare in servizio, nel corso del 1989, dieci unita' di qualifica
dirigenziale e milletrecento unita' degli agenti ed assistenti e  dei
sovrintendenti,  anche  ad  esaurimento, a trattenere in servizio nel
corso del 1989, per un  anno,  duemilasettecentonovantacinque  unita'
del  ruolo degli agenti di pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere
in servizio, nel corso del 1989,  duemilasettecentoquarantuno  unita'
del  ruolo  degli  agenti  di  polizia,  nonche'  di  riammettere  in
servizio,  nel  corso  del  1989,  cinquanta  unita'  dei  ruoli  dei
sovrintendenti ed assistenti e agenti;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.  avv.  Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93 e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che il Ministero del tesoro, con telex numeri 108069 e
119667 RGS, ha espresso parere favorevole;
  Ritenuto   che  esistono  le  comprovate  esigenze  che  consentono
l'emanazione del richiesto  provvedimento  autorizzativo,  in  quanto
trattasi  di  ineliminabili  ed  indifferibili esigenze connesse alla
funzionalita';
                               Decreta:
  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato nel corso del 1989, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  a:
    A)  richiamare  in  servizio  cinque dirigenti superiori r.e., un
dirigente superiore  medico  r.e.  e  quattro  primi  dirigenti  r.e.
nonche'  milletrecento  unita' dei ruoli degli agenti ed assistenti e
dei sovrintendenti anche ad esaurimento;
     B)      trattenere      in      servizio     per     un     anno
duemilasettecentonovantacinque  unita'  quali   agenti   di   polizia
ausiliari, di cui milleventuno unita' relative al 19› corso di agenti
di pubblica sicurezza ausiliari, milletrenta unita' relative  al  20›
corso    di    agenti    di    pubblica    sicurezza    ausiliari   e
settecentoquarantaquattro unita' relative al 21› corso di  agenti  di
pubblica sicurezza ausiliari;
     C)  immettere  in  servizio  nel  ruolo degli agenti di polizia,
previa frequenza del corso di istruzione, duemilasettecentoquarantuno
unita'  provenienti  dal  ruolo  degli  agenti  di  polizia ausiliari
trattenuti di cui  ottocentosessantacinque  unita'  relative  al  16›
corso  di  agente  di  polizia  ausiliari,  milleduecentoventi unita'
relative  al  17›  corso   di   agenti   di   polizia   ausiliari   e
seicentocinquantasei  unita'  relative  al  18›  corso  di  agenti di
polizia ausiliari;
     D)  riammettere  in  servizio  cinquanta  unita'  dei  ruoli dei
sovrintendenti ed assistenti ed agenti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 7 novembre 1989
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            GASPARI
Il Ministro del tesoro
        CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 63