N. 152 ORDINANZA 7 - 26 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ingegneri e architetti - Pensione di vecchiaia - Conservazione dell'iscrizione all'albo professionale - Riduzione di un terzo del relativo importo - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 99/1990) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 4-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Luigi Ballotta contro la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Latina, con ordinanza del 27 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale; Considerato che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0350