N. 142 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione per rilascio - Situazioni di necessita' del locatore come causa di priorita' sulla situazione della controparte - Lesione del diritto di difesa del conduttore - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza. (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 1 e 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 4-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Panariello Santo e Castellano Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio di un immobile locato per uso abitativo, esecuzione promossa da Alfonso Castellano sulla base di sentenza che aveva accertato la legittimita' del recesso per necessita', il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del conduttore-opponente, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione; Considerato che il decreto-legge n. 551 del 1988, da un lato sospende l'esecuzione dei provvedimenti (sentenze, convalide di licenza o di sfratto, ordinanze di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato la cessazione del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art. 2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e che (art. 3, secondo comma), nell'ambito di tali criteri, sia data la priorita', oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa - fra i quali devono annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimita' del recesso per necessita' del locatore di cui all'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - anche ad alcuni titoli a esecuzione sospesa, purche' il locatore che agisce in base ad uno di essi dichiari, nelle forme previste, di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, del genitore o dei figli; che ad avviso del giudice a quo la normativa denunciata determina ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo diritto di difesa, in quanto, mentre consente al locatore di far valere, al fine di ottenere la priorita' nell'esecuzione, una situazione di necessita', peraltro non contemplata dal titolo, non consente al conduttore di far valere, al fine di opporsi all'esecuzione di sentenza fondata sulla necessita' del locatore (art. 59 legge n. 392 del 1978), il successivo venir meno della necessita'; che la mancata previsione da parte della normativa impugnata - normativa concernente l'ipotesi che il locatore faccia valere la propria necessita' come causa di priorita', nell'ottenimento della forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio titolo, rispetto ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza - dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non persistenza della necessita' del locatore, accertata nel giudizio di cognizione fra le dette due parti, per opporsi all'esecuzione promossa dal locatore, non puo' ritenersi in violazione dei parametri suindicati; che, invero, tra le due ipotesi non vi e' alcuna omogeneita', trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori richiedenti, i soli controinteressati e suscettivi di essere danneggiati direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto, e nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e locatore esecutante; che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza del conduttore di far valere la non persistenza della necessita' addotta in sede di richiesta della forza pubblica dal locatore, giacche', se questi non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, riconosce al conduttore stesso, in relazione al danno indiretto da lui riportato per effetto della priorita' male acquisita dal locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese (quarto comma dell'art. 3 decreto-legge n. 551 del 1988); che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come nel caso - la non persistenza della necessita' addotta dal locatore nei suoi confronti nel giudizio di cognizione, anche se non puo' farne motivo di opposizione all'esecuzione, non e' privo neanche esso di tutela, giacche', se il locatore non utilizzi l'immobile recuperato entro un termine, fruisce del piu' incisivo rimedio apprestato dall'art. 60 della legge n. 392 del 1978, vale a dire, oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione in alternativa al mero risarcimento del danno; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0340