N. 151 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Possesso - Tutela della detenzione - Azione di manutenzione -
 Esclusione - Posizione diversa da quella del possessore - Non
 preclusi al detentore altri mezzi di tutela - Richiesta di sentenza
 additiva - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.C., art. 1170).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1170 del codice
 civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di
 Cosenza  nel  procedimento  civile  vertente tra Mazzotta Beniamino e
 Sicilia Sergio, iscritta al n. 630  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 51, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 marzo 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
     Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento civile vertente tra
 Beniamino Mazzotta e Sergio  Sicilia,  il  Pretore  di  Cosenza,  con
 ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
 24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1170 cod. civ. "nella parte in cui non prevede l'esercizio
 dell'azione di manutenzione in favore del detentore e  nei  confronti
 di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene";
       che  tale  allargamento della legittimazione attiva - ricalcato
 sul nuovo testo dell'art. 2282,  secondo  comma,  del  codice  civile
 francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 risponderebbe,
 secondo il giudice a quo, alla "necessita' di offrire anche sul piano
 processuale  un  tipo  di  tutela  adeguata  ai  tempi  e ai problemi
 attuali", in linea con la  tendenza  espansiva  della  posizione  del
 detentore  gia'  manifestata  da alcune recenti soluzioni legislative
 sul piano del diritto sostanziale;
     Considerato che, cosi' argomentando, lo stesso giudice remittente
 finisce col riconoscere che si tratta di una  questione  di  politica
 legislativa,  non  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1170, il
 quale non puo'  dirsi  in  contrasto  ne'  con  l'art.  3  Cost.,  la
 posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, ne'
 con l'art. 24, non essendo  preclusi  al  detentore  altri  mezzi  di
 tutela contro molestie di terzi;
       che  l'introduzione  di  una  norma  come  quella  proposta nel
 dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1170  del   codice   civile,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
 Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0349