N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1990
N. 145 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Marzola Giancarlo ed altri Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentato carattere decisorio del dissenso del p.m. anche in relazione alla quantificazione della pena - Lesione del principio di uguaglianza tra accusa e difesa nonche' tra imputati - Disparita' di trattamento rispetto all'analoga disciplina del c.d. patteggiamento. (C.P.P. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale a carico di Marzola Giancarlo, Impeciati Ivetta e Bonfante Gaetano, imputati del reato di bancarotta fraudolenta; Lette le istanze avanzate, nel corso dell'udienza preliminare 3 gennaio 1990, dagli imputati Marzola e Bonfante, i quali hanno richiesto, ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p., che il processo a loro carico sia definito nell'udienza preliminare medesima, allo stato degli atti, con il giudizio abbreviato; Preso atto del dissenso non motivato del p.m., preclusivo per il giudice della possibilita' di deliberare le suddette istanze; Letta l'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e segg. del c.p.p. sollevata dai difensori; Ritenuto, sotto il profilo della rilevanza, che: a) nella fattispecie concreta sarebbe invero possibile definire il processo allo stato degli atti, non essendo state richieste ne' risultando necessarie nuove acquisizioni probatorie ex art. 422 del c.p.p.; b) la risoluzione della questione incide non soltanto sulla scelta del rito, bensi' direttamente e sostanzialmente sul quantum della pena, in caso di affermazione di responsabilita' degli imputati richiedenti, ai quali non potra' riconoscersi da questo giudice ne' dal giudice del dibattimento la riduzione di pena prevista dall'art. 442.2 del c.p.p., anche quando la richiesta risultasse fondata all'esito dell'esame degli atti o dell'istruttoria dibattimentale; Ritenuto, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che l'ostacolo del dissenso immotivato e vincolante di una delle parti e' di impedimento al giudice del potere-dovere di deliberare la fondatezza della richiesta dello speciale rito, nonche' di applicare la congrua riduzione di pena astrattamente prevista in siffatto giudizio; Ritenuto che la disciplina normativa di cui agli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., nelle parti in cui: a) subordina al consenso non motivato e insindacabile del p.m. l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato; b) non consente al giudice di valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso del p.m.; c) non consente al giudice, quando ritenga ingiustificato il dissenso medesimo, di provvedere comunque alla riduzione di pena prevista, appare lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 della Costituzione, attesa l'irragionevole disparita' di trattamento che si vienne a creare tra accusa e difesa, da un lato, e tra piu' imputati - in ipotesi nell'ambito dello stesso procedimento o per gli stessi reati - dall'altro, e valutata altresi' la diversa disciplina dell'altro speciale rito del c.d. patteggiamento, in cui l'esercizio della funzione giurisdizionale riservata esclusivamente al giudice non e' menomato dalla mera e insindacabile scelta processuale dell'organo dell'accusa;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nelle parti e nei sensi di cui in motivazione; Sospende il procedimento in corso a carico degli imputati Marziola Giancarlo e Bonfante Gaetano, previa separazione degli atti riguardanti l'imputata Impeciati Ivetta, nei confronti della quale si provvede con separato decreto che dispone il giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rieti, addi' 3 gennaio 1990 Il giudice: CANZIO 90C0333