N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1989
N. 142 Ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dal pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Artusio Giampiero Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale Delegabilita' delle funzioni di p.m. a ufficiali di polizia giudiziaria (nella specie: sottufficiale dei carabinieri) Mancata previsione di specifici rimedi processuali o disciplinari per eventuale inerzia del p.m. delegato - Affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie godute dai magistrati - Previsto divieto nella legge delega (art. 2, p. 37) per il p.m. di delegare alla polizia giudiziaria, nelle indagini preliminari, l'interrogatorio dell'imputato e il confronto Conseguente implicito divieto dell'affidamento di tali atti al delegato nell'udienza dibattimentale - Eccesso di delega. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, nel testo introdotto dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma). (Cost., artt. 76, 107 e 112).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL PRETORE Visti gli atti del giudizio direttissimo a carico di Artusio Giampiero, imputato dei reati di furto aggravato e minacce, rilevato che all'odierna udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero sono svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo ai sensi dell'artt. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - nel testo sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 - da un ufficiale di polizia giudiziaria, e nella specie da un sottufficiale dell'arma dei carabinieri; Ritenuto che la norma citata attribuisce - limitatamente alla udienza dibattimentale e, nell'ipotesi prevista dall'art. 162, secondo comma, del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, all'udienza di convalida dell'arresto - alla persona delegata allo svolgimento delle funzioni di p.m. i medesimi poteri, facolta' e doverri spettanti normalmente al pubblico ministero appartenente all'ordine giudiziario, ivi comprese la modifica dell'imputazione e le relative contestazioni, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante e la contestazione - col consenso dell'imputato - di un fatto uovo non enunciato nel decreto di citazione, rispettivamente previste dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, del c.p.p.; Rilevato che per quanto concerne in particolare le nuove contestazioni, le quali indubbiamente costituiscono atti di esercizio dell'azione penale, e' stata prevista all'art. 162, terzo comma, delle disp. att. del c.p.p. la mera facolta', e non l'obbligo, per il pubblico ministero delegato di procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica; Rilevato altresi' che non sono stati previsti specifici rimedi per l'inerzia del pubblico ministero delegato, ne' di carattere processuale - essondosi stabilito all'art. 72, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che la delega e' revocabile nei soli casi in cui il codice di rito prevede la sostituzione del pubblico ministero, vale a dire nei casi di impedimento, di rilevanti essigenze di servizio ovvero quando vi e' l'obbligo di astensione ne' di carattere disciplinare, essendo il sistema delle sanzioni disciplinari disegnato per gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria dagli articoli 16 e segg. delle disp. att. del c.p.p. manifetamente riferito all'attivita' svolta nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e non essendo d'altra parte estensibile al pubblico ministero delegato il sistema sanzionatorio previsto per gli appartenenti all'ordine giudiziario dagli artt. 17 e segg. del r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511; Ritenuto che il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, posto dall'art. 112 della Costituzione, postula necessariamente la possibilita' di controllare e contrastare l'inerzia del pubblico ministero sicche', in definitiva, la delega delle funzioni di p.m. ad una persona nei cui confronti non valgono i suddetti rimedi viene, di fatto, a vanificare l'effettivita' di quel principio; Ritenuto inoltre che per effetto dell'art. 107, ultimo comma, della Costituzioe il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, tanto che dall'entrata in vigore della Costituzione la legislazione ordinaria si e' costantemente mossa nella direzione di una progressiva ed oramai raggiunta equiparazione tra le garanzie dei giudici e quelle del pubblico ministero, a partire dal r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, che ha sostituito ai poteri di direzione del guardasigilli una semplice funzione di vigilanza sul p.m. fino alla legge 24 maggio 1951, n. 392 ("Distinzione dei magistrati secondo le funzioni") a seguito della quale e' venuta meno ogni differenziazione tra magisttrati requirenti e giudicanti; Ritenuto, per contro, che la delega delle funzioni di p.m. ad ufficiali di poloizia giudiziaria comporta che l'esercizio di tali funzioni sia attribuito a soggetti che non solo non godono delle predette garanzie ma addirittura sono, normalmente, appartenenti alle forze armate e quindi alle dipendenze dell'esecutivo, sicche' deve ravvisarsi, oltre che una netta inversione rispetto alla suaccennata linea di tendenza legislativa, anche un evidente contrasto con il disposto dell'art. 107, quarto comma, della Costituzione; Rievato infine che l'attuale formulazione dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario e' stata introdotta con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, emanato dal Governo nell'ambito dei poteri legislativi delegatigli dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale; Ritenuto che, in assenza di un'espressa determinazione di principi e criteri direttivi al riguardo, tali principi e criteri vadano ricercati tra quelli ispiratori del nuovo codice di procedura penale, tra i quali vi e' - nella materia che qui interessa - quello posto dall'art. 2, punto 37, della citata legge n. 81/1987 che prevede il divieto per il pubblico ministero di delegare alla polizia giudiziaria - nel corso delle indagini preliminari - l'interrogatorio dell'imputato od il confronto, sicche' l'avere conferito all'ufficiale di polizia giudiziaria che svolge funzioni di pubblico ministero delegato il potere di compiere (tra gli altri) i medesimi atti all'udienza dibattimentale configura indubbiamente (da parte del legislatore delegato) un eccesso di delega che vizia, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, la norma in esame; Ritenuto che la prospettata questione e' certamente rilevante nel giudizio in corso, non essendovi dubbio che la norma contestata debba trovare applicazione in questa sede e trattandosi di disposizione che concerne l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, la cui inosservanza e' sanzionata dall'art. 178, lett. b), del c.p.p. con la nullita' assoluta;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo introdotto dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al procuratore della Repubblica presso la pretura di delegare lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale ad un ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Pinerolo, addi' 22 novembre 1989 Il pretore: PELLIS 90C0330