N. 148 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Leva militare - Arruolati dell'Esercito e dell'Aeronautica Cessazione
 del titolo al ritardo - Termine per la chiamata alle armi -
 Perentorieta' - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 41/1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 21,
 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
 servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:
       1)  ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia
 sul ricorso proposto da  Bono  Antonino  contro  il  Ministero  della
 Difesa  -  Distretto  militare  di  Palermo,  iscritta  al n. 585 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2) ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul
 ricorso proposto da  Scozzari  Giuseppe  contro  il  Ministero  della
 Difesa  -  Distretto  militare  di  Palermo,  iscritta  al n. 586 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
     Ritenuto  che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti
 promossi da Bono Antonino e Scozzari Giuseppe, ha sollevato, con  due
 ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 24 maggio e il 4 luglio
 1989, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento  agli
 artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21,
 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
 servizio di leva), "nella parte in cui non prevede che il termine per
 la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e
 dell'Aeronautica, sia perentorio";
       che  ad  avviso  dei  giudici  remittenti  la  norma  censurata
 (secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro  che  ne  fruivano
 sono  tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o
 contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),
 configurando  -  secondo  l'interpretazione  fornita dal Consiglio di
 giustizia amministrativa per la  Regione  siciliana  -  solamente  un
 obbligo  per  gli  arruolati  e  non  anche un termine perentorio per
 l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e  52  della  Costituzione
 perche'  impone  una  prestazione  personale  senza l'indicazione dei
 limiti temporali, in materia coperta da riserva di  legge;  l'art.  3
 per   disparita'   di   trattamento   degli   arruolati   ritardatari
 dell'Esercito e dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e  in
 genere  agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
 lesione   del   principio   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione;
       che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto in
 entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
     Considerato  che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
       che  la  norma censurata e' gia' stata dichiarata, con sentenza
 n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella  parte  in  cui
 non  prevede  che  la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo
 del servizio militare sia disposta non oltre il termine  di  un  anno
 dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
       che,    pertanto,   la   presente   questione   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi,  dichiara la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma,
 della  legge  31  maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di
 leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23,  52  e  97  della
 Costituzione dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe -,
 gia' dichiarato illegittimo con la sentenza n.  41  del  1990  "nella
 parte  in  cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito
 del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre  il  termine
 di  un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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