N. 149 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione - Regione Lombardia - C.I.P.E. - Determinazione delle
 modalita' di attivazione del fondo di rotazione per il finanziamento
 dei regolamenti CEE nn. 1094/1988 e 1442/1988 Rinuncia al ricorso -
 Estinzione del processo.
 
 (Delib. CIPE 12 settembre  1989).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 1Πdicembre 1989, depositato in Cancelleria l'11 dicembre 1989  ed
 iscritto  al  n.  22  del  registro  ricorsi  1989,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del punto 3 della deliberazione del CIPE
 12  settembre 1989 (Determinazione delle modalita' di attivazione del
 Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 5 legge  16  aprile  1987,  n.
 183,  per  il finanziamento, per l'anno 1989, dei regolamenti CEE nn.
 1094/88 e 1442/88);
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'avvocato  Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, e
 l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
     Visto  l'atto  di rinuncia al ricorso depositato in udienza dalla
 Regione Lombardia in esecuzione della delibera della Giunta regionale
 n. 52213 del 1Πmarzo 1990;
    Vista  l'accettazione  della  rinuncia  effettuata dall'Avvocatura
 Generale dello Stato per  conto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Visto  l'art.  27,  ultimo  comma,  delle  Norme integrative per i
 giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0347