N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1989

                                 N. 148
    Ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal tribunale amministrativo
  regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso
 proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il comitato regionale di
              controllo della regione Lombardia ed altro.
 Impiego pubblico - Assunzioni, per l'anno 1989, di personale da parte
 di amministrazioni statali anche ad  ordinamento  autonomo,  di  enti
 pubblici  non  economici,  di  unita'  sanitarie  locali,  di aziende
 pubbliche  in  gestione  commissariale  governativa  -   Obbligo   di
 assumere,  attraverso  la graduatoria di collocamento e di mobilita',
 ad eccezione delle assunzioni in base a concorsi  gia'  banditi  alla
 data  di  entrata in vigore della legge n. 554/1988 e solo se, a tale
 data, le relative prove abbiano gia' avuto inizio, per  la  copertura
 di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello
 della  licenza  della  scuola   dell'obbligo   -   Esclusione   della
 possibilita'  di  assunzione  di  idonei  di graduatorie di concorso,
 ancora in corso di validita', anteriori all'entrata in  vigore  della
 citata   legge  Ingiustificato  deteriore  trattamento  degli  idonei
 rispetto  ai  semplici  concorrenti  -  Incidenza  sul  principio  di
 imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge  29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma, in relazione
 alla legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso sub r.g. 930/1989,
 proposto da Pitossi Giovanna, Duina  Paola,  rappresentate  e  difese
 dall'avv. Pasquale Vilardi, ed elettivamente domiciliate presso il di
 lui studio, in Brescia, Tresanda S. Nicola n. 1, contro  il  Comitato
 regionale  di  controllo della regione Lombardia, non costituitosi in
 giudizio,  e  nei  confronti  degli  Spedali  civili  d  Brescia  non
 costituitosi  in  giudizio, per l'annullamento previa sospensione del
 provvedimento  n.  62714  dell'8  giugno  1989  -   notificato   alle
 ricorrenti  il  30  giugno  1989  -  con cui il comitato regionale di
 controllo ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 1148  del
 9  maggio  1989  adottata dal commissario straordinario degli Spedali
 civili di Brescia e recante nomina in ruolo  di  Pitossi  Giovanna  e
 Duina   Paola,   in   qualita'  di  operatori  tecnici  addetti  alla
 lavanderia, nonche' della deliberazione n. 1701/5194  del  27  giugno
 1984 con la quale il medesimo commissario straordinario ha deliberato
 la presa d'atto dell'anzidetto annullamento disposto  dall'organo  di
 controllo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  la  propria  ordinanza  n.  466/1989 del 13 ottobre 1989 di
 sospensione del provvedimento impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore per la camera di consiglio del 13 ottobre 1989
 il dott. Fulvio Rocco;
    Udito l'avv. Pasquale Vilardi per le ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    1.  - Con ricorso notificato il 27 settembre 1989, depositato il 3
 ottobre 1989 e rubricato al n. 930, le  signore  Giovanna  Pitossi  e
 Paola  Duina  hanno  impugnato  -  richiedendone  incidentalmente  la
 sospensione - il provvedimento n. 62714 dell'8 giugno 1989,  con  cui
 il  c.r.c.  della regione Lombardia, ha disposto l'annullamento della
 deliberazione n. 1148 del 9 maggio  1989,  adottata  dal  commissario
 straordinario degli Spedali civili di Brescia, e recante la nomina in
 ruolo delle ricorrenti nella qualifica di operatore  tecnico  addetto
 alla lavanderia.
    Le   medesime   ricorrenti  impugnano  altresi'  la  deliberazione
 commissariale n. 1701/5194 in data 27  giugno  1984,  adottata  quale
 presa d'atto del disposto annullamento.
    Il provvedimento annullato dall'organo di controllo, dopo aver fra
 l'altro premesso che nella pianta organica dell'ente  si  erano  resi
 vacanti   due   posti  della  predetta  qualifica,  e  che  risultava
 disponibile una graduatoria per l'assunzione a  chiamata  diretta  in
 cui erano utilmente collocate la Pitossi e la Duina, aveva deliberato
 la nomina  in  ruolo  delle  interessate  -  con  cio'  ribadendo  la
 leggittimita'   di   una   propria  precedente  determinazione,  gia'
 censurata in sede di controllo - in considerazione che  la  copertura
 dei  relativi  posti  era stata per l'innanzi debitamente autorizzata
 con provvedimento della giunta regionale.
