N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1989
N. 137 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1989 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Housseini Jameleddine Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Possibile applicazione da parte del giudice di misura coercitiva in contrasto con principi e direttive della legge di delega. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, punti 32 e 59, e 6). (Cost., art. 76).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Tratto in arresto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. Housseini Jameleddine veniva presentato innanzi a questo pretore ai sensi dell'art. 566 c.p.p. Il p.m. nel chiedere la convalida dell'arresto dell'imputato e l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia in carcere, prospettava una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione depositando a tal fine una memoria inserita negli atti del giudizio. Orbene, dovendo il giudicante pronunciarsi sulla legittimita' dell'operato nei confronti dell'imputato relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s.; nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza della prospettata questione di illegittimita' costituzionale con riferimento al primo comma dell'art. 224 citato che, per l'appunto, imporrebbe la convalida dell'arresto. Parimenti rilevante deve, poi, ritenersi l'analoga questione prospettata in ordine al secondo comma della stessa disposizione. Le condizioni di vita dell'imputato, sprovvisto di una fissa dimora, di una stabile occupazione, di un qualsiasi legame con un determinato luogo del territorio nazionale, evidenziano un concreto pericolo di fuga bene potendosi desumere, in relazione alle specifiche circostanze sopra richiamate, che l'imputato ove rimesso in liberta' possa definitivamente sottrarsi alla esecuzione della pena rendendosi irreperibile, anche in virtu' della sua incerta indentificazione anagrafica - l'imputato e' sprovvisto di documenti di identita' -. Avendone il p.m. fatto richiesta e sussistendone le condizioni andrebbe quindi, disposta ex art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 la misura coercitiva della custodia in carcere, apparendo questa l'unica misura idonea a salvaguardare la richiamata esigenza cautelare. Accertata la rilevanza ai fini del decidere della prospettata questione di illegittimita', resta da valutare il suo fondamento nello specifico e limitato ambito del giudizio di non manifesta infondatezza riservato al giudice a quo. A riguardo si impone una prima considerazione di ordine generale. La legge delega n. 81/1987, nel demandare al Governo della Repubblica il compito di emanare il nuovo codice di rito, ha, per cio' che qui interessa, fissato nei nn. 32 e 59 dell'art. 2 gli specifici principi e criteri ai quali attenersi nel disciplinare le ipotesi di arresto ad opera della p.g. nonche' quelle di adozione di eventuali misure di coercizione personale con provvedimenti dell'a.g. Senza entrare nel dettaglio delle citate disposizioni e' sufficiente sottolineare ai limitati fini della questione oggetto di esame come il legislatore delegante abia ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g. alla sussistenza di uno stato di flagranza in relazione a fattispecie esclusivamente delittuose cosi' escludendo, a differenza della precedente normativa, qualsiasi ipotesi di arresto per reati contravvenzionali. Nello stesso n. 32 del citato art. 2 il legislatore delegante ha previsto, al di fuori dei casi di flagranza, il diverso potere-dovere della p.g. di fermare "colui che e' fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi e' fondato pericolo di fuga". Deve, pertanto, concludersi che, secondo la scelta operata in via generale dal legislatore nel disciplinare l'istituto dell'arresto ad opera della p.g. tale penetrante potere e' stato limitato alle sole ipotesi di gravi delitti accertati in stato di flagranza cosi' escludendo, a differenza di quanto disposto nel previgente codice di rito, qualsiasi applicazione dell'istituto a reati contravvenzionali. Analoghe considerazioni possono, poi, essere svolte per cio' che attiene alla possibilita' di applicare una misura coercitiva relativamente alla richiamata ipotesi contravvenzionale, possibilita' che, come piu' avanti si illustrera', viene per la prima volta introdotta con l'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989. Il n. 59 dell'art. 2 della citata legge delega tradottosi, per cio' che qui interessa, nell'art. 280 del c.p.p., limita l'applicabilita' di una misura coercitiva, sussistendone le altre condizioni pure elencate, alle sole ipotesi dei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Discende da quanto fin qui argomentato che tanto la previsione dell'arresto quanto quella di applicazione di una misura coercitiva in relazione all'art. 152 del t.u.l.p.s. appaiono totalmente estranee al sistema generale delineato dal legislatore delegante: l'art. 224 del decreto citato mantiene, quanto al primo profilo, un'ipotesi di arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, per una contravvenzione - primo comma - e introduce una ipotesi di applicazione di misura coercitiva per un reato punito, nel massimo, con mesi sei di arresto. Deve a questo punto verificarsi se le scelte operate dal delegato, in quanto fondate su un potere attribuitogli dal legislatore e rispondenti ai principi da questo prefissati, possano ritenersi costituzionalmente legittime ai sensi dell'art. 76 della Costituzione a nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, eventuale giudizi sull'opportunita' politica di siffatte scelte. La soluzione alla prospettata questione, sia pure sotto profili parzialmente diversi, non