N. 150 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successione - Chiamati alla successione legittima - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali riconosciuti o dichiarati Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 55/1979) - Questione priva del carattere di pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (C.C., art. 565, 570 e 572). (Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).(GU n.14 del 4-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredita' concernente una successione apertasi ab intestato nel 1964, promosso dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro due fratelli naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, "in quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della stessa persona, disponendo che l'eredita' sia devoluta allo Stato". Considerato che, nei termini in cui e' censurata dal giudice a quo, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione e' determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado, appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere di pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio principale; che pure in relazione all'art. 565 la questione e' inammissibile, tale norma essendo gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1979, n. 55, "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo del 1942), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 e 572 del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0348