N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 1989- 13 marzo 1990

                                 N. 152
        Ordinanza emessa il 26 aprile 1989 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 13 marzo 1990) dal pretore di Latina nel
  procedimento civile vertente tra Provenzano Giancarlo e la Camera di
      commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina.
 Titoli  di  credito  -  Assegno  bancario  - Mancata previsione della
 facolta' del traente di un assegno bancario protestato  di  adire  il
 presidente  del  tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio
 nome dall'elenco dei protestati, in analogia a quanto previsto per il
 traente  della  cambiale  dall'art.  12  della  legge  n.  349/1973 -
 Ingiustificato  diverso  trattamento  di   situazioni   analoghe   ed
 incidenza sul diritto di difesa in giudizio.
 (Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
                               IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n. 2323 del ruolo generale degli affari civili contenziosi  dell'anno
 1987,  vertente  tra  Provenzano  Giancarlo,  rappresentato  e difeso
 dall'avv. Antonio Di Prima, presso il cui studio in Latina,  piazzale
 Gorizia  n.  23, e' elettivamente domiciliato, attore, e la Camera di
 commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Latina,  in
 persona  del  presidente pro-tempore, con sede in Latina, via Umberto
 I, n. 84, convenuta contumace.
    Oggetto: ricorso ex art. 700 del c.p.c.
    Conclusioni   per   l'attore:   "Voglia   l'ill.mo  sig.  pretore,
 contrariis reiectis, confermare il provvedimento in  data  17  giugno
 1987 ed, in accoglimento dei motivi gia' esposti in ricorso, ordinare
 con  sentenza  la  non  pubblicazione  dello  assegno  in   narrativa
 descritto sul bollettino dei protesti della provincia di Latina".
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  ricorso  ex art. 700 del c.p.p. Provenzano Giancarlo chiedeva
 al pretore  di  ordinare  alla  Camera  di  commercio  di  Latina  di
 sospendere  la pubblicazione sul bollettino dei protesti dell'assegno
 n. 0118068380/01 tratto nel Banco di Sicilia.
    Con  provvedimento  del  17  giugno  1987  il pretore, ritenuto il
 ricorso meritevole di accoglimento, ordinava alla Camera di commercio
 di sospendere la pubblicazione di detto assegno.
    Con successivo atto di citazione il Provenzano riassumeva la causa
 che veniva istruita mediante esecuzione di un teste. all'udienza  del
 26 gennaio 1989 la causa veniva assunta in decisione.
                              M O T I V I
    Osserva a questo punto il pretore che il protesto altro non e' che
 la formale attestazione del  rifiuto  del  trattario  di  ottemperare
 all'ordine   incondizionato   di  pagamento  contenuto  nell'assegno.
 Rifiuto giustificato  dalla  mancanza  di  fondi,  nella  ipotesi  di
 assegno   a  vuota.  Rileva  dunque  che  il  protesto,  essendo  una
 dichiarazione formale, avente rilevanze esterna in quanto deve essere
 pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  edito  dalla c.c.i.a.a., puo'
 essere considerato come una sanzione di carattere civile -  anche  se
 sui   generis  -  che  segue  automaticamente  il  mancato  pagamento
 dell'assegno ed a cui  si  affianca,  come  sanzione  accessoria,  la
 pubblicazione sul gia' citato bollettino ufficiale.
    Orbene  poiche'  la  disciplina dell'assegno bancario presenta una
 particolare impronta pubblicitaria, trattandosi di materia  attinente
 all'ordine  pubblico  -  anche  se  sotto  il peculiare aspetto della
 tutela dell'ordine economico - appare evidente che il legislatore non
 solo abbia voluto regolare con una legge speciale l'assegno bancario,
 ma abbia anche inteso  punire  con  particolare  severita'  tutte  le
 ipotesi  di sua irregolare emissione e cio' allo scopo di tutelare la
 funzione dell'assegno bancario inteso come tipico mezzo di  pagamento
 sostitutivo  della moneta, funzione gravemente vulnerata dalla sempre
 piu' frequente emissione di assegni a vuoto o  altrimenti  irregolari
 che  ostacola la circolazione del titolo o che trasforma lo cheque da
 strumento di  pagamento  immediato  a  quella  di  titolo  fiduciario
 contenente  una  promessa  di  pagamento. Per tale motivo alla tutela
 penale, di  per  se'  severa,  il  legislatore  ha  affiancato  anche
 sanzioni di natura civile e delle sanzioni accessorie contro le quali
 non sembra esperibile alcuna  forma  di  tutela:  in  particolare  il
 protesto e la sua