UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.77 del 2-4-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modifiche e aggiornamenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto   il   decreto   ministeriale  30  aprile  1985,  concernente
l'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali  per
assistenti  sociali,  di  cui  all'art.  3  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli
6 e 16;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di   questa   Universita',   riguardante   la
istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali per assistenti
sociali;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella sua riunione del 20 settembre 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come di seguito indicato.
  Nell'art.  973, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali, e'
aggiunta la scuola per assistenti sociali.
  Dopo  l'art.  1094 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per  assistenti
sociali.
                    Scuola diretta a fini speciali
                        per assistenti sociali
  Art.  1095.  -  E'  istituita la scuola diretta a fini speciali per
assistenti sociali presso l'Universita' degli studi di Milano.
  La  scuola  ha  per  fine  la  formazione degli assistenti sociali,
idonei a operare in  favore  di  persone  singole,  di  gruppi  e  di
comunita', per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art.  1096.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
trenta per ciacun anno di corso, per un totale di novanta studenti.
  Art.   1097.   -   Per   l'attuazione  delle  attivita'  didattiche
programmate dal consiglio della  scuola  provvedono  le  facolta'  di
scienze politiche e di medicina e chirurgia.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  1098.  - Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola
sono le seguenti:
  1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:
   principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
speciali II;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al
termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale).
  Totale esami del gruppo: otto.
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo alla organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   politica e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con unico esame al termine del biennio).
  Totale esami del gruppo: sette.
  Totale esami discipline obbligatorie: quindici.
  Art.  1099. - Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite negli
anni di corso:
 1  Anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale e igiene;
   psicologia  dello  sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo
anno).
  2  Anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizo sociale (primo anno);
   politica e legislazione sociale.
 3  Anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella
scuola e non sono mutuabili.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) sociologia della famiglia;
   3) statistica sociale;
   4) diritto penale;
   5) diritto penitenziario;
   6) economia politica;
   7) igiene mentale e psichiatria;
   8) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   9) psicologia sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  La  scuola  attivera'  almeno  quattro  discipline  opzionali  e lo
studente ne dovra' scegliere almeno tre.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere  ammessi  a sostenere l'esame di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato,  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza" se non  si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo  con  elementi  di  psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  le  attivita'  svolte  dagli
allievi   in  strutture  di  servizio  sociale,  anche  all'estero  o
nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in
materia  di  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
possono essere valutate dal consiglio  della  scuola  ai  fini  della
frequenza  e  delle  attivita'  pratiche, quando tali attivita' siano
attinenti e coerenti con i programmi della scuola.
  Art. 2000. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida
di un docente di materia professionale per almeno due anni e  per  un
minimo  di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un
minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.
  La  guida  del  docente si esplica anche attraverso un collegamento
con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  La  frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione al tirocinio e'
obbligatoria per almeno due terzi  dell'orario  previsto  ed  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni studente un adeguato  periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  2001.  - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo
se abbia frequentato i corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali ed
abbia  ottenuto  un  giudizio  favorevole   riguardo   al   tirocinio
professionale.  Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,
ha valore di esame di Stato.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa  assegnato  almeno  sei  mesi  prima  della  data
dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, addi' 6 febbraio 1990
                                               Il rettore: MANTEGAZZA