N. 151 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Possesso - Tutela della detenzione - Azione di manutenzione - Esclusione - Posizione diversa da quella del possessore - Non preclusi al detentore altri mezzi di tutela - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilita'. (C.C., art. 1170). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 4-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1170 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1170 cod. civ. "nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene"; che tale allargamento della legittimazione attiva - ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 risponderebbe, secondo il giudice a quo, alla "necessita' di offrire anche sul piano processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi attuali", in linea con la tendenza espansiva della posizione del detentore gia' manifestata da alcune recenti soluzioni legislative sul piano del diritto sostanziale; Considerato che, cosi' argomentando, lo stesso giudice remittente finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica legislativa, non di legittimita' costituzionale dell'art. 1170, il quale non puo' dirsi in contrasto ne' con l'art. 3 Cost., la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, ne' con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi; che l'introduzione di una norma come quella proposta nel dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1170 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0349