N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1989- 10 marzo 1990

                                 N. 143
        Ordinanza emessa il 1 giugno 1989 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 10 marzo 1990) dal pretore di Milano nel
        procedimento penale a carico di Matera Vincenzo ed altri
 Edilizia  e  urbanistica  -  Procedimenti amministrativi di sanatoria
 delle   opere   abusive   -   Eventualita'   dei   relativi   ricorsi
 giurisdizionali  -  Sospensione  dell'azione penale finche' non siano
 esauriti  i  detti  procedimenti  -  Impossibilita'  in  concreto,  o
 procrastinazione sine die, dell'azione obbligatoria da parte del p.m.
 a  causa  di  una  vera  e  propria  pregiudiziale  amministrativa  -
 Riferimento  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 370/1988
 ritenuta  dal  giudice  rimettente  non  risolutiva   della   dedotta
 questione.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).
 (Cost., art. 112).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                               IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  in  corso  a  carico di Matera Vincenzo,
 Lanzolla Giuseppe e Botto Antonio, imputati del  reato  di  cui  agli
 artt.  1  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10 e 20, lett. b), della
 legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  per  aver  realizzato  senza  la
 prescritta  concessione  edilizia  nell'area sita in via San Dionigi,
 107-109 Milano, il primo nel  gennaio  1986  tre  tettoie  di  misure
 varie, il secondo nel gennaio 1986 due tettoie di differenti misure e
 il terzo una tettoia nel giugno dello stesso anno, solleva  d'ufficio
 la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 primo
 comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112
 della Costituzione.
    Risulta dagli atti processuali che i tre, ed esattamente il Matera
 e il Botto il 12 giugno 1986 ed il  Lanzolla  il  10  dicembre  1986,
 hanno  inoltrato  istanza  di  accertamento  di  conformita'  a norma
 dell'art. 13 della legge n. 47/1985;
      che   in   conseguenza   di   cio'  questo  pretore  all'udienza
 dibattimentale  dell'11  dicembre  1986  ha  dichiarato  sospeso   il
 presente  procedimento a far data da quella della presentazione delle
 predette istanze, a mente dell'art. 22, primo comma, della  legge  n.
 47/1985;
      che  il  settore  edilizia privata del comune di Milano, dopo la
 presentazione di siffatte domande non ha provveduto in merito;
      che  questo  pretore ha rifissato piu' volte il dibattimento per
 le necessarie verifiche;
      che  alla luce delle dichiarazioni in sede dibattimentale del 25
 maggio 1989 e odierna  del  tecnico  del  comune  di  Milano  Molteni
 Alfredo  non  e' dato stabilire se e quando interverra' una decisione
 sul punto;
      che  la  situazione,  cosi'  come  emersa, appare piu' incerta e
 grave in quanto il tecnico Molteni non  e'  riuscito  a  reperire  le
 pratiche amministrative relative agli accertamenti di conformita'.
    Considerato  che  una  situazione  del  genere  si  risolve in una
 sospensione  illimitata  nel  tempo  dell'azione  penale  e  cio'  in
 contrasto  col  principio costituzionale previsto dall'art. 112 della
 Costituzione;
      che  il  problema  cosi'  come  in concreto si pone, non risulta
 risolto dalla sentenza n. 370/1988 della Corte costituzionale,  nella
 quale  - pur essendosi reputato il blocco delle attivita' processuali
 penali per lunghi tempi in contrasto col principio  di  cui  all'art.
 112  della  Costituzione  e  pur  essendosi  considerata  conforme  a
 siffatto  principio,  invece,  la   breve,   necessaria   sospensione
 dell'azione  penale  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 22 - sembra
 tuttavia essersi ritenuta  altresi'  conforme  a  tale  principio  la
 sospensione  di cui trattasi, anche se per tempi lunghi come nel caso
 di specie, sino al termine effettivo del procedimento  amministrativo
 di  sanatoria,  vale  a  dire  sino  all'effettivo  esaurimento della
 procedura  di  accertmento  di  conformita'  con   un   provvedimento
 esplicito  di  diniego  o di rilascio della concessione in sanatoria,
 non essendo stato in alcun  modo  richiamato  il  termine  di  giorni
 sessanta di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47/1985;
      che  la  questione  prospettata appare pregiudiziale rispetto al
 presente giudizio, che non puo' essere definito senza  la  preventiva
 risoluzione della medesima.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge del 28  febbraio  1985,
 n. 47, in relazione all'art. 112 della Costituzione, nei sensi di cui
 in motivazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 1› giugno 1989.
                          Il pretore: DETTORI

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