N. 142 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione per rilascio -
 Situazioni di necessita' del locatore come causa di priorita' sulla
 situazione della controparte - Lesione del diritto di difesa del
 conduttore - Situazioni non omogenee - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 1 e 3, convertito, con
 modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della
 legge 21 febbraio  1989,  n.  61  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
 l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'  abitative),  promosso con
 ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal Pretore  di  Torre  Annunziata
 nel  procedimento  civile  vertente tra Panariello Santo e Castellano
 Alfonso, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1989 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che,  in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio
 di un immobile locato  per  uso  abitativo,  esecuzione  promossa  da
 Alfonso  Castellano  sulla  base  di  sentenza che aveva accertato la
 legittimita'  del  recesso  per  necessita',  il  Pretore  di   Torre
 Annunziata,  con ordinanza emessa il 10 aprile 1989, su eccezione del
 conduttore-opponente,  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 del combinato disposto  degli  artt.  1  e  3  del  decreto-legge  30
 dicembre  1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
 carenza di disponibilita' abitative), convertito, con  modificazioni,
 nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso  per  l'inammissibilita'  ovvero  per  l'infondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  il  decreto-legge  n.  551  del 1988, da un lato
 sospende  l'esecuzione  dei  provvedimenti  (sentenze,  convalide  di
 licenza  o  di  sfratto,  ordinanze  di  rilascio di cui all'art. 665
 c.p.c.), indicati dall'art. 1, primo comma, che abbiano accertato  la
 cessazione  del contratto alla scadenza (salvi i casi di cui all'art.
 2), e dall'altro dispone (art. 3, primo comma) che l'assistenza della
 forza pubblica sia concessa secondo criteri stabiliti dal prefetto in
 relazione alle indicazioni della commissione di cui all'art. 4 e  che
 (art.  3,  secondo  comma),  nell'ambito di tali criteri, sia data la
 priorita', oltre che ai titoli a esecuzione non sospesa - fra i quali
 devono  annoverarsi le sentenze che abbiano accertato la legittimita'
 del recesso per necessita' del locatore  di  cui  all'art.  59  della
 legge  27  luglio  1978, n. 392 - anche ad alcuni titoli a esecuzione
 sospesa, purche' il locatore che  agisce  in  base  ad  uno  di  essi
 dichiari,  nelle  forme  previste,  di  avere  urgente  necessita' di
 adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge,  del
 genitore o dei figli;
     che ad avviso del giudice a quo la normativa denunciata determina
 ingiustificata discriminazione  del  conduttore  e  lesione  del  suo
 diritto  di  difesa,  in  quanto,  mentre consente al locatore di far
 valere,  al  fine  di  ottenere  la  priorita'  nell'esecuzione,  una
 situazione  di  necessita',  peraltro non contemplata dal titolo, non
 consente  al  conduttore  di  far  valere,   al   fine   di   opporsi
 all'esecuzione  di  sentenza  fondata  sulla  necessita' del locatore
 (art. 59 legge n. 392 del  1978),  il  successivo  venir  meno  della
 necessita';
      che  la  mancata previsione da parte della normativa impugnata -
 normativa concernente l'ipotesi che  il  locatore  faccia  valere  la
 propria  necessita'  come  causa di priorita', nell'ottenimento della
 forza pubblica ai fini dell'esecuzione del proprio  titolo,  rispetto
 ad  altri  locatori  richiedenti  del  pari  la  detta  assistenza  -
 dell'ipotesi che il conduttore esecutato intenda far  valere  la  non
 persistenza  della necessita' del locatore, accertata nel giudizio di
 cognizione  fra  le  dette  due  parti,  per  opporsi  all'esecuzione
 promossa dal locatore, non puo' ritenersi in violazione dei parametri
 suindicati;
      che,  invero,  tra  le due ipotesi non vi e' alcuna omogeneita',
 trattandosi, nel primo caso, di un  conflitto  di  interessi  tra  il
 locatore   richiedente   la  forza  pubblica  e  gli  altri  locatori
 richiedenti,  i  soli  controinteressati  e  suscettivi   di   essere
 danneggiati  direttamente da una scorretta risoluzione del conflitto,
 e nel secondo caso, di una controversia fra  conduttore  esecutato  e
 locatore esecutante;
      che, d'altra parte, la normativa impugnata non ignora l'esigenza
 del conduttore di far valere  la  non  persistenza  della  necessita'
 addotta  in  sede  di  richiesta  della  forza pubblica dal locatore,
 giacche', se questi  non  utilizzi  l'immobile  recuperato  entro  un
 termine,  riconosce  al  conduttore  stesso,  in  relazione  al danno
 indiretto da lui riportato per effetto della priorita' male acquisita
 dal  locatore nei confronti degli altri locatori, il risarcimento del
 danno  e  il  rimborso  delle  spese  (quarto   comma   dell'art.   3
 decreto-legge n. 551 del 1988);
      che, comunque, il conduttore, il quale intenda far valere - come
 nel caso - la non persistenza della necessita' addotta  dal  locatore
 nei  suoi  confronti  nel  giudizio  di cognizione, anche se non puo'
 farne motivo di opposizione all'esecuzione, non e' privo neanche esso
 di   tutela,   giacche',  se  il  locatore  non  utilizzi  l'immobile
 recuperato entro  un  termine,  fruisce  del  piu'  incisivo  rimedio
 apprestato  dall'art.  60  della  legge n. 392 del 1978, vale a dire,
 oltre al rimborso delle spese, il ripristinamento della locazione  in
 alternativa al mero risarcimento del danno;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre  1988,
 n.  551  (Misure  urgenti  per  fronteggiare l'eccezionale carenza di
 disponibilita' abitative), convertito, con modificazioni, nella legge
 21  febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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