N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1989

                                 N. 142
    Ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dal pretore di Pinerolo nel
           procedimento penale a carico di Artusio Giampiero
 Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale Delegabilita'
 delle funzioni di p.m. a  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  (nella
 specie:   sottufficiale   dei   carabinieri)  Mancata  previsione  di
 specifici rimedi processuali o disciplinari per eventuale inerzia del
 p.m.  delegato  -  Affidamento  di funzioni giurisdizionali a persone
 prive delle garanzie godute dai magistrati - Previsto  divieto  nella
 legge  delega  (art.  2,  p. 37) per il p.m. di delegare alla polizia
 giudiziaria,    nelle    indagini    preliminari,    l'interrogatorio
 dell'imputato   e   il   confronto   Conseguente   implicito  divieto
 dell'affidamento di tali atti al delegato nell'udienza dibattimentale
 - Eccesso di delega.
 (R.D.  30  gennaio  1941,  n.  12,  art. 72, nel testo introdotto dal
 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22; d.lgs. 28 luglio 1989,  n.
 271, art. 162, secondo comma).
 (Cost., artt. 76, 107 e 112).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                               IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  giudizio  direttissimo  a carico di Artusio
 Giampiero, imputato dei reati di furto aggravato e minacce,  rilevato
 che  all'odierna  udienza  dibattimentale  le  funzioni  di  pubblico
 ministero sono svolte, per delega del  procuratore  della  Repubblica
 presso  il  tribunale  di Pinerolo ai sensi dell'artt. 72 del r.d. 30
 gennaio 1941, n. 12 - nel testo sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
 settembre  1988,  n.  449 - da un ufficiale di polizia giudiziaria, e
 nella specie da un sottufficiale dell'arma dei carabinieri;
    Ritenuto  che  la  norma  citata  attribuisce - limitatamente alla
 udienza  dibattimentale  e,  nell'ipotesi  prevista  dall'art.   162,
 secondo  comma,  del  d.l.  28  luglio  1989,  n. 271, all'udienza di
 convalida dell'arresto - alla persona delegata allo svolgimento delle
 funzioni  di  p.m.  i  medesimi  poteri, facolta' e doverri spettanti
 normalmente   al   pubblico   ministero    appartenente    all'ordine
 giudiziario,  ivi comprese la modifica dell'imputazione e le relative
 contestazioni, la contestazione di un  reato  concorrente  o  di  una
 circostanza   aggravante   e   la   contestazione   -   col  consenso
 dell'imputato - di  un  fatto  uovo  non  enunciato  nel  decreto  di
 citazione,  rispettivamente  previste  dagli  artt.  516,  517 e 518,
 secondo comma, del c.p.p.;
    Rilevato   che   per  quanto  concerne  in  particolare  le  nuove
 contestazioni, le quali indubbiamente costituiscono atti di esercizio
 dell'azione  penale,  e'  stata  prevista  all'art. 162, terzo comma,
 delle disp. att. del c.p.p. la mera facolta', e non l'obbligo, per il
 pubblico  ministero  delegato  di  procedere  a  consultazioni con il
 procuratore della Repubblica;
    Rilevato altresi' che non sono stati previsti specifici rimedi per
 l'inerzia  del  pubblico  ministero  delegato,   ne'   di   carattere
 processuale  -  essondosi  stabilito  all'art. 72, secondo comma, del
 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che la delega  e'  revocabile  nei  soli
 casi  in  cui  il codice di rito prevede la sostituzione del pubblico
 ministero,  vale  a  dire  nei  casi  di  impedimento,  di  rilevanti
 essigenze di servizio ovvero quando vi e' l'obbligo di astensione ne'
 di  carattere  disciplinare,  essendo  il  sistema   delle   sanzioni
 disciplinari  disegnato  per gli appartenenti alle sezioni di polizia
 giudiziaria dagli articoli 16 e segg. delle  disp.  att.  del  c.p.p.
