Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.77 del 2-4-1990)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie Art. 179. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Universita' degli studi di Siena. La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica di laboratorio e nell'industria. La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie. Art. 180. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti. Art. 181. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali nonche' il dipartimento di chimica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 182. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: a) I semestre: fisica I; matematica I; chimica generale; chimica organica e macromolecolare; biologia della cellula; b) II semestre: fisica II ed informatica; matematica II; chimica e biochimica macromolecolare; statistica biomedica e biometria; biochimica speciale ed enzimologia; strumentazione biomedica. 2 Anno: termodinamica; principi di ingegneria biochimica; morfologia e morfogenesi; genetica; biologia e fisiologia dei microorganismi; biofisica e fisiologia; immunologia; tecnologie cellulari I; tecnologie biomolecolari I. 3 Anno: patologia generale patologia molecolare; tecnologie cellulari II; tecnologie biomolecolari II; tecnologie dei processi di fermentazione industriali; tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare; aplicazioni biotecnologiche alla diagnostica; applicazioni biotecnologiche alla terapia. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 183. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei laboratori delle seguenti strutture: istituti chimici, biologici, centro di biotecnologia Sclavo S.p.a. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 184. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, addi' 29 agosto 1989 Il rettore: BERLINGUER