N. 147 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi -
 Determinazione del contributo - Calcolo della riserva matematica -
 Effettuazione anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile -
 Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 764/1988)  - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio
 1980, n. 299, art. 4, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
 della legge 7  febbraio  1979,  n.  29  (Ricongiunzione  dei  periodi
 assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini  previdenziali) e dell'art. 4
 della legge  7  luglio  1980,  n.  299  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
 l'attivita' gestionale e finanziaria degli  enti  locali  per  l'anno
 1980), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1987 dalla Corte dei
 conti sul ricorso proposto da Orsi  Edda,  iscritta  al  n.  591  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     Visto l'atto di costituzione di Orsi Edda;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
     Ritenuto  che, nel corso di un procedimento promosso da Orsi Edda
 contro il  Ministero  del  Tesoro,  la  Corte  dei  conti,  III  Sez.
 giurisdizionale,  con  ordinanza del 23 marzo 1987 (r.o. n. 591/1989)
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  37,  primo  comma  e  38,
 secondo  comma,  Cost.,  una questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29  e  4,
 primo  comma,  della  legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui
 non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai  fini  della
 determinazione  del  contributo  per  la  ricongiunzione  dei periodi
 assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di  sesso
 femminile  secondo  le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.
 13,  ultimo  comma,  della  legge  12  agosto  1962,  n.1338,  per  i
 dipendenti di sesso maschile;
       che  nel  giudizio  davanti  a questa Corte si e' costituita la
 parte privata, deducendo l'illegittimita' costituzionale delle  norme
 denunziate;
     Considerato   che   tali   norme   sono   gia'  state  dichiarate
 costituzionalmente illegittime con sentenza n. 764 del 1988,  proprio
 "nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  il calcolo della riserva
 matematica  ai  fini  della  determinazione  del  contributo  per  la
 ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi sia effettuato anche per i
 dipendenti  pubblici  di   sesso   femminile   secondo   le   tabelle
 predisposte,  in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge
 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile";
       che   pertanto   la   questione   proposta   e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7
 febbraio  1979,  n.  29  (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
 lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo  comma,  della  legge  7
 luglio  1980,  n.  299  (Conversione in legge, con modificazioni, del
 D.L. 7  maggio  1980,  n.  153,  concernente  norme  per  l'attivita'
 gestionale  e  finanziaria  degli  enti locali per l'anno 1980), gia'
 dichiarati costituzionalmente illegittimi con  sentenza  n.  764  del
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0345