N. 147 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Determinazione del contributo - Calcolo della riserva matematica - Effettuazione anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 764/1988) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma).(GU n.14 del 4-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Orsi Edda, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda contro il Ministero del Tesoro, la Corte dei conti, III Sez. giurisdizionale, con ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.1338, per i dipendenti di sesso maschile; che nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituita la parte privata, deducendo l'illegittimita' costituzionale delle norme denunziate; Considerato che tali norme sono gia' state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988, proprio "nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile"; che pertanto la questione proposta e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 764 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0345