N. 150 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Successione - Chiamati alla successione legittima - Esclusione dei
 fratelli e sorelle naturali riconosciuti o dichiarati Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 55/1979) -
 Questione priva del carattere di pregiudizialita' rispetto alla
 definizione del giudizio principale - Difetto di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.C., art. 565, 570 e 572).
 
 (Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 565, 570 e
 572 del cod. civ. in relazione  all'art.  586  dello  stesso  codice,
 promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle  Finanze
 dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso di un giudizio di petizione di eredita'
 concernente una successione apertasi ab intestato nel 1964,  promosso
 dall'Amministrazione  delle  Finanze  dello Stato contro due fratelli
 naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del  2
 marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per
 contrasto con gli artt. 3 e  30,  terzo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 565, 570 e 572
 del codice civile, testo del 1942, in  relazione  all'art.  586,  "in
 quanto  escludono  dalla reciproca successione i figli naturali della
 stessa persona, disponendo che l'eredita' sia devoluta allo Stato".
     Considerato  che,  nei  termini in cui e' censurata dal giudice a
 quo,  l'esclusione  dei  fratelli  naturali  dalla   successione   e'
 determinata  esclusivamente  dagli artt. 565 e 586, onde la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 570 e  572,  che  regolano
 rispettivamente   la   successione   tra   fratelli  legittimi  e  la
 successione degli altri parenti collaterali  entro  il  sesto  grado,
 appare  inammissibile  per difetto di rilevanza, non avendo carattere
 di  pregiudizialita'   rispetto   alla   definizione   del   giudizio
 principale;
       che   pure   in   relazione   all'art.   565  la  questione  e'
 inammissibile,   tale   norma   essendo   gia'    stata    dichiarata
 costituzionalmente  illegittima  da  questa  Corte con la sentenza 15
 giugno 1979, n. 55, "nella parte in cui esclude dalla  categoria  dei
 chiamati   alla   successione   legittima,   in   mancanza  di  altri
 successibili e prima dello Stato, i fratelli e  le  sorelle  naturali
 riconosciuti o dichiarati";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 565 del  codice  civile  (testo
 del  1942),  gia'  dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte
 qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di  Torino
 con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara  la manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza,
 della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 e  572
 del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con
 la medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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