IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina veterinaria;
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici
dell'Universita' di Torino;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 582 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in
radiologia veterinaria e in sanita' animale, igiene dell'allevamento
e delle produzioni animali.
Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria
Art. 583. - E' istituita la scuola di specializzazione in
radiologia veterinaria presso l'Universita' di Torino.
La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione
teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria
nell'utilizzazione di apparecchi generatori o prodotti emettitori di
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
La scuola rilascia il titolo di specialista in radiologia
veterinaria.
Art. 584. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate
In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta
specializzandi.
Art. 585. - Ai sensi della normativa generale concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e il
dipartimento di patologia animale.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della
Direzione della scuola.
Art. 586. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola, i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso
Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
Art. 587. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1 Anno:
fisica - dosimetria;
anatomia radiologica veterinaria;
fisiologia radiologica veterinaria;
strumentazioni, apparecchi, tecniche radiodiagnostiche nella
pratica veterinaria;
legislazione sanitaria protezionistica,
ed inoltre due corsi opzionali.
2 Anno:
semiologia radiologica generale e speciale veterinaria;
radiodiagnostica ortopedica e traumatologica veterinaria;
radiodiagnostica del sitema scheletrico, degli organi e apparati
negli animali di grossa taglia, con particolare riguardo agli equidi;
radiodiagnostica degli organi ed apparati negli animali da
affezione I e II, ed inoltre due corsi opzionali.
3 Anno:
roentgenterapia e roentgenplesioterapia veterinaria;
dosimetrica terapeutica di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
elementi di medicina nucleare applicata alla medicina veterinaria;
ultrasuonografia in diagnostica veterinaria,
ed inoltre due corsi opzionali.
I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze
della sede stessa.
Art. 588. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglo della
scuola.
Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attivita' pratiche, il
consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea
documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta
all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.
Art. 589. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione delle strutture extra
universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli
specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162.
Scuola di specializzazione in sanita' animale
igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
Art. 590. - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita'
animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso
l'Universita' di Torino.
La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire e aggiornare le
conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed
industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanita'
animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina
veterinaria ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio
sanitario nazionale e definita "sanita' animale, igiene
dell'allevamento e delle produzioni animali", nonche' di veterinari
d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.
La scuola rilascia il titolo di specialista in sanita' animale,
igiene dell'allevamento e produzioni animali.
Art. 591. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venticinque per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta
specializzandi.
Art. 592. - Ai sensi della normativa generale concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria e il
dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della
direzione della scuola.
Art. 593. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola, i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso
Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
Art. 594. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1 Anno:
epidemiologia veterinaria;
patologia degli animali in allevamento intensivo I;
igiene dei ricoveri per animali;
igiene dell'alimentazione animale;
igiene della riproduzione animale;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica
sanitaria;
tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;
diagnostica di laboratorio,
ed inoltre due corsi opzionali.
2 Anno:
malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
patologia degli animali in allevamento intensivo II;
inquinamento ambientale da attivita' zootecniche soggette a
vigilanza sanitaria;
farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni
animali;
sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva;
norme nazionali ed internazionali di legislazione e polizia
sanitaria;
tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al
trasporto e ai metodi di allevamento, ed inoltre due corsi opzionali.
I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze
della sede stessa.
Art. 595. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara'
svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla
specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o
extra universitari.
Art. 596. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 28 dicembre 1989
Il rettore: DIANZANI