N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1989

                                 N. 150
    Ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal tribunale di Milano nel
           procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del  c.p.p.  1988  -  Disparita'  di  trattamento  tra
 imputati  secondo  la  determinazione  del  p.m.  -  Compressione del
 diritto di difesa - Limitazione dei poteri  del  giudice  Conseguente
 preclusione alla ricorribilita' per Cassazione.
 (C.P.P. 1988, artt. 438 e 442).
 (Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza contro Baldelli Giancarlo,
 sull'eccezione sollevata dalla difesa  di  incostituzionalita'  delle
 norme  di  cui  agli artt. 438 e 432 del c.p.p. in relazione all'art.
 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun controllo
 del  giudice  sul potere vincolante del p.m. in ordine alla richiesta
 del  giudizion   abbreviato   (richiesta   avanzata   dal   difensore
 ritualmente  e  cui  si  e'  opposto il p.m. che ha negato il proprio
 consenso);
    Ritenuto  che  l'eccezione  e' rilevante in quanto le disposizioni
 impugnate fa discndere dal consenso del p.m. la riduzione di un terzo
 della pena che il tribunale dovrebbe concedere in caso di condanna;
      che  la  eccezione non e' manifestamente infondata, in quanto le
 norme richiamate appaiono in contrasto:
      con  l'art.  3 della Costituzione, perche' consentono disparita'
 di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m. presta il consenso
 e  quello  per  il  quale  lo  nega,  senza  che  tale disparita' sia
 giustificata da una oggettiva diversita' dei due casi;
      con  l'art.  24,  commi  primo  e  secondo,  della Costituzione,
 perche' la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta in  modo
 definitivo  alla  valutazione  del  giudice,  non essendo prevista la
 possibilita'  di  ritenere  fondata  la  richiesta  dell'imputato   e
 ingiustificato   il   dissenso   del   p.m.   dopo  la  chiusura  del
 dibattimento,  come,  invece,  e'   stabilito   dall'art.   448   per
 l'applicazione della pena su richiesta delle parti;
      con  l'art.  101,  comma  secondo,  della  Costituzione  perche'
 prevedono un potere del p.m. che comprime il  potere  giurisdizionale
 del  giudice, impedendo a quest'ultimo di applicare la diminuzione di
 pena prevista dall'art. 442 del c.p.p., anche nel caso in cui ritenga
 ingiustificato il diniego del consenso del p.m.;
      con  l'art. 111 della Costituzione, perche' fanno discendere dal
 diniego del p.m. l'impossibilita' di adottare il rito abbreviato e di
 applicare la relativa diminuzione di pena, ai sensi dell'art. 442 del
 c.p.p., senza che il  giudice  debba  pronunziarsi  su  tale  mancata
 applicazione  e  con  la  conseguenza  che tale decisione resta anche
 sottratta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  c.p.p.  in
 relazione  agli  artt.  3,  24,  primo  e secondo comma, 101, secondo
 comma, e 111 della Costituzione;
    Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 29 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0355