puo' non essere negativa in rapporto tanto al primo, quanto al secondo comma dell'art. 224 del c.p.p. Le disposizioni in esame risultano inserite tra le norme di coordinamento del c.p.p. e, quindi, secondo quanto palesato dalla loro collocazione sistematica, trovano il loro fondamento normativo nell'art. 6 della legge delega che, per l'appunto, affida al Governo il compito di "emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio". Orbene, proprio il tenore della citata norma attesta la perfetta consapevolezza nel legislatore delegante delle difficolta' connesse all'inserimento delle nuove norme nella previgente legislazione. Il legislatore infatti espressamente delega al Governo il compito di coordinare e, quindi, rendere compatibili, nel quadro di un sistema che si vuole rendere quanto piu' armonico, le disposizioni contenute nel nuovo codice di rito con quelle inserite nelle altre leggi dello Stato. Lo stesso delegato, del resto, mostra di avere piena consapevolezza del compito affidatogli e, nella prima delle norme di coordinamento, cosi' come in numerose altre, recita "Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo terzo" - art. 207 -. Per effetto della richiamata norma, per l'efficacia ed il valore ad essa conferitagli dalla disposizione dell'art. 6 della legge di delegazione vengono cosi' a cadere per cio' che qui interessa norme contenute in leggi speciali in quanto non conformi al sistema delineato nel nuovo codice di rito. Essendosi, peraltro, l'autorita' delegata riservato il potere di deroga a quanto pure stabilito in "via generale" nell'ambito del conferitole compito di coordinamento, il Governo nel seguente art. 224, fa salve "le disposizioni dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario previsto". Appare, cosi', evidente che la norma sulla cui scorta e' stato arrestato l'imputato e' stata mantenuta in vita da una scelta discrezionale del Governo che, verosimilmente fondata su valutazioni di ordine politico peraltro estranee al presente thema decidendum, non trova, ad avviso di questo pretore, alcun fondamento nella legge di delegazione e, quindi, deve ritenersi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Non si comprende, infatti, sulla base di quale norma delegante il Governo, che pure mostra di esercitare il compito di coordinamento eliminando dalla legislazione speciale le disposizioni non piu' compatibili con quelle introdotte con il nuovo codice, riservi a se' il potere di mantenere in vita norme, come quella contenuta nell'art. 152 del t.u.l.p.s., che appaiono in palese e stridente contrasto con la disciplina dettata in via generale in tema di arresto. In altri termini il potere attribuitosi dal Governo di stabilire quali delle norme contenute nella legislazione precedente abrogare e quale mantenere in vita, potere riservato in via generale alla sfera di esclusiva competenza del Parlamento, in quanto esercitato su principi e criteri non enucleabili dalla legge di delegazione, sembra in contrasto con quest'ultima che piu' semplicemente, aveva delineato un compito di coordinamento volto ad un armonico inserimento delle nuove norme in tema di arresto nella legislazione precedente, inserimento da attuarsi, come il Governo mostra di avere ben compreso, anche attraverso l'eliminazione di disposizioni non piu' compatibili con i principi codificati nel nuovo codice di rito (v., oltre alla prima parte dell'art. 207, ad es. l'art. 230). In conclusione, dovendosi escludere che l'esercizio del potere di coordinamento conferito al Governo fosse totalmente privo di limiti - tale situazione si rifletterebbe irrimediabilmente sulla legittimita' costituzionale della stessa legge di delegazione ai sensi del primo comma dell'art. 76 della Costituzione -, dovendosi, al contrario, ritenere come questi dovesse tendere all'eliminazione di disposizioni ormai incompatibili con il nuovo codice di rito, deve ritenersi privo di fondamento legislativo, e quindi, costituzionalmente illegittimo ex art. 76 della Costituzione, il primo comma dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989 che, in sede di mero coordinamento, ha ritenuto di mantenere in vita un'ipotesi di arresto che per essere prevista anche al di fuori della flagranza, per un reato di natura contravvenzionale, si pone in palese contrasto con le disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale. Ancora piu' fondati, poi, appaiono i dubbi di legittimita' costituzionale in ordine al secondo comma dell'art. 224 del citato decreto legislativo n. 271/1989. Si e', infatti, introdotta una nuova ipotesi di applicazione di misura coercitiva relativamente ad un reato contravvenzionale punito nel massimo con sei mesi di arresto. Orbene, risultando estranee al presente thema decidendum ogni valutazione politica in ordine ad una siffatta scelta, occorre qui sottolineare come la possibilita' di applicare al contravventore al f.v.o. una misura coercitiva e' disposizione che non solo contrasta con l'attuale sistema normativo, ma non ha un suo antecedente nella disciplina del vecchio codice di rito. Senza entrare nel merito del preesistente sistema, e' sufficiente sottolineare, ai fini che qui interessano, che la possibilita' di creare un autonomo e definitivo titolo di custodia contestuale alla convalida di arresto relativamente al reato p. e p. dall'art. 152 del t.u.l.p.s. non era prevista nell'abrogato codice di procedura. Al di la' dei diversi meccanismi processuali operanti nel vecchio e nel nuovo codice di rito in tema di status libertatis degli imputati, ben oltre le dispute pure prospettatesi in passato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza circa la possibilita' di mantenere la custodia cautelare per reati che non consentivano la