N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1989
N. 146 Ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle gia' effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito contro indiziati noti (art. 409) - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilita' di esercitare un controllo di legittimita' e di merito sull'operato del p.m. (C.P.P. 1988, art. 415). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI In data 21 novembre 1989 e' pervenuto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Venezia l'allegata richiesta di archiviazione (all. 1) ex art. 415 del c.p.p., concernente la nota datata 7 novembre 1989 (all. 2) del procuratore della Repubblica di Tolmezzo, con allegata solamente una copia conforme della lettera anonima in questione (all. 3). Lo stesso 21 novembre 1989 gli atti venivano restituiti al pubblico ministero di Venezia, con richiesta di precisazioni (all. 4). Il fascicolo tornava a questo ufficio il 7 dicembre 1989 con la nota allegata datata 28 novembre 1989 (all. 5). Di fronte a tale precisazione, questo giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 del c.p.p., non potrebbe che accogliere la richiesta di archiviazione non essendo evidentemente possibile indicare fin d'ora l'autore della segnalata calunnia, come previsto dall'art. 415 del c.p.p. ultima parte. Per contro, allo stato degli atti, non risultando che siano state compiute indagini di alcun genere e non potendosi chiedere ne' che le medesime siano svolte ne', quanto meno, se qualcuno le ha svolte, questo giudice per le indagini preliminari ritiene di trovarsi di fronte ad una norma (quella dell'art. 415 del c.p.p.) illegittima sotto il profilo costituzionale con riferimento, in particolare, a quanto in senso diverso stabilito dall'art. 409 del c.p.p. Infatti, di fronte a una richiesta di archiviazione ex art. 409 del c.p.p. al giudice per le indagini preliminari e' consentito - nel caso in cui sia di contrario avviso - fissare una udienza in camera di consiglio e successivamente, sussistendone i presupposti, disporre anche un rinvio a giudizio, pure contro il parere del pubblico ministero. Tutto cio' nella fattispecie di cui all'art. 415 del c.p.p. non e' consentito. Evidente e' la ratio di cui all'art. 409 del c.p.p., che consente ed anzi impone al giudice per le indagini preliminari un controllo, oltre che di legittimita', anche di merito sull'operato del pubblico ministero, proprio nell'ottica di quel bilanciamento e reciproco controllo di potesta' che anche nel nuovo ordinamento processuale penale e' stato ribadito come fondamentale. Tutto cio' trae origine dall'art. 112 della Costituzione che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di esercitare l'azione penale e dal piu' generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che impone di trattare nella stessa maniera fatti e situazioni che presentino aspetti similari. Nel caso di cui all'art. 415 del c.p.p., al giudice per le indagini preliminari viene sottratto il potere di controllare non solo il merito della ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, ma anche se tale ipotesi sia stata giuridicamente e di fatto esattamnte configurata. Nel caso di specie, senza alcuna indagne preliminare, una denuncia anonima e' stata rubricata come calunnia a carico di ignoti. Questo giudice per le indagini preliminari ritiene che non sia possibile procedere in tal guisa immediatamente e senza motivo. Infatti, al di la' di ogni concreta valutazione del caso specifico, se il procuratore della Repubblica di Venezia ha ritenuto di dover iscrivere tale denuncia anonima sul registro delle notizie di reato, cio' significa che un minimo approfondimento sul contenuto dello scritto anonimo andava fatto, quanto meno per escluderne la fondatezza e il rilievo penali. Inoltre, rubricare come calunnia a carico di ignoti uno scritto anonimo e chiederne subito l'archiviazione significa non consentire al giudice per le indagini preliminari alcun controllo e, quindi, alcuna verifica sulla fondatezza dell'anonimo stesso. Infine, l'art. 415 del c.p.p. non consente al giudice per le indagini preliminari il potere nemmeno di chiedere informazioni o di richiedere il rispetto di altre norme processuali, quale ad esempio quella di cui all'art. 235 del c.p.p., concernente la disposizione che i documenti costituenti corpo del reato dovrebbero obbligatoriamente essere acquisiti, proprio per consentire, come nel caso in questione della lettera anonima, un eventuale accertamento e approfondimento anche tecnico. In tale situazione di fatto e di diritto, questo giudice per le indagini preliminari ritiene di non potersi muovere in alcuna maniera se non previa declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 415 del c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di chiedere ulteriori indagini al pubblico ministero, secondo quanto invece disposto dall'art. 409 del c.p.p.
P. Q. M. Vista la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 415 del c.p.p. (secondo quanto piu' sopra motivato) per contrasto con gli artt. 112 e 3 della Costituzione, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe notifiche e comunicazioni ex art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953; Sospende il giudizio relativo al procedimento penale n. 334/1989 r. giudice per le indagini preliminari di Venezia. Venezia, addi' 30 dicembre 1989 Il giudice: CASSON 90C0334