Modificazioni al regolamento.(GU n.77 del 2-4-1990)
La Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1990, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento: All'articolo 23. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il programma e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimita' diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea". I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonche' quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 4-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26". All'articolo 24. Al comma 1, le parole: due settimane sono sostituite dalle seguenti: tre settimane. I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimita' nella Conferenza dei presidenti di Gruppo e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonche' quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3". Al comma 5, nel primo periodo, la parola: presentate e' sostituita dalla seguente: indicate. Il secondo periodo e' soppresso. Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonche' per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi. 7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonche' per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, puo' comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive gia' previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi". All'articolo 25. I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma 3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24. 2-bis. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un Presidente di gruppo". Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art. 25-bis. - 1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente: a) L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attivita' inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma. b) L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedi' e al mattino nei giorni di martedi', mercoledi', giovedi' e venerdi'. c) Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedi', mercoledi' e giovedi'. All'articolo 44 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa e' stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonche' dei commi 7 e 8 dell'articolo 119". Dopo l'articolo 153 e' aggiunto il seguente: "Art. 154. - 1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-bis. 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa". Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Presidente: IOTTI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento qui modificate, dalle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli 23, 24, 25 e 44 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'assemblea nella seduta del 28 marzo 1990 soprariportate e' il seguente: "Art. 23. - 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 2. A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo e' informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 3. Il programma e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimita' diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. 4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonche' quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 4-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'art. 26". "Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimita' nella Conferenza dei presidenti di Gruppo e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonche' quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. 4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed e' stampato e distribuito. 5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'art. 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonche' per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'art. 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'art. 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi. 7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonche' per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, puo' comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive gia' previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi". "Art. 25. - 1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'art. 23 e dal comma 3 dell'art. 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 24. 2-bis. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 3. Il Presidente della Camera puo' sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o piu' argomenti in conformita' ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera puo' inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o piu' Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative da' notizia all'Assemblea". "Art. 44. - 1. La chiusura di una discussione puo' essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. 2. Dopo che e' stata deliberata la chiusura ha ancora facolta' di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta. 3. Deliberata la chiusura e' data facolta' di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50. 4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa e' stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'art. 24 nonche' dei commi 7 e 8 dell'art. 119".