   Con   il  provvedimento  impugnato  in  questa  sede,  il  comitato
 regionale di controllo ha - per contro - ritenuto  che  la  copertura
 dei posti in questione doveva effettuarsi, in conformita' all'art. 1,
 settimo comma, della legge 29 dicembre  1988,  n.  554,  mediante  il
 ricorso  alla  procedura prevista dall'art. 1 della legge 28 febbraio
 1987, n. 56 e dall'art. 4, comma 4- ter, del d.-l. 21 marzo 1988,  n.
 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Le  ricorrenti,  adducendo  violazione  di  legge sotto il profilo
 della errata interpretazione,  osservano  che  il  comma  4-quinquies
 dell'art.  4  della  legge  n. 160/1988, abroga espressamente il nono
 comma  dell'art.  16  della  legge  n.  56/1987,  disponendo  in  via
 contestuale  che  il  precedente  comma  4- bis del medesimo art. 4 -
 sostitutivo dell'art. 16, primo comma della predetta legge n. 56/1987
 - entri in vigore a decorrere dal 1› gennaio 1989.
    L'anzidetto  comma  4-quinquies precisa, altresi', che, fino al 31
 dicembre 1988, "continua ad applicarsi la disciplina vigente", che le
 ricorrenti identificano nel d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.
    Poiche'  l'ente  dispone di una graduatoria per assunzione diretta
 approvata con deliberazione n. 736 del 3 marzo  1987,  le  ricorrenti
 assumono che la graduatoria stessa debba ritenersi quanto meno valida
 sino al 31 dicembre 1988, proprio  in  virtu'  del  disposto  di  cui
 all'art. 4, comma 4-quinquies, della legge n. 160/1988.
    Rileverebbe, inoltre, nel caso di specie, la normativa transitoria
 posta dall'art. 9, secondo comma, del d.P.CM. 18 settembre  1987,  n.
 392,  che,  identificandosi  nella "disciplina vigente" applicabile a
 tutto il 31 dicembre 1988, fa "salve le graduatorie dei concorsi gia'
 espletati  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e per
 le quali la normativa vigente preveda la efficacia pluriennale".
    Le ricorrenti rilevano che la graduatoria in questione - avente la
 richiesta efficacia pluriennale, a' sensi dell'art.  9,  quindicesimo
 comma,  della  legge  20  maggio  1985,  n.  207 - si riferisce ad un
 concorso espletato prima  dell'entrata  in  vigore  del  d.P.C.M.  n.
 392/1987,  e  che  dovrebbe  a  loro avviso ritenersi tuttora valida,
 poiche' tale decreto non risulterebbe abrogato, e, del resto, ben  si
 armonizzerebbe  con  la ratio dalla legge n. 56/1987 e della legge n.
 160/1988:  sicche'  la  deliberazione  dell'ente  Spedali  civili  di
 Brescia  risultando legittima, non doveva essere annullata in sede di
 controllo.
    2.  -  Nella  camera  di consiglio del 28 luglio 1989 il collegio,
 ravvisando d'ufficio la non manifesta  infondatezza  della  questione
 d'incostituzionalita'  dell'art.  1,  settimo  comma,  della legge 29
 dicembre 1988, n. 554 - norma applicata dall'organo di  controllo  ai
 fini  dell'emanazione  dell'atto  impugnato  -  ha  accolto l'istanza
 cautelare avanzata dalle ricorrenti.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  esposto  in  punto di fatto le ricorrenti - utilmente
 collocate in una graduatoria per l'assunzione per chiamata diretta di
 perdurante validita', ai sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della
 legge  n.  207/1985  -  richiedono  nella  presente  sede  giudiziale
 l'annullamento  del  provvedimento  emesso  dal comitato regionale di
 controllo  (regione  Lombardia),  con  cui  e'  stata  annullata   la
 deliberazione adottata dall'ente Spedali civili di Brescia, e recante
 la loro nomina  in  ruolo  quali  operatrici  tecniche  addette  alla
 lavanderia.
    L'organo   di  controllo  ha  posto  a  fondamento  della  propria
 determinazione l'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988,
 n.  554, che, come e' noto, prescrive - in caso di copertura di posti
 per i quali non sia richiesto un requisito superiore a  quello  della
 scuola   dell'obbligo   -  il  ricorso  alla  procedura  disciplinata
 dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e dal comma 4-  ter  dell'art.  4
 del  d.-l.  n.  86/1988,  convertito,  con modificazioni, in legge n.
