DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1990 

  Indizione  del  referendum  popolare per l'abrogazione dell'art. 5,
lettera h), seconda parte,  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,
recante  modifica  degli  articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio
1934,  n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande.
(GU n.76 del 31-3-1990)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza  della  Corte costituzione n. 64 del 18 gennaio
1990 - comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1a serie
speciale  della  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 5, lettera h), seconda parte, della legge  30
aprile  1962,  n.  283 ("Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                               Decreta:
  E'  indetto  il  referendum  popolare per l'abrogazione dell'art. 5
della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Modifica degli articoli 242, 243,
247,  250  e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265:  Disciplina  igienica  della
produzione   e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
bevande", limitatamente alla seconda parte della lettera h) che  reca
il   seguente  testo:  "Il  Ministro  per  la  sanita',  con  propria
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto,  autorizzato  all'impiego
per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve
intercorrere tra  l'ultimo  trattamento  e  la  raccolta  e,  per  le
sostanze   alimentari   immagazzinate,  tra  l'ultimo  trattamento  e
l'immissione al consumo.".
  I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno
1990.
 Il  presente  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 26 marzo 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia