N. 140 SENTENZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Opere pubbliche - Regione Liguria - Sistemazione idraulica dei fiumi
 Magra e Vara - Preventiva intesa con la regione - Mancata osservanza
 - Assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del ricorso - Richiamo
 alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n.   526/1988; sentenza n.
 625/1988) - Inammissibilita'.
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 21 novembre 1989, depositato in Cancelleria il 29  novembre  1989  ed
 iscritto  al  n.  21  del  registro  ricorsi  1989,  per conflitto di
 attribuzione sorto a  seguito  dei  provvedimenti  del  Ministro  dei
 lavori  pubblici  e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche
 della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di  approvazione  dei
 progetti  delle  opere  di  sistemazione  idraulica dei fiumi Magra e
 Vara, compresi affluenti, a prescindere  ed  in  assenza  dell'intesa
 richiesta ai sensi degli artt. 81 e 89 del d.P.R. n. 616 del 1977;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito l'avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria;
                           Ritenuto in fatto
     1.  -  Con  atto  in  data  21  novembre 1989, la Regione Liguria
 ricorre  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per
 l'annullamento  dei  provvedimenti  del ministero dei lavori pubblici
 e/o del provveditore regionale alle opere  pubbliche  della  Liguria,
 non  pubblicati  e  non  conosciuti,  di approvazione dei progetti di
 opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.
    La   ricorrente  precisa  di  essere  venuta  a  conoscenza  della
 esecuzione delle opere, senza che gli organi statali, ai  fini  della
 approvazione   dei  progetti  di  tali  opere,  avessero  avviato  il
 procedimento per il raggiungimento della intesa prevista dagli  artt.
 81  e  89  d.P.R.  n. 616 del 1977 e senza che a tale intesa si fosse
 pervenuti e si  fosse  adottata  in  via  surrogatoria  la  procedura
 rinforzata  di cui al quarto comma dell'art. 81, d.P.R. 616 del 1977.
    In  tale  situazione - osserva la Regione Liguria - deve ritenersi
 che gli atti di approvazione dei progetti delle opere in oggetto  non
 soltanto  siano illegittimi per violazione degli artt. 81 e 89 d.P.R.
 n. 616 del 1977, ma siano stati altresi' adottati in violazione della
 sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni.
    Le norme richiamate prevedono infatti che gli atti di approvazione
 da parte dello Stato di opere  pubbliche,  ed  in  particolare  delle
 opere  di sistemazione idraulica rimaste di competenza statale, siano
 adottati previa intesa con le regioni interessate.
    Gli  atti  denunciati,  laddove  prescindono  dalla  intesa con la
 Regione Liguria nella approvazione  e  nella  concreta  realizzazione
 delle  opere  in  questione,  comporterebbero  pertanto la violazione
 della sfera di attribuzioni della regione, la quale chiede che  siano
 annullati.
    La  regione  ricorrente  ha ribadito con memoria le circostanze di
 fatto  e  le  argomentazioni  in  diritto  ed  ha   insistito   nelle
 conclusioni gia' prese.
    2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri non si e' costituita
 in giudizio.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio
 dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del  ministero  dei
 lavori pubblici e/o del provveditorato regionale alle opere pubbliche
 della Liguria di approvazione dei progetti di sistemazione  idraulica
 dei fiumi Magra e Vara.
    La  stessa  ricorrente  precisa  che  gli atti impugnati sono "non
 pubblicati e  non  conosciuti".  La  loro  esistenza  viene  soltanto
 desunta dal fatto che alcune opere sono state eseguite.
    Per  giunta  detti lavori vengono indicati, senza alcuna ulteriore
 specificazione, come opere di sistemazione idraulica dei fiumi  Magra
 e Vara. Difetta dunque qualsiasi elemento in ordine alla natura, alla
 localizzazione e all'epoca di esecuzione delle opere. Nessun  apporto
 viene,  d'altra  parte,  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
 che ha ritenuto di non essere presente nel giudizio.
    L'assoluta  indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto, non
 individuati  dalla   stessa   ricorrente   e   allo   stato   nemmeno
 individuabili,  tenuto  conto  della  genericita'  degli elementi sui
 quali si basa il ricorso, importa la declaratoria di inammissibilita'
 di esso, conformemente a quanto questa Corte ha gia' statuito in casi
 analoghi (cfr. ord. n. 526 del 1988; sent. n. 625 del 1988).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso  indicato in epigrafe proposto
 dalla Regione Liguria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0338