 160/1988, e cioe' alla selezione di candidati iscritti nelle liste di
 collocamento,   ovvero   nelle   liste  di  mobilita'  della  sezione
 circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente.
    Le   ricorrenti  prospettano  a  conforto  delle  proprie  censure
 l'inapplicabilita' - nel caso di specie - della norma richiamata  dal
 comitato  di  controllo,  atteso  che  la  graduatoria  in  cui  esse
 risultano utilmente collocate e' stata approvata  prima  dell'entrata
 in vigore della legge n. 554/1988, ed atteso, altresi', che l'art. 9,
 secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre  1987,  n.  392  -  ritenuta
 "disciplina  vigente" per effetto dell'art. 4, comma 4-quinquies, del
 d.-l. n. 86/1988  convertito  in  legge  n.  160/1988,  e,  comunque,
 asseritamente  "armonizzata"  con  la ratio di quest'ultima - farebbe
 salve le graduatorie dei ricorsi gia' espletati alla data  in  vigore
 del   decreto   stesso  e  per  le  quali  sia  prevista  l'efficacia
 pluriennale.
    2.   -   Il  collegio  ritiene,  peraltro,  che  l'interpretazione
 prospettata  dalle  ricorrenti  non  possa  trovare  fondamento.   Le
 ricorrenti  medesime  ammettono  che  la graduatoria in cui esse sono
 collocate - e quindi la stessa disciplina  "transitoria"  invocata  a
 fondamento  della  sua  utilizzabilita' - risulti "quanto meno valida
 sino al 31 dicembre 1988".
   Ma,  va  rilevato,  che e' proprio l'entrata in vigore dell'art. 1,
 secondo comma, della legge n.  554/1988  -  che  ha  effetto  dal  1›
 gennaio  1989  -  ad  eliminare,  con  la medesima decorrenza, quella
 disciplina transitoria prefigurata dall'art.  4,  comma  4-quinquies,
 del  d.-l.  n.  86/1988,  convertito  in  legge n. 160/1988, e che si
 identifica nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.
    La  formulazione  del disposto legislativo invocato dall'organo di
 controllo non lascia al riguardo alcun dubbio: la copertura dei posti
 per  cui  e'  richiesto  come  requisito  l'assolvimento della scuola
 dell'obbligo avviene "a regime", a  decorrere  dal  1›  gennaio  1989
 (cfr.:  art.  12  della  legge cit.), mediante selezione di candidati
 iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilita'.
    Tale norma si riconnette, inoltre, in via sistematica, all'art. 4,
 comma 4-quinquies, del d.-l.  n.  86/1988,  convertito  in  legge  n.
 160/1988,  laddove questo aveva per l'appunto differito al 1› gennaio
 1989 l'entrata in vigore del comma 4-bis, sostitutivo  dell'art.  16,
 primo  comma, della legge n. 56/1987: data in cui, altresi', cessa di
 avere  effetto  la  transitoria  applicazione  della  disciplina   in
 precedenza  vigente,  e  che ricomprendeva, fra l'altro, l'art. 9 del
 d.P.C.M. n. 392./1987.
    L'art.  1,  settimo  comma,  della  legge n. 554/1988 prevede poi,
 correlativamnte al ricordato avvio "a regime" delle  nuove  procedure
 di  assunzione  con ricorso alle graduatorie del collocamento o della
 mobilita',  una  nuova  e  piu'  essenziale  disciplina  transitoria,
 consentendo  che  i  concorsi  banditi alla data di entrata in vigore
 della legge stessa, per la copertuta di posti per  i  quali  non  sia
 richiesto  un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo,
 posssono epletarsi soltanto se siano gia' iniziate le relative prove.
    Consegue  da  tutto  cio'  che  agli  Spedali civili di Brescia e'
 attualmente  precluso  qualsivoglia   recupero   nei   confronti   di
 graduatorie  per  i  posti  di  cui  trattasi,  pur  aventi efficacia
 pluriennale,  risultando  la  sopravvenuta  disciplina   virtualmente
 incidere  -  con effetto abrogante, nel caso di specie - sulla stessa
 validita'  biennale  delle   graduatorie   affermata   dall'art.   9,
 quindicesimo  comma,  della  legge  n.  207/1985: sicche' l'ente, per
 effetto della  norma  in  questione,  alla  data  di  adozione  della
 deliberazione  annullata (28 febbraio 1989), era tenuto a ricoprire i
 due  posti  soltanto  mediante  selezione   tra   gli   iscritti   al
 collocamento  o  nelle  graduatorie di mobilita', tranne l'ipotesi di
 procedure concorsuali in atto al 1› gennaio  1989,  e  per  le  quali
 fossero gia' iniziate le prove.
