DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1990
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.(GU n.76 del 31-3-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 18 gennaio
1990 - comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1a serie
speciale della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968
"Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia", nei termini in detta sentenza
indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 27
dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia",
limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole: "ai sensi del
successivo art. 12"; art. 3, secondo comma: "E' altresi' vietata la
cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti
dai successivi articoli della presente legge."; articoli 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10; art. 11, secondo comma: "E' fatta eccezione per le
seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus
campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2)
specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano
reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31
marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus);
passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris);
porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia
(Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione
(Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella
gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes
minimus); chiurlo (Numenius arquata); pittima minore (Limosa
lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis);
volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente
(Philomachus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus
capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra
rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con
esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao
urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris
barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs);
pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla);
frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza
calandra), colino della Virginia; verdone (Chloris chloris); fanello
(Corduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie
cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza
domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida
cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelus); tordo
sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus
frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio:
cinghiale." e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4."; articoli 12, 13,
14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma: "Le regioni, sentito
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in
proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti
alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i
periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da
determinare fra quelle indicate all'art. 11 e da utilizzare come
richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche'
per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie
potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e
preventivamente stabilito per ciascuna di esse." e quarto comma: "Le
regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a
catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in
numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio
venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma,
limitatamente alle parole: "e dalle attivita' venatorie", nonche'
alle parole: "al quale deve affluire anche una percentuale dei
proventi di cui all'art. 24 della presente legge." e secondo comma,
limitatamente alle parole: "e delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute piu' rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29,
secondo comma: "Le associazioni istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge,
purche' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita'
ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento
democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere
nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un
numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei
cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito
al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda
di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo
comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e
le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il
Comitato di cui all'art. 4.", quarto comma: "Si considerano
riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia'
riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto
1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali
riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste", sesto comma: "Qualora vengano
meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito
il Comitato di cui all'art. 4, dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso." e settimo comma: "E' vietata l'iscrizione a
piu' di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36
e 37.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno
1990.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia