N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1989

                                 N. 146
    Ordinanza emessa il 30 dicembre 1989 dal giudice per le indagini
   preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale
        relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti
 Processo  penale  - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote -
 Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione  Ritenuta
 preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di
 quelle gia'  effettuate  -  Ingiustificata  discriminazione  rispetto
 all'analogo  rito  contro  indiziati noti (art. 409) - Violazione del
 principio di  obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione  penale  -
 Lamentata impossibilita' di esercitare un controllo di legittimita' e
 di merito sull'operato del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 415).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   In  data  21 novembre 1989 e' pervenuto all'ufficio del giudice per
 le  indagini  preliminari  di   Venezia   l'allegata   richiesta   di
 archiviazione  (all.  1)  ex art. 415 del c.p.p., concernente la nota
 datata 7 novembre 1989 (all. 2) del procuratore della  Repubblica  di
 Tolmezzo,  con  allegata  solamente  una copia conforme della lettera
 anonima in questione (all. 3).
    Lo  stesso  21  novembre  1989  gli  atti  venivano  restituiti al
 pubblico ministero di Venezia, con richiesta  di  precisazioni  (all.
 4).
    Il  fascicolo  tornava  a questo ufficio il 7 dicembre 1989 con la
 nota allegata datata 28 novembre 1989 (all. 5).
    Di  fronte  a  tale  precisazione,  questo giudice per le indagini
 preliminari, ai sensi dell'art. 415  del  c.p.p.,  non  potrebbe  che
 accogliere  la  richiesta  di archiviazione non essendo evidentemente
 possibile indicare fin d'ora l'autore della segnalata calunnia,  come
 previsto dall'art. 415 del c.p.p. ultima parte.
    Per  contro, allo stato degli atti, non risultando che siano state
 compiute indagini di alcun genere e non potendosi chiedere ne' che le
 medesime  siano  svolte  ne',  quanto meno, se qualcuno le ha svolte,
 questo giudice per le indagini preliminari  ritiene  di  trovarsi  di
 fronte  ad  una  norma  (quella dell'art. 415 del c.p.p.) illegittima
 sotto il profilo costituzionale con riferimento,  in  particolare,  a
 quanto in senso diverso stabilito dall'art. 409 del c.p.p.
    Infatti,  di  fronte  a una richiesta di archiviazione ex art. 409
 del c.p.p. al giudice per le indagini preliminari e' consentito - nel
 caso  in  cui sia di contrario avviso - fissare una udienza in camera
 di consiglio e successivamente, sussistendone i presupposti, disporre
 anche  un  rinvio  a  giudizio,  pure  contro  il parere del pubblico
 ministero.
    Tutto cio' nella fattispecie di cui all'art. 415 del c.p.p. non e'
 consentito.
   Evidente  e'  la ratio di cui all'art. 409 del c.p.p., che consente
 ed anzi impone al giudice per le indagini preliminari  un  controllo,
 oltre  che di legittimita', anche di merito sull'operato del pubblico
 ministero, proprio nell'ottica  di  quel  bilanciamento  e  reciproco
 controllo  di  potesta'  che  anche nel nuovo ordinamento processuale
 penale e' stato ribadito come fondamentale.
    Tutto  cio'  trae  origine  dall'art.  112  della Costituzione che
 prevede l'obbligo per il pubblico ministero  di  esercitare  l'azione
 penale e dal piu' generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione che impone di trattare nella stessa maniera  fatti
 e situazioni che presentino aspetti similari.
    Nel  caso  di  cui  all'art.  415  del  c.p.p.,  al giudice per le
 indagini preliminari viene sottratto il  potere  di  controllare  non
 solo  il  merito della ipotesi delittuosa sottoposta al suo esame, ma
 anche se tale ipotesi sia stata giuridicamente e di fatto  esattamnte
 configurata.
    Nel caso di specie, senza alcuna indagne preliminare, una denuncia
 anonima e' stata rubricata come calunnia a carico di ignoti.
    Questo  giudice  per  le  indagini preliminari ritiene che non sia
 possibile procedere in tal guisa immediatamente e senza motivo.
    Infatti,   al  di  la'  di  ogni  concreta  valutazione  del  caso
 specifico, se il procuratore della Repubblica di Venezia ha  ritenuto
 di  dover  iscrivere tale denuncia anonima sul registro delle notizie
 di reato, cio' significa che un minimo approfondimento sul  contenuto
 dello  scritto  anonimo  andava  fatto, quanto meno per escluderne la
 fondatezza e il rilievo penali.
    Inoltre,  rubricare  come  calunnia a carico di ignoti uno scritto
 anonimo e chiederne subito l'archiviazione significa  non  consentire
 al  giudice  per  le  indagini preliminari alcun controllo e, quindi,
 alcuna verifica sulla fondatezza dell'anonimo stesso.
    Infine,  l'art.  415  del  c.p.p.  non  consente al giudice per le
 indagini preliminari il potere nemmeno di chiedere informazioni o  di
 richiedere  il  rispetto di altre norme processuali, quale ad esempio
 quella di cui all'art. 235 del c.p.p.,  concernente  la  disposizione
 che    i   documenti   costituenti   corpo   del   reato   dovrebbero
 obbligatoriamente essere acquisiti, proprio per consentire, come  nel
 caso  in questione della lettera anonima, un eventuale accertamento e
 approfondimento anche tecnico.
    In  tale  situazione  di fatto e di diritto, questo giudice per le
 indagini preliminari ritiene di non potersi muovere in alcuna maniera
 se  non  previa  declaratoria  di illegittimita' costituzionale della
 norma di cui all'art. 415 del c.p.p. nella parte in cui non  consente
 al giudice per le indagini preliminari di chiedere ulteriori indagini
 al pubblico ministero, secondo quanto invece disposto  dall'art.  409
 del c.p.p.
                                P. Q. M.
    Vista la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la questione di legittimita' costituzionale in
 relazione  all'art.  415  del  c.p.p.  (secondo  quanto  piu'   sopra
 motivato)  per  contrasto  con  gli artt. 112 e 3 della Costituzione,
 ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, previe notifiche e comunicazioni  ex  art.  23  della
 legge costituzionale n. 87/1953;
    Sospende  il  giudizio relativo al procedimento penale n. 334/1989
 r. giudice per le indagini preliminari di Venezia.
      Venezia, addi' 30 dicembre 1989
                           Il giudice: CASSON

 90C0334