    3.  -  Il  collegio non ritiene, altresi' praticabile - al fine di
 poter, comunque, conservare gli  effetti  della  graduatoria  in  cui
 risultano  collocate le ricorrenti - un'interpretazione estensiva del
 predetto art. 1, settimo comma, della legge n.  554/1988,  nel  senso
 che  la  salvaguardia  per i concorsi banditi alla data di entrata in
 vigore della norma e per i quali siano gia' iniziate le prove,  possa
 anche  applicarsi all'ipotesi di procedure concorsuali - ivi comprese
 in tale menzione quelle per  chiamata  diretta  di  cui  all'art.  9,
 secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed all'art. 159 e
 segg. del d.m. 30 gennaio 1982 - concluse anteriormente al 1› gennaio
 1989,  e  la cui graduatoria sia risultata in corso di validita' alla
 data in cui ha assunto effetto l'anzidetta legge n. 554/1988.
    Ad  una  siffatta  interpretazione  sembra  ostare  la ratio della
 norma, sottesa ad una generalizzata applicazione del nuovo sistema di
 assunzione   per   i   posti   di   cui   trattasi  e  che  riconduce
 inequivocabilmene    l'ambito    della    disciplina     transitoria,
 contestualmente   posta,  alla  sola  ipotesi  -  tassativamente  ivi
 individuata - dei concorsi gia' banditi al 1› gennaio 1989  e  per  i
 quali siano gia' iniziate le prove.
    L'esclusivita'  del riferimento derogatorio alle sole procedure in
 itinere, con virtuale esclusione di quelle gia' concluse, appare  del
 resto  letteralmente  confortata  dallo  inciso  "negli  altri  casi"
 contenuto nel secondo periodo che compone il comma.
    Il  legislatore,  pertanto,  dopo  aver individuato con inequivoci
 riferimenti testuali i limiti di applicazione del regime  transitorio
 nell'ambito  delle  sole  procedure concorsuali non ancora conclusesi
 all'atto dell'entrata in vigore della norma, ha disposto in  tutti  i
 "gli  altri casi" l'applicazione della nuova procedura selettiva, con
 cio' determinando - nel caso di specie - il venir meno  della  stessa
 validita'   pluriennale  della  graduatoria  precedentemente  sencita
 dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985.
    4.  -  Risulta,  a questo punto, con tutta evidenza, che la tutela
 dell'interesse delle ricorrenti trova preclusione proprio nella norma
 invocata  dall'organo di controllo: norma che questo giudice dovrebbe
 a sua volta parimenti applicare ai fini dell'emananda decisione.
    Il   collegio   ritiene,   pero',   d'ufficio,   rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, sotto il duplice
 profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e cio'
 nella  misura  in  cui  e' salvaguardata la posizione dei concorrenti
 dichiarati inidonei in procedure concorsuali la cui  graduatoria  sia
 risultata  in corso di validita' - a' sensi dell'art. 9, quindicesimo
 comma della legge n. 207/1985 - alla data in  cui  ha  cominciato  ad
 avere effetto la nuova disciplina di assunzione del personale.
    La  norma  in  esame,  infatti  appare,  innanzitutto,  introdurre
 un'irrazionale discriminazione - lesiva del principio di  eguaglianza
 sancito  dell'art.  3  della Costituzione - fra coloro che, risultati
 idonei in  una  procedura  concorsuale  ed  in  virtu'  di  ulteriori
 recuperi di posti dell'organico, verrebbero a collocarsi utilmente in
 graduatoria - qualora a  quest'ultima  si  seguitasse  a  riconoscere
 efficacia - e coloro che - viceversa - alla data di entrata in vigore
 della nuova disciplina rivestono il mero status di concorrenti.