cattura, una cosa e' resa di per se' evidente dalla disposizione contenuta nell'art. 224 d.lgs. n. 271/1989: mentre in passato in nessun caso poteva emettersi, a seguito della convalida dell'arresto, un mandato di cattura nei confronti dello straniero contravventore al f.v.o., oggi, viceversa, puo' essere disposta la custodia in carcere con l'adozione di un definitivo titolo restrittivo della sua liberta' personale. Per effetto della citata norma, pertanto, bene puo' ritenersi come, sotto il profilo cautelare, la posizione del contravventore al f.v.o. si sia notevolmente aggravata e cio' non tanto per la possibilita' di essere giudicato per direttissima in stato di arresto - situazione questa pure prevista dalla legislazione precedente -, quanto per la sottoposizione a un titolo definitivo di custodia che, qui si in deroga a quanto precedentemente previsto, ne legittimerebbe il mantenimento in carcere a prescindere dall'intervento in un ristretto arco di tempo di una sentenza di condanna. Unico limite alla custodia in carcere dell'imputato, oltre alle ipotesi di revoca e sostituzioni delle misure, dovrebbe ritenersi l'inutile ricorso dei termini massimi di custodia cautelare previsti dal terzo comma del citato art. 224 del c.p.p. Orbene, il delineato contrasto della disposizione in esame con i principi fissati dalla direttiva 59 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 in tema di misure coercitive, il suo ritenuto carattere innovativo rispetto alla previgente legislazione, se da un lato ne evidenziano l'illegittimita' costituzionale - la norma risulta introdotta in sede di mero coordinamento e al di la' di qualsiasi delega conferita dal Parlamento al Governo -, da un altro evidenziano la stretta interdipendenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 224, rendendo anche per tale profilo inevitabile un congiunto giudizio di costituzionalita' non potendo una disposizione vivere in mancanza dell'altra. L'art. 121 delle disp. att. al c.p.p. ha previsto l'obbligo per il p.m. di disporre "che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive". In tale quadro, non volendosi creare ulteriori deroghe al sistema previsto per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. e volendosi mantenere l'ipotesi di arresto per lo straniero contravventore al f.v.o., non restava che introdurre, benche' non previsto nel n. 59 dell'art. 2 della legge delega, la possibilita' di applicare a questi una misura coercitiva in mancanza della cui previsione non restava che eliminare anche l'ipotesi di arresto. Infatti, dovendosi sempre applicare l'art. 121 del disp. di att. nelle ipotesi di arresto per contravvenzione al f.v.o., la liberazione dello straniero avrebbe comportato la conseguente impossibilita' di attivare il meccanismo di celebrazione del giudizio con rito direttissimo ex art. 566 del c.p.p. e la, invero, formale ed inutile richiesta di convalida dell'arresto al g.i.p. Al contrario, essendosi voluta mantenere benche' in contrasto con la normativa introdotta in via generale dal nuovo codice di rito, il potere di arresto dello straniero contravventore al f.v.o., si e' inteso, da parte dell'autorita' delegata, di colmare la lacuna venutasi a creare, quanto alla possibilita' di mantenere la custodia cautelare in vista del celebrando giudizio, dalla scomparsa delle ipotesi di conferma della convalida dell'arresto e di sentenza di condanna emesse entro il decimo giorno - art. 246 dell'abrogato c.p.p. - con la previsione di un definitivo titolo di custodia che, neppure previsto dalla previgente normativa, appare in palese contrasto con i principi e le direttive fissate dal n. 59 dell'art. 2 della legge delega in ordine alla disciplina delle misure coercitive. Si e', cosi', data attuazione, secondo una scelta che non appare espressa dal Parlamento e, quindi, soggetta alla sua responsabilita' politica, all'articolato sistema specificato nell'art. 224 che proprio per la stretta interdipendenza tra il primo e secondo comma, sembra, a questo pretore, costituzionalmente illegittimo nel suo insieme, per essere stato introdotto in assenza di specifica delega con scelte estranee al compito di coordinamento affidato al Governo. Ne', a fronte delle argomentazioni sopra svolte, puo' invocarsi il carattere transitorio delle disposizioni in esame dovendosi, secondo la decisione sollecitare al giudice delle leggi, in quanto rientrante nella sua esclusiva competenza, stabilire se le scelte operate dal Governo rientrassero nell'ambito della delega ricevuta cosi' da inquadrarsi nel corretto funzionamento del rapporto Parlamento-Esecutivo, a nulla rilevando, sotto tale profilo, il protrarsi in un tempo piu' o meno lungo della efficacia di norme emesse in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Le argomentazioni fin qui svolte in ordine alla non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 76 della Costituzione della illegittimita' del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con i nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonche' con il successivo art. 6 della stessa legge, la rilevanza delle prospettate questioni nell'ambito del presente procedimento ne impongono la sospensione con conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Non potendosi, conseguentemente precedere sulla richiesta di convalida di arresto dell'imputato entro il termine di legge si rende necessario disporre l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 224 del d.P.R. n. 271/1989 in relazione all'art. 76 della Costituzione per contrasto con i punti nn. 32 e 59 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 6 della citata legge; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altro. Il pretore: SILVESTRI 90C0325