Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.76 del 31-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina veterinaria; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 582 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in radiologia veterinaria e in sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali. Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria Art. 583. - E' istituita la scuola di specializzazione in radiologia veterinaria presso l'Universita' di Torino. La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nell'utilizzazione di apparecchi generatori o prodotti emettitori di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiologia veterinaria. Art. 584. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 585. - Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e il dipartimento di patologia animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola. Art. 586. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 587. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica - dosimetria; anatomia radiologica veterinaria; fisiologia radiologica veterinaria; strumentazioni, apparecchi, tecniche radiodiagnostiche nella pratica veterinaria; legislazione sanitaria protezionistica, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: semiologia radiologica generale e speciale veterinaria; radiodiagnostica ortopedica e traumatologica veterinaria; radiodiagnostica del sitema scheletrico, degli organi e apparati negli animali di grossa taglia, con particolare riguardo agli equidi; radiodiagnostica degli organi ed apparati negli animali da affezione I e II, ed inoltre due corsi opzionali. 3 Anno: roentgenterapia e roentgenplesioterapia veterinaria; dosimetrica terapeutica di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; elementi di medicina nucleare applicata alla medicina veterinaria; ultrasuonografia in diagnostica veterinaria, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 588. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglo della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari. Art. 589. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione delle strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola di specializzazione in sanita' animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali Art. 590. - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Universita' di Torino. La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire e aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanita' animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita "sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali", nonche' di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE. La scuola rilascia il titolo di specialista in sanita' animale, igiene dell'allevamento e produzioni animali. Art. 591. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi. Art. 592. - Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e il dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 593. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 594. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: epidemiologia veterinaria; patologia degli animali in allevamento intensivo I; igiene dei ricoveri per animali; igiene dell'alimentazione animale; igiene della riproduzione animale; informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria; tecnologie di potenziamento delle produzioni animali; diagnostica di laboratorio, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: malattie infettive di maggiore interesse profilattico; malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico; patologia degli animali in allevamento intensivo II; inquinamento ambientale da attivita' zootecniche soggette a vigilanza sanitaria; farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali; sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva; norme nazionali ed internazionali di legislazione e polizia sanitaria; tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto e ai metodi di allevamento, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa. Art. 595. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari. Art. 596. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1989 Il rettore: DIANZANI