    Per  questi  ultimi non sussiste, invero, alla data del'1› gennaio
 1989, un giudizio di idoneita' a ricoprire i posti resisi vacanti, ma
 il  legislatore  consente,  in  via  non  prioritariamente  logica  e
 razionale, soltanto ad essi - in caso di successivo esito  favorevole
 del  concorso  -  la  possibilita'  di  assunzione in deroga al nuovo
 regime di accesso agli impieghi introdotto dalla norma in  questione.
    Una  disamina  comparativa  delle  due descritte, diverse sfere di
 interessi individuali su cui la norma stessa ricade  consente,  anzi,
 di   rilevare   come   il   legislatore   abbia  irragionevolmente  e
 negativamente inciso, da un lato, nell'interesse di coloro che  siano
 stati  riconosciuti  idonei in concorsi gia' espletati, sottraendo ad
 essi il beneficio dell'efficacia  pluriennale  della  graduatoria  e,
 dall'altro,  abbia  virtualmente  introdotto a favore dei candidati a
 concorsi  in  itinere  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  alla
 conclusione  di  tali procedure, posto che le amministrazioni in tali
 casi non possono piu' revocare i bandi concorsuali per poi  ricoprire
 i posti vacanti mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o
 nelle graduatorie di mobilita'.
    La   norma   sopra   sospettata   di  intrinseca  incongruenza  ed
 irrazionalita' appare, inoltre, censurabile anche  sotto  il  profilo
 del   "buon   andamento"   della  pubblica  amministrazione,  sancito
 dall'art.  97  della  Costituzione,  in  quanto,  se   opportunamente
 consente  da  un  lato l'espletamento - con conseguente copertura dei
 relativi posti - di concorsi gia' banditi all'atto della sua  entrata
 in  vigore  e  per  i  quali  siano gia' iniziate le prove, impedisce
 dall'altro, in  via  del  tutto  irragionevole,  l'utilizzo  di  gia'
 esistenti  e  valide  graduatorie  per  la  copertuta  di  posti  nel
 frattempo resisi vacanti.
    La    compromissione   del   "buon   andamento"   della   pubblica
 amministrazione non pare  qui,  dunque,  smentibile,  atteso  che  il
 legislatore  -  benche'  in presenza di soggetti gia' ritenuti idonei
 all'assunzione per aver favorevolmente superato  pregresse  procedure
 concorsuali  -  impone,  comunque,  all'ente  il ricorso ad ulteriori
 procedimenti selettivi che, pur nella loro riconosciuta semplicita' e
 rapidita',   implicano,   in   ogni   caso,   una  nuova  valutazione
 dell'idoneita' del lavoratore a  svolgere  le  mansioni  proprie  del
 posto da ricoprire.
    L'effettivo  "buon  andamento" pare, invero, realizzarzi anche con
 la celerita' - oltreche' con il garantismo - delle procedure  dirette
 a  ricoprire  i  posti  vacanti,  al  fine di consentire l'ottimale e
 pronto funzionamento dell'amministrazione  pubblica:  ed  e'  proprio
 siffatta  esigenza,  che  si  identifica,  del  resto,  con le stesse
 finalita' complessivamente perseguite dal legislatore mediante l'art.
 16  della  legge  n.  56/1987  e  successive modifiche, che induce il
 collegio a ritenere piu' razionale ed idoneo,  nel  caso  di  specie,
 l'utilizzo  di  graduatorie  ancor  valide,  a  cio'  ad ulteriore ed
 opportuna deroga transitoria della  nuova  disciplina  introdotta  "a
 regime" dal'/› gennaio 1989.
    L'accennata  rilevanza  e'  di  tale  evidenza  che non pare debba
 essere ulteriormente illustrata.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma,  della  legge
 29  dicembre  1988,  n.  554,  in  relazione  agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, nella parte in cui non  salvaguarda  la  posizione  dei
 concorrenti   dichiarati  idonei  in  procedure  concorsuali  la  cui
 graduatoria sia risultata in corsi di validita' - ai sensi  dell'art.
 9  della  legge  20 maggio 1985, n. 207 - alla data in cui ha assunto
 effetto la predetta legge n. 554/1988;
    Dispone la sospensione del procedimento;
    Ordina  la  trasmissione degli atti, a cura della segreteria della
 sezione, alla Corte costituzionale, nonche'  la  notificazione  della
 presente  ordinanza  alle parti in causa, al Presidente del Consiglio
 dei Ministri, e la comunicazione della  medesima  ai  Presidenti  del
 Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 13 ottobre
 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0336