N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1989- 10 marzo 1990
N. 143 Ordinanza emessa il 1 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 marzo 1990) dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Matera Vincenzo ed altri Edilizia e urbanistica - Procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - Eventualita' dei relativi ricorsi giurisdizionali - Sospensione dell'azione penale finche' non siano esauriti i detti procedimenti - Impossibilita' in concreto, o procrastinazione sine die, dell'azione obbligatoria da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 370/1988 ritenuta dal giudice rimettente non risolutiva della dedotta questione. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma). (Cost., art. 112).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL PRETORE Nel procedimento penale in corso a carico di Matera Vincenzo, Lanzolla Giuseppe e Botto Antonio, imputati del reato di cui agli artt. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver realizzato senza la prescritta concessione edilizia nell'area sita in via San Dionigi, 107-109 Milano, il primo nel gennaio 1986 tre tettoie di misure varie, il secondo nel gennaio 1986 due tettoie di differenti misure e il terzo una tettoia nel giugno dello stesso anno, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112 della Costituzione. Risulta dagli atti processuali che i tre, ed esattamente il Matera e il Botto il 12 giugno 1986 ed il Lanzolla il 10 dicembre 1986, hanno inoltrato istanza di accertamento di conformita' a norma dell'art. 13 della legge n. 47/1985; che in conseguenza di cio' questo pretore all'udienza dibattimentale dell'11 dicembre 1986 ha dichiarato sospeso il presente procedimento a far data da quella della presentazione delle predette istanze, a mente dell'art. 22, primo comma, della legge n. 47/1985; che il settore edilizia privata del comune di Milano, dopo la presentazione di siffatte domande non ha provveduto in merito; che questo pretore ha rifissato piu' volte il dibattimento per le necessarie verifiche; che alla luce delle dichiarazioni in sede dibattimentale del 25 maggio 1989 e odierna del tecnico del comune di Milano Molteni Alfredo non e' dato stabilire se e quando interverra' una decisione sul punto; che la situazione, cosi' come emersa, appare piu' incerta e grave in quanto il tecnico Molteni non e' riuscito a reperire le pratiche amministrative relative agli accertamenti di conformita'. Considerato che una situazione del genere si risolve in una sospensione illimitata nel tempo dell'azione penale e cio' in contrasto col principio costituzionale previsto dall'art. 112 della Costituzione; che il problema cosi' come in concreto si pone, non risulta risolto dalla sentenza n. 370/1988 della Corte costituzionale, nella quale - pur essendosi reputato il blocco delle attivita' processuali penali per lunghi tempi in contrasto col principio di cui all'art. 112 della Costituzione e pur essendosi considerata conforme a siffatto principio, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione penale di cui al primo comma dell'art. 22 - sembra tuttavia essersi ritenuta altresi' conforme a tale principio la sospensione di cui trattasi, anche se per tempi lunghi come nel caso di specie, sino al termine effettivo del procedimento amministrativo di sanatoria, vale a dire sino all'effettivo esaurimento della procedura di accertmento di conformita' con un provvedimento esplicito di diniego o di rilascio della concessione in sanatoria, non essendo stato in alcun modo richiamato il termine di giorni sessanta di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47/1985; che la questione prospettata appare pregiudiziale rispetto al presente giudizio, che non puo' essere definito senza la preventiva risoluzione della medesima.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 112 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 1 giugno 1989. Il pretore: DETTORI 90C0331