Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.73 del 28-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'11 maggio 1987; Vista la delibera del senato accademico in data 25 settembre 1987; Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1989; Riconosciuta la necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 95 la scuola diretta ai fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria cambia denominazione in scuola diretta ai fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. L'art. 429 e' modificato e con lo scorrimento della numerazione successiva vengono inseriti gli articoli dal 430 al 435 relativi al riordinamento della scuola diretta ai fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. Scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica Art. 429. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso la seconda Universita' degli studi di Roma. La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali. La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica. Art. 430. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici iscritti per i tre anni di corso della scuola. Art. 431. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia ed il dipartimento di chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 432. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*); anatomia (*); fisiologia (*); fonetica e linguistica (*). 2 Anno: elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo; tecniche audiometriche di base e audiometria di massa; tecniche di esplorazione vestibolare; fonometria e prevenzione dei danni da rumore; tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione; nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio; legislazione sanitaria ed etica della professione (*). 3 Anno: foniatria (*); neurologia (*); neuropsichiatria infantile (*); tecniche audiometriche speciali; protesi acustica ed audiometria protesica; tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico; psicologia (*). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. -------------------------------- (*) Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Art. 433. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: laboratorio di audiologia; laboratorio di fisica acustica; reparti di degenza clinica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale; il tirocinio pratico si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 434. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. Art. 435. - L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato su argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 gennaio 1990 Il rettore: GARACI