DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1989
Autorizzazione al Ministero dell'interno a richiamare in servizio, nel corso del 1989, dieci unita' di qualifica dirigenziale e milletrecento unita' degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, a trattenere in servizio, nel corso del 1989, per un anno, duemilasettecentonovantacinque unita' del ruolo degli agenti di pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere in servizio, nel corso del 1989, duemilasettecentoquarantuno unita' del ruolo degli agenti di polizia, nonche' a riammettere in servizio, nel corso del 1989, cinquanta unita' dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti.(GU n.63 del 16-3-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica; Vista la nota prot. n. 559/LEG/282.200.0 in data 25 gennaio 1989 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, nel corso del 1989, dieci unita' di qualifica dirigenziale e milletrecento unita' degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, anche ad esaurimento, a trattenere in servizio nel corso del 1989, per un anno, duemilasettecentonovantacinque unita' del ruolo degli agenti di pubblica sicurezza ausiliari, ad immettere in servizio, nel corso del 1989, duemilasettecentoquarantuno unita' del ruolo degli agenti di polizia, nonche' di riammettere in servizio, nel corso del 1989, cinquanta unita' dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti e agenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che il Ministero del tesoro, con telex numeri 108069 e 119667 RGS, ha espresso parere favorevole; Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita'; Decreta: Il Ministero dell'interno e' autorizzato nel corso del 1989, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a: A) richiamare in servizio cinque dirigenti superiori r.e., un dirigente superiore medico r.e. e quattro primi dirigenti r.e. nonche' milletrecento unita' dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti anche ad esaurimento; B) trattenere in servizio per un anno duemilasettecentonovantacinque unita' quali agenti di polizia ausiliari, di cui milleventuno unita' relative al 19 corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari, milletrenta unita' relative al 20 corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari e settecentoquarantaquattro unita' relative al 21 corso di agenti di pubblica sicurezza ausiliari; C) immettere in servizio nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di istruzione, duemilasettecentoquarantuno unita' provenienti dal ruolo degli agenti di polizia ausiliari trattenuti di cui ottocentosessantacinque unita' relative al 16 corso di agente di polizia ausiliari, milleduecentoventi unita' relative al 17 corso di agenti di polizia ausiliari e seicentocinquantasei unita' relative al 18 corso di agenti di polizia ausiliari; D) riammettere in servizio cinquanta unita' dei ruoli dei sovrintendenti ed assistenti ed agenti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 7 novembre 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 63