DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1990 

  Indizione  del referendum popolare per l'abrogazione parziale della
legge  27  dicembre  1977,  n.  968,  recante  principi  generali   e
disposizioni  per  la  protezione  e  la  tutela  della  fauna  e  la
disciplina della caccia.
(GU n.76 del 31-3-1990)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 18 gennaio
1990 - comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1a serie
speciale  della  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  parziale  della  legge  27  dicembre  1977,  n.    968
"Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e la disciplina della caccia", nei termini  in  detta  sentenza
indicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                               Decreta:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 27
dicembre 1977, n.  968  "Principi  generali  e  disposizioni  per  la
protezione  e  la  tutela  della fauna e la disciplina della caccia",
limitatamente a: art. 2, limitatamente alle  parole:  "ai  sensi  del
successivo  art.  12"; art. 3, secondo comma: "E' altresi' vietata la
cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi  da  quelli  previsti
dai  successivi articoli della presente legge."; articoli 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10; art.  11,  secondo  comma:  "E'  fatta  eccezione  per  le
seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati:
1)  specie  cacciabili  dal  18  agosto  fino al 31 dicembre: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro  (Anthus
campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2)
specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di  febbraio:  germano
reale  (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al  31
marzo:  passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus);
passera oltremontana (Passer domesticus); storno (Sturnus  vulgaris);
porciglione  (Rallus  aquaticus);  alzavola (Anas crecca); canapiglia
(Anas strepera); fischione  (Anas  penelope);  codone  (Anas  acuta);
marzaiola  (Anas  querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione
(Aythya  ferina);  moretta  (Aythya  fuligula);  beccaccino  (Capella
gallinago);  colombaccio  (Columba  palumbus);  frullino (Lymocryptes
minimus);  chiurlo  (Numenius  arquata);   pittima   minore   (Limosa
lapponica);  pettegola  (Tringa  totanus); donnola (Mustela nivalis);
volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius  apricarius);  combattente
(Philomachus  pugnax);  4)  specie cacciabili dalla terza domenica di
settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico  (Oryctolagus
cuniculus);  lepre  comune  (Lepus  europaeus);  lepre  sarda  (Lepus
capensis);  lepre  bianca  (Lepus   timidus);   camoscio   (Rupicapra
rupicapra  rupicapra);  capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon),  con
esclusione  della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte  (Lyrurus  tetrix);  gallo  cedrone  (Tetrao
urogallus);  coturnice  (Alectoris  graeca); pernice sarda (Alectoris
barbara); pernice rossa (Alectoris  rufa);  starna  (Perdix  perdix);
fagiano   (Phasianus   colchicus);  fringuello  (Fringilla  coelebs);
pispola  (Anthus  pratensis);  peppola  (Fringilla   montifringilla);
frosone   (Coccothraustes   coccothraustes);   strillozzo   (Emberiza
calandra), colino della Virginia; verdone (Chloris chloris);  fanello
(Corduelis  cannabina);  spioncello  (Anthus  spinoletta);  5) specie
cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine  di  febbraio:
beccaccia  (Scolopax  rusticola);  6)  specie  cacciabili dalla terza
domenica di  settembre  fino  al  31  marzo:  cappellaccia  (Galerida
cristata);  tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus  philomelus);  tordo
sassello  (Turdus iliacus); taccola (Coloeus monedula); corvo (Corvus
frugilegus); cornacchia nera (Corvus  corone);  pavoncella  (Vanellus
vanellus);  7)  specie  cacciabile  dal  1›  novembre  al 31 gennaio:
cinghiale."  e  terzo  comma:  "Possono  essere  disposte  variazioni
dell'elenco  delle  specie cacciabili, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,  sentito  l'Istituto  nazionale  di  biologia
della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4."; articoli 12, 13,
14, 15, 16 e  17;  art.  18,  secondo  comma:  "Le  regioni,  sentito
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in
proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti
alla  cattura  ed  alla  cessione  per  la  detenzione, anche oltre i
periodi di cui  all'art.  11,  di  specie  di  uccelli  migratori  da
determinare  fra  quelle  indicate  all'art.  11 e da utilizzare come
richiami vivi nell'esercizio venatorio  degli  appostamenti,  nonche'
per  fini  amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie
potranno essere catturate  in  un  numero  di  esemplari  limitato  e
preventivamente  stabilito per ciascuna di esse." e quarto comma: "Le
regioni possono, infine, sentito  l'Istituto  nazionale  di  biologia
della  selvaggina,  autorizzare persone nominativamente determinate a
catturare, in periodi prefissati, e a  cedere  falchi  e  civette  in
numero  precedentemente  stabilito,  per  il  loro uso nell'esercizio
venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo  comma,
limitatamente  alle  parole:  "e  dalle attivita' venatorie", nonche'
alle parole: "al  quale  deve  affluire  anche  una  percentuale  dei
proventi  di  cui all'art. 24 della presente legge." e secondo comma,
limitatamente alle parole: "e delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute  piu'  rappresentative.";  articoli  27  e  28; art. 29,
secondo comma: "Le associazioni istituite per atto  pubblico  possono
chiedere  di  essere  riconosciute agli effetti della presente legge,
purche'  posseggano  i  seguenti  requisiti:  a)  abbiano   finalita'
ricreative,  formative  e  tecnico-venatorie;  b) abbiano ordinamento
democratico e  posseggano  una  stabile  organizzazione  a  carattere
nazionale  con  adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un
numero di iscritti non inferiore a un  quindicesimo  del  totale  dei
cacciatori  calcolato  dall'Istituto centrale di statistica, riferito
al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della  domanda
di  riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo
comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura  e
le  foreste  di  concerto  con  il Ministro per l'interno, sentito il
Comitato  di  cui  all'art.  4.",  quarto  comma:   "Si   considerano
riconosciute,  agli  effetti  della  presente  legge,  la Federazione
italiana della caccia e  le  associazioni  venatorie  nazionali  gia'
riconosciute  ed  operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto
1967, n. 799.", quinto comma: "Le  associazioni  venatorie  nazionali
riconosciute   sono   sottoposte   alla   vigilanza   del   Ministero
dell'agricoltura e delle  foreste",  sesto  comma:  "Qualora  vengano
meno,   in   tutto   o   in   parte,  i  requisiti  previsti  per  il
riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le  foreste,  sentito
il  Comitato  di  cui  all'art.  4, dispone con decreto la revoca del
riconoscimento stesso." e settimo comma: "E' vietata  l'iscrizione  a
piu' di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36
e 37.
  I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno
1990.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 26 marzo 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia