N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1990

                                 N. 145
     Ordinanza emessa il 3 gennaio 1990 dal giudice per le indagini
   preliminari presso il tribunale di Rieti nel procedimento penale a
                  carico di Marzola Giancarlo ed altri
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentato  carattere  decisorio  del
 dissenso  del p.m. anche in relazione alla quantificazione della pena
 - Lesione del principio di uguaglianza tra accusa  e  difesa  nonche'
 tra   imputati  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  all'analoga
 disciplina del c.d.  patteggiamento.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  a  carico  di Marzola
 Giancarlo, Impeciati Ivetta e Bonfante Gaetano, imputati del reato di
 bancarotta fraudolenta;
    Lette  le  istanze  avanzate, nel corso dell'udienza preliminare 3
 gennaio 1990, dagli  imputati  Marzola  e  Bonfante,  i  quali  hanno
 richiesto,  ai  sensi  degli  artt.  438  e  segg. del c.p.p., che il
 processo  a  loro  carico  sia  definito   nell'udienza   preliminare
 medesima, allo stato degli atti, con il giudizio abbreviato;
    Preso  atto  del dissenso non motivato del p.m., preclusivo per il
 giudice della possibilita' di deliberare le suddette istanze;
    Letta l'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e
 segg. del c.p.p. sollevata dai difensori;
    Ritenuto, sotto il profilo della rilevanza, che:
       a) nella fattispecie concreta sarebbe invero possibile definire
 il processo allo stato degli atti, non essendo  state  richieste  ne'
 risultando  necessarie  nuove acquisizioni probatorie ex art. 422 del
 c.p.p.;
       b)  la  risoluzione  della  questione incide non soltanto sulla
 scelta del rito, bensi' direttamente e  sostanzialmente  sul  quantum
 della pena, in caso di affermazione di responsabilita' degli imputati
 richiedenti, ai quali non potra' riconoscersi da questo  giudice  ne'
 dal  giudice del dibattimento la riduzione di pena prevista dall'art.
 442.2 del  c.p.p.,  anche  quando  la  richiesta  risultasse  fondata
 all'esito dell'esame degli atti o dell'istruttoria dibattimentale;
    Ritenuto,  sotto  il profilo della non manifesta infondatezza, che
 l'ostacolo del dissenso immotivato e vincolante di una delle parti e'
 di   impedimento  al  giudice  del  potere-dovere  di  deliberare  la
 fondatezza della richiesta dello speciale rito, nonche' di  applicare
 la  congrua  riduzione  di  pena  astrattamente  prevista in siffatto
 giudizio;
    Ritenuto  che  la disciplina normativa di cui agli artt. 438, 439,
 440 e 442 del c.p.p., nelle parti in cui:
       a)  subordina al consenso non motivato e insindacabile del p.m.
 l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato;
       b)  non  consente  al  giudice di valutare le ragioni addotte a
 giustificazione del dissenso del p.m.;
       c)  non  consente  al giudice, quando ritenga ingiustificato il
 dissenso medesimo, di provvedere  comunque  alla  riduzione  di  pena
 prevista, appare lesiva dei principi costituzionali di cui agli artt.
 3 e 25  della  Costituzione,  attesa  l'irragionevole  disparita'  di
 trattamento che si vienne a creare tra accusa e difesa, da un lato, e
 tra piu' imputati - in ipotesi nell'ambito dello stesso  procedimento
 o  per  gli stessi reati - dall'altro, e valutata altresi' la diversa
 disciplina dell'altro speciale rito del c.d. patteggiamento,  in  cui
 l'esercizio  della  funzione giurisdizionale riservata esclusivamente
 al  giudice  non  e'  menomato  dalla  mera  e  insindacabile  scelta
 processuale dell'organo dell'accusa;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438,  439,  440  e  442  del
 c.p.p.,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nelle
 parti e nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il procedimento in corso a carico degli imputati Marziola
 Giancarlo  e  Bonfante  Gaetano,  previa   separazione   degli   atti
 riguardanti l'imputata Impeciati Ivetta, nei confronti della quale si
 provvede con separato decreto che dispone il giudizio;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del  Parlamento,  nonche'  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale.
      Rieti, addi' 3 gennaio 1990
                           Il giudice: CANZIO

 90C0333