Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.76 del 31-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 23 settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1989 per la istituzione della scuola diretta a fini speciali di "tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1834 del 14 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra; Vista la deliberazione della facolta' di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1989, con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la Scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Dopo l'art. 686 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del: CAPO VIII Scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale Art. 687. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Universita' degli studi di Catania. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella riabilitazione psichiatrica e psicosociale. La scuola rilascia il diploma di "tecnico della riabilitazione pischiatrica e psicosociale". Art. 688. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e quattrocento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti. Art. 689. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti di clinica psichiatrica - psicologia - psichiatrica - psicoterapia - psicologia sperimentale - igiene mentale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola (istituto di clinica psichiatrica Policlinico universitario). Art. 690. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 691. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuale o semestrale come indicato per ciascuno): 1 Anno: struttura e funzioni del S.N. (annuale); psicologia (annuale); neurofisiopatologia (annuale); clinica psichiatrica (annuale); psicoterapia (biennale); teoria e tecnica dei tests (annuale); riabilitazione psichiatrica (biennale); psichiatria e transculturale (annuale). 2 Anno: psicoterapia (biennale); neuropsichiatria (annuale); psicogeriatria (annuale); riabilitazione psichiatrica (biennale); psichiatria forense e legislazione psichiatrica (annuale). a) Indirizzo tecnico-riabilitativo: tecniche di riabilitazione psicomotoria (annuale); tecniche di terapie occupazionali (annuale); tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento (annuale). b) Indirizzo socio-psicoterapeutico: psicoterapia di gruppo (annuale); tecniche di psicoterapia espressiva (annuale); comunita' terapeutiche (annuale). 3 Anno: tirocinio pratico ed esercitazioni. Gli studenti sono, altresi', tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 692. - L'attivita' pratica comporta la frequenza guidata dei reparti di degenza, degli ambulatori e dei laboratori di attivita' terapeutico-riabilitative. Art. 693. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola consiste nella frequenza in strutture riabilitative adeguate e nell'applicazione delle tecniche apprese. Avra' durata di quattrocento ore. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 694. - La frequenza ai corsi del tirocinio pratico e' obbligatoria. Art. 695. - L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, addi' 22 gennaio 1990 Il rettore: RODOLICO