UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.76 del 31-3-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di  medicina  e  chirurgia
del  23  settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e
del  consiglio  di  amministrazione  del  21  febbraio  1989  per  la
istituzione  della  scuola  diretta a fini speciali di "tecnici della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale";
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff.  II)  n.  1834  del  14
settembre  1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario nazionale nella sua riunione del 19  luglio  1989  alla
istituzione della scuola di cui sopra;
  Vista  la  deliberazione della facolta' di medicina e chirurgia del
23 ottobre 1989, con la quale  vengono  accolti  i  suggerimenti  del
Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette  a  fini  speciali   all'art.   606   (ex   273)   contenente
l'elencazione  delle  scuole  e'  aggiunta  la  Scuola diretta a fini
speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  Dopo  l'art.  686  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione del:
                              CAPO VIII
              Scuola diretta a fini speciali di tecnici
           della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
  Art.  687.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali per
tecnici  della  riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale  presso
l'Universita' degli studi di Catania.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella
riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di "tecnico della riabilitazione
pischiatrica e psicosociale".
  Art.  688.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun   anno   prevede   quattrocento   ore   di  insegnamento  e
quattrocento ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.
  Art.  689.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti  di  clinica
psichiatrica  - psicologia - psichiatrica - psicoterapia - psicologia
sperimentale - igiene mentale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola (istituto di clinica psichiatrica  Policlinico
universitario).
  Art.  690.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art.  691.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuale o
semestrale come indicato per ciascuno):
 1› Anno:
   struttura e funzioni del S.N. (annuale);
   psicologia (annuale);
   neurofisiopatologia (annuale);
   clinica psichiatrica (annuale);
   psicoterapia (biennale);
   teoria e tecnica dei tests (annuale);
   riabilitazione psichiatrica (biennale);
   psichiatria e transculturale (annuale).
 2› Anno:
   psicoterapia (biennale);
   neuropsichiatria (annuale);
   psicogeriatria (annuale);
   riabilitazione psichiatrica (biennale);
   psichiatria forense e legislazione psichiatrica (annuale).
   a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:
   tecniche di riabilitazione psicomotoria (annuale);
   tecniche di terapie occupazionali (annuale);
   tecniche   di   rieducazione   dei   disturbi   del  linguaggio  e
dell'apprendimento (annuale).
  b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:
   psicoterapia di gruppo (annuale);
   tecniche di psicoterapia espressiva (annuale);
   comunita' terapeutiche (annuale).
 3› Anno:
   tirocinio pratico ed esercitazioni.
  Gli  studenti  sono,  altresi',  tenuti  a  frequentare un corso di
inglese  scientifico.  L'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Art.  692.  - L'attivita' pratica comporta la frequenza guidata dei
reparti di degenza, degli ambulatori e dei  laboratori  di  attivita'
terapeutico-riabilitative.
  Art. 693. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal consiglio della  scuola  consiste  nella  frequenza  in
strutture  riabilitative  adeguate e nell'applicazione delle tecniche
apprese. Avra' durata di quattrocento ore.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone  un  apposito  libretto di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  694.  -  La  frequenza  ai  corsi  del  tirocinio  pratico e'
obbligatoria.
  Art.  695.  -  L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad una
commissione presieduta dal rettore o da un professore  ordinario  suo
delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno  sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di diploma lo
studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi  e  superato
gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo
al tirocinio professionale. Detto esame,  sostenuto  al  termine  del
ciclo di studi, ha valore di esame di stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, addi' 22 gennaio 1990
                                                 Il rettore: RODOLICO