N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 1990

                                 N. 20
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
     cancelleria il 26 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei
                               Ministri)
 Regione  Lazio  -  Disciplina  del  sistema  informatico  regionale -
 Possibilita' della giunta di deliberare, senza  vincoli  e  finalita'
 compiutamente  predeterminati, piani con la definizione dei settori e
 delle aree di  attivita'  da  informatizzare  e  l'indicazione  degli
 interventi,  dei  soggetti  tenuti  a  realizzarli, delle modalita' e
 degli strumenti di attuazione nonche'  delle  risorse  finanziarie  -
 Attribuzione  alla  giunta  di  potesta'  regolamentare  spettante al
 consiglio regionale.
 (Legge regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990).
 (Cost., art. 121, secondo comma).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
     Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi,  12, e' domiciliato contro il presidente
 della   giunta   della   regione   Lazio   per    la    dichiarazione
 dell'illegittimita'  costituzionale dell'art. 5 in relazione all'art.
 4 della legge regionale, riapprovata il  14  febbraio  1990,  recante
 "disciplina del sistema informativo regionale", in relazione all'art.
 121 della Costituzione.
    La regione Lazio con deliberazione consiliare 20 dicembre 1986, n.
 297, approvava lo studio di fattibilita' per la realizzazione  di  un
 sistema informativo presentato dalla Ised S.p.a.
    In  data  6 dicembre 1989 deliberava una legge recante "disciplina
 del sistema informativo regionale" con la quale si precisava:
      all'art.   4,   che   le  linee  per  l'attuazione  del  sistema
 informativo regionale e le  caratteristiche  progettuali  di  massima
 relative  alla  sua  realizzazione  erano  indicate  nello  studio di
 fattibilita' approvato dal consiglio regionale con  la  deliberazione
 n. 297 del 20 dicembre 1986;
      all'art.  5,  primo  e  secondo  comma,  che  "in attuazione del
 progetto di cui al precedente art. 4"  la  giunta  regionale  avrebbe
 deliberato annualmente "un programma operativo" per l'anno successivo
 individuante:
        a) i settori e le aree di attivita';
        b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarlo;
        c) le modalita' e gli strumenti di attuazione;
        d) i piani di formazione del personale interessato;
        e) le risorse finanziarie.
    Nel terzo, quarto e quinto comma dello stesso art. 5 veniva ancora
 fatto riferimento al "programma operativo" annuale specificandosi  in
 particolare che esso avrebbe avuto rilevanza anche con riferimento ad
 interventi previsti da leggi dello  Stato  ed  avrebbe  dovuto  avere
 particolare  attenzione  per i processi di informatizzazione volti al
 miglioramento operativo e funzionale di strutture operanti nel  campo
 sociale e sanitario di rilevante interesse regionale.
    Le  previsioni  dell'art.  5 formavano oggetto di rilievo da parte
 del Governo, il quale disponeva il rinvio al consiglio regionale  per
 un  nuovo  esame  denunziando  che  la  deliberazione  del  programma
 operativo da parte della giunta  regionale  comportava  esercizio  di
 poteri  regolamentari  propri  del consiglio regionale, in violazione
 dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.
    Giusta  comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data
 5 marzo 1990, il consiglio regionale, nella seduta  del  14  febbraio
 1990,  riapprovava  la  legge in discorso apportando agli artt. 4 e 5
 modifiche meramente formali  non  implicanti  mutamento  del  proprio
 significato normativo.
    L'art.  5 in relazione all'art. 4 della legge viene quindi dedotto
 ad oggetto del ricorso per illegittimita' costituzionale qui proposto
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in base alla delibera
 consiliare che sara' prodotta con gli altri atti.
    Il  consiglio  regionale ha cercato di eludere le osservazioni del
 Governo con un'operazione meramente nominalistica, sostituendo  cioe'
 alla  denominazione  di  "programma operativo", quella di "previsione
 degli  interventi  operativi  ed  attuativi"  lasciando   del   tutto
 inalterata  la  sostanza  delle  deliberazioni  rimesse  alla  giunta
 regionale, che sembrano concretare, come gia' rilevato, esercizio  di
 potesta' regolamentare.
      Ed  invero, premesso che la contestuale riformulazione dell'art.
 4 della  legge  in  questione  non  toglie  che  il  contenuto  della
 precedente richiamata delibera di consiglio 20 dicembre 1986, n. 297,
 rimanga quello dell'approvazione di un mero studio  di  fattibilita',
 come tale recante indicazioni solo di larga massima in relazione alle
 diverse forme di  potenziale  informatizzazione  ipotizzate  ed  alle
 varie  proposte formulate, viene affidata alla giunta un'attivita' di
 pianificazione e di programmazione implicante rilevanti ed essenziali
 scelte  strategiche  e  sostanziantesi  in  previsioni  di  carattere
 normativo in ordine agli obiettivi da perseguire  ed  ai  vincoli  da
 rimuovere a tal fine.
    In  particolare  e' dato alla giunta deliberare piani recanti, tra
 l'altro,  la  definizione  degli  stessi  settori  e  delle  aree  di
 attivita'  da informatizzare, oltre che della natura degli interventi
 e  dei  soggetti  tenuti  a  realizzarli,  delle  modalita'  e  degli
 strumenti  di  attuazione  nonche'  delle  risorse finanziarie, cioe'
 piani che, per l'ampiezza e rilevanza dei contenuti  e  l'assenza  di
 vincoli  e  finalita'  compiutamente  predefinite,  si configurano in
 concreto come atti di natura normativa, rientranti, quindi,  in  base
 all'art. 121, secondo comma, della Costituzione, nella competenza del
 consiglio regionale.
    Conferma di quanto sopra si ritrae anche dalla circostanza che, in
 precedenza,  per  le  determinazioni  inerenti  a   subsistema   gia'
 ipotizzato nello studio di fattibilita' sopra citato, si e' proceduto
 con delibera consiliare n. 365 del 28 maggio 1988.
   Per  i  motivi  esposti,  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe.
      Roma, addi' 17 marzo 1990
                 Giorgio D'AMATO, avvocato dello Stato

 90C0353