DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1990
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.(GU n.76 del 31-3-1990)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 18 gennaio 1990 - comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1a serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole: "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma: "E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge."; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma: "E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenius arquata); pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente (Philomachus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra), colino della Virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Corduelis cannabina); spioncello (Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelus); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale." e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4."; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma: "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'art. 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonche' per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse." e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma, limitatamente alle parole: "e dalle attivita' venatorie", nonche' alle parole: "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 24 della presente legge." e secondo comma, limitatamente alle parole: "e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute piu' rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma: "Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'art. 4.", quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'art. 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso." e settimo comma: "E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1990. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 26 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia