MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 1990 

  Norme   per   il   rifornimento   di   carburanti,   a   mezzo   di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri.
(GU n.76 del 31-3-1990)

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 luglio 1931, n. 733;
  Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante
le  norme  di  sicurezza  per  la  lavorazione,   l'immagazzinamento,
l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii
stessi;
  Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio
1969 relativa ai distributori stradali di carburante;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di   prevezione
incendi;
  Visto  l'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
  Sentita  la  commissione  consultiva  per  le sostanze esplosive ed
infiammabili del Ministero dell'interno;
  Rilevata  la  necessita'  di  integrare  l'art.  82 del decreto del
Ministro dell'interno  31  luglio  1934  e  disciplinare  in  maniera
organica  la  materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo
di  contenitori-distributori  mobili,  per  macchine  in  uso  presso
aziende agricole, cave e cantieri;
                               Decreta:
  E'      consentita      l'installazione     e     l'utilizzo     di
contenitori-distributori  mobili  ad  uso  privato  per  liquidi   di
categoria   C  eclusivamente  per  il  rifornimento  di  macchine  ed
automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione  di
materiali  e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti
condizioni:
   il  contenitore  deve  avere  capacita' geometrica non superiore a
9.000 litri;
   il  "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal
Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo  I,  n.
XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;
   il  "contenitore-distributore"  deve essere provvisto di bacino di
contenimento di capacita' non inferiore alla  meta'  della  capacita'
geometrica  del  contenitore,  di  tettoia di protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in materiale  non  combustibile  e  di  idonea
messa a terra;
   devono  essere  osservate una distanza di sicurezza interna ed una
distanza di protezione non inferiore a 3 m;
   il  "contenitore-distributore"  deve essere contornato da un'area,
avente una profondita' non minore di 3  m,  completamente  sgombra  e
priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
   devono  essere  osservati  i divieti e le limitazioni previsti dal
decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;
   in  prossimita'  dell'impianto devono essere installati almeno tre
estintori portatili di "tipo approvato" dal  Ministero  dell'interno,
per  classi di fuochi A-B-C con capacita' estinguente non inferiore a
39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su  apparecchi  sotto  tensione
elettrica;
   gli   impianti  e  le  apparecchiature  elettriche  devono  essere
realizzate in conformita' di quanto stabilito dalla  legge  1›  marzo
1968, n. 186;
   il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 marzo 1990
                       Il Ministro dell'interno
                                  GAVA
                      Il Ministro delle finanze
                                FORMICA
     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA