N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 1990
N. 20 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Lazio - Disciplina del sistema informatico regionale - Possibilita' della giunta di deliberare, senza vincoli e finalita' compiutamente predeterminati, piani con la definizione dei settori e delle aree di attivita' da informatizzare e l'indicazione degli interventi, dei soggetti tenuti a realizzarli, delle modalita' e degli strumenti di attuazione nonche' delle risorse finanziarie - Attribuzione alla giunta di potesta' regolamentare spettante al consiglio regionale. (Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990). (Cost., art. 121, secondo comma).(GU n.14 del 4-4-1990 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato contro il presidente della giunta della regione Lazio per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 in relazione all'art. 4 della legge regionale, riapprovata il 14 febbraio 1990, recante "disciplina del sistema informativo regionale", in relazione all'art. 121 della Costituzione. La regione Lazio con deliberazione consiliare 20 dicembre 1986, n. 297, approvava lo studio di fattibilita' per la realizzazione di un sistema informativo presentato dalla Ised S.p.a. In data 6 dicembre 1989 deliberava una legge recante "disciplina del sistema informativo regionale" con la quale si precisava: all'art. 4, che le linee per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche progettuali di massima relative alla sua realizzazione erano indicate nello studio di fattibilita' approvato dal consiglio regionale con la deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986; all'art. 5, primo e secondo comma, che "in attuazione del progetto di cui al precedente art. 4" la giunta regionale avrebbe deliberato annualmente "un programma operativo" per l'anno successivo individuante: a) i settori e le aree di attivita'; b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalita' e gli strumenti di attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le risorse finanziarie. Nel terzo, quarto e quinto comma dello stesso art. 5 veniva ancora fatto riferimento al "programma operativo" annuale specificandosi in particolare che esso avrebbe avuto rilevanza anche con riferimento ad interventi previsti da leggi dello Stato ed avrebbe dovuto avere particolare attenzione per i processi di informatizzazione volti al miglioramento operativo e funzionale di strutture operanti nel campo sociale e sanitario di rilevante interesse regionale. Le previsioni dell'art. 5 formavano oggetto di rilievo da parte del Governo, il quale disponeva il rinvio al consiglio regionale per un nuovo esame denunziando che la deliberazione del programma operativo da parte della giunta regionale comportava esercizio di poteri regolamentari propri del consiglio regionale, in violazione dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Giusta comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data 5 marzo 1990, il consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990, riapprovava la legge in discorso apportando agli artt. 4 e 5 modifiche meramente formali non implicanti mutamento del proprio significato normativo. L'art. 5 in relazione all'art. 4 della legge viene quindi dedotto ad oggetto del ricorso per illegittimita' costituzionale qui proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla delibera consiliare che sara' prodotta con gli altri atti. Il consiglio regionale ha cercato di eludere le osservazioni del Governo con un'operazione meramente nominalistica, sostituendo cioe' alla denominazione di "programma operativo", quella di "previsione degli interventi operativi ed attuativi" lasciando del tutto inalterata la sostanza delle deliberazioni rimesse alla giunta regionale, che sembrano concretare, come gia' rilevato, esercizio di potesta' regolamentare. Ed invero, premesso che la contestuale riformulazione dell'art. 4 della legge in questione non toglie che il contenuto della precedente richiamata delibera di consiglio 20 dicembre 1986, n. 297, rimanga quello dell'approvazione di un mero studio di fattibilita', come tale recante indicazioni solo di larga massima in relazione alle diverse forme di potenziale informatizzazione ipotizzate ed alle varie proposte formulate, viene affidata alla giunta un'attivita' di pianificazione e di programmazione implicante rilevanti ed essenziali scelte strategiche e sostanziantesi in previsioni di carattere normativo in ordine agli obiettivi da perseguire ed ai vincoli da rimuovere a tal fine. In particolare e' dato alla giunta deliberare piani recanti, tra l'altro, la definizione degli stessi settori e delle aree di attivita' da informatizzare, oltre che della natura degli interventi e dei soggetti tenuti a realizzarli, delle modalita' e degli strumenti di attuazione nonche' delle risorse finanziarie, cioe' piani che, per l'ampiezza e rilevanza dei contenuti e l'assenza di vincoli e finalita' compiutamente predefinite, si configurano in concreto come atti di natura normativa, rientranti, quindi, in base all'art. 121, secondo comma, della Costituzione, nella competenza del consiglio regionale. Conferma di quanto sopra si ritrae anche dalla circostanza che, in precedenza, per le determinazioni inerenti a subsistema gia' ipotizzato nello studio di fattibilita' sopra citato, si e' proceduto con delibera consiliare n. 365 del 28 maggio 1988.
Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 17 marzo 1990 Giorgio D'AMATO, avvocato dello Stato 90C0353