 manifetamente  riferito  all'attivita'  svolta  nell'esercizio  delle
 funzioni  di  polizia  giudiziaria,  e  non  essendo  d'altra   parte
 estensibile  al  pubblico ministero delegato il sistema sanzionatorio
 previsto per gli appartenenti all'ordine giudiziario dagli artt. 17 e
 segg. del r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511;
    Ritenuto che il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale,
 posto dall'art. 112 della Costituzione,  postula  necessariamente  la
 possibilita'  di  controllare  e  contrastare  l'inerzia del pubblico
 ministero sicche', in definitiva, la delega delle funzioni di p.m. ad
 una persona nei cui confronti non valgono i suddetti rimedi viene, di
 fatto, a vanificare l'effettivita' di quel principio;
    Ritenuto  inoltre  che  per  effetto  dell'art. 107, ultimo comma,
 della Costituzioe il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
 nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, tanto che
 dall'entrata in vigore della Costituzione la  legislazione  ordinaria
 si  e'  costantemente  mossa  nella  direzione  di una progressiva ed
 oramai raggiunta equiparazione tra le garanzie dei giudici  e  quelle
 del pubblico ministero, a partire dal r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511,
 che ha sostituito  ai  poteri  di  direzione  del  guardasigilli  una
 semplice  funzione  di  vigilanza  sul p.m. fino alla legge 24 maggio
 1951, n. 392 ("Distinzione dei magistrati  secondo  le  funzioni")  a
 seguito   della  quale  e'  venuta  meno  ogni  differenziazione  tra
 magisttrati requirenti e giudicanti;
    Ritenuto,  per  contro,  che  la  delega delle funzioni di p.m. ad
 ufficiali di poloizia giudiziaria comporta che  l'esercizio  di  tali
 funzioni  sia  attribuito  a  soggetti  che non solo non godono delle
 predette garanzie ma addirittura sono, normalmente, appartenenti alle
 forze  armate  e  quindi alle dipendenze dell'esecutivo, sicche' deve
 ravvisarsi, oltre che una netta inversione rispetto alla  suaccennata
 linea  di  tendenza  legislativa,  anche un evidente contrasto con il
 disposto dell'art. 107, quarto comma, della Costituzione;
    Rievato   infine   che   l'attuale   formulazione   dell'art.   72
 dell'ordinamento  giudiziario  e'  stata  introdotta  con  d.P.R.  22
 settembre  1988,  n.  449, emanato dal Governo nell'ambito dei poteri
 legislativi delegatigli dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1987,  n.
 81,  per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo
 penale;
    Ritenuto che, in assenza di un'espressa determinazione di principi
 e criteri direttivi al  riguardo,  tali  principi  e  criteri  vadano
 ricercati tra quelli ispiratori del nuovo codice di procedura penale,
 tra i quali vi e' - nella materia che qui interessa  -  quello  posto
 dall'art.  2,  punto 37, della citata legge n. 81/1987 che prevede il
 divieto  per  il  pubblico  ministero  di   delegare   alla   polizia
 giudiziaria - nel corso delle indagini preliminari - l'interrogatorio
 dell'imputato   od   il   confronto,   sicche'   l'avere    conferito
 all'ufficiale  di polizia giudiziaria che svolge funzioni di pubblico
 ministero delegato il potere di compiere (tra gli altri)  i  medesimi
 atti all'udienza dibattimentale configura indubbiamente (da parte del
 legislatore delegato) un eccesso di delega che vizia,  per  contrasto
 con l'art. 76 della Costituzione, la norma in esame;
    Ritenuto  che la prospettata questione e' certamente rilevante nel
 giudizio in corso, non essendovi dubbio che la norma contestata debba
 trovare applicazione in questa sede e trattandosi di disposizione che
 concerne   l'iniziativa   del   pubblico   ministero   nell'esercizio
 dell'azione  penale  e  la sua partecipazione al procedimento, la cui
 inosservanza e' sanzionata dall'art. 178, lett. b), del c.p.p. con la
 nullita' assoluta;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e non manifestamente infondata, in
 relazione agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della Costituzione,
 la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30
 gennaio 1941, n. 12, nel testo introdotto dall'art. 22 del d.P.R.  22
 settembre  1988,  n.  449, nella parte in cui consente al procuratore
 della Repubblica presso la pretura di delegare lo  svolgimento  delle
 funzioni  del  pubblico  ministero  in  udienza  dibattimentale ad un
 ufficiale di polizia  giudiziaria,  nonche'  dell'art.  162,  secondo
 comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in
 cui  consente  di  conferire  tale  delega  anche  per  l'udienza  di
 convalida;
    Sospende   il   presente   procedimento   e   dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
      Pinerolo, addi' 22 novembre 1989
                           Il pretore: PELLIS

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