UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.77 del 2-4-1990)

                              IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Siena approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di  questa  Universita'  con  le  quali  veniva
chiesto  l'istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali per
tecnici in biotecnologie;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989, per l'istituzione della
scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita'
degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a  fini  speciali,
sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli relativi all'istituzione
della scuola diretta a fini speciali per  tecnici  in  biotecnologie,
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi:
                    Scuola diretta a fini speciali
                     per tecnici in biotecnologie
  Art.  179.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici in biotecnologie presso l'Universita' degli studi  di  Siena.
La  scuola  ha  per  fine  la  formazione  professionale  di  tecnici
provvisti  di  conoscenze  scientifiche  di  base  e  generali  e  di
conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro
applicazioni  nella  ricerca,  nella  diagnostica  di  laboratorio  e
nell'industria.   La   scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico  in
biotecnologie.
  Art.  180. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento
ore  di  insegnamento  e  di  attivita'  pratiche  guidate (tirocinio
professionale), queste ultime per almeno il 50% delle  ore  previste.
In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti.
  Art. 181. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali nonche'
il dipartimento di chimica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 182. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1  Anno:
   a) I semestre:
   fisica I;
   matematica I;
   chimica generale;
   chimica organica e macromolecolare;
   biologia della cellula;
  b) II semestre:
   fisica II ed informatica;
   matematica II;
   chimica e biochimica macromolecolare;
   statistica biomedica e biometria;
   biochimica speciale ed enzimologia;
   strumentazione biomedica.
  2  Anno:
   termodinamica;
   principi di ingegneria biochimica;
   morfologia e morfogenesi;
   genetica;
   biologia e fisiologia dei microorganismi;
   biofisica e fisiologia;
   immunologia;
   tecnologie cellulari I;
   tecnologie biomolecolari I.
 3  Anno:
   patologia generale patologia molecolare;
   tecnologie cellulari II;
   tecnologie biomolecolari II;
   tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
   tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
   aplicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
   applicazioni biotecnologiche alla terapia.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  183.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei laboratori delle seguenti strutture:
   istituti chimici, biologici, centro di biotecnologia Sclavo S.p.a.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere  il  tirocinio  in
caso  di  valutazione  negativa. Il consiglio della scuola predispone
apposito libretto di formazione, che consente  allo  studente  ed  al
consiglio    stesso    il    controllo    dell'attivita'   svolta   e
dell'acquisizione dei progressi compiuti,  per  sostenere  gli  esami
annuali e finali.
  Art.  184.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione  di  una
dissertazione  scritta  su un argomento di natura teorico-applicativa
assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, addi' 29 agosto 1989
                                               Il rettore: BERLINGUER