N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1989
N. 150 Ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Compressione del diritto di difesa - Limitazione dei poteri del giudice Conseguente preclusione alla ricorribilita' per Cassazione. (C.P.P. 1988, artt. 438 e 442). (Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Baldelli Giancarlo, sull'eccezione sollevata dalla difesa di incostituzionalita' delle norme di cui agli artt. 438 e 432 del c.p.p. in relazione all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun controllo del giudice sul potere vincolante del p.m. in ordine alla richiesta del giudizion abbreviato (richiesta avanzata dal difensore ritualmente e cui si e' opposto il p.m. che ha negato il proprio consenso); Ritenuto che l'eccezione e' rilevante in quanto le disposizioni impugnate fa discndere dal consenso del p.m. la riduzione di un terzo della pena che il tribunale dovrebbe concedere in caso di condanna; che la eccezione non e' manifestamente infondata, in quanto le norme richiamate appaiono in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione, perche' consentono disparita' di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m. presta il consenso e quello per il quale lo nega, senza che tale disparita' sia giustificata da una oggettiva diversita' dei due casi; con l'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione, perche' la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice, non essendo prevista la possibilita' di ritenere fondata la richiesta dell'imputato e ingiustificato il dissenso del p.m. dopo la chiusura del dibattimento, come, invece, e' stabilito dall'art. 448 per l'applicazione della pena su richiesta delle parti; con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione perche' prevedono un potere del p.m. che comprime il potere giurisdizionale del giudice, impedendo a quest'ultimo di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p., anche nel caso in cui ritenga ingiustificato il diniego del consenso del p.m.; con l'art. 111 della Costituzione, perche' fanno discendere dal diniego del p.m. l'impossibilita' di adottare il rito abbreviato e di applicare la relativa diminuzione di pena, ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., senza che il giudice debba pronunziarsi su tale mancata applicazione e con la conseguenza che tale decisione resta anche sottratta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 29 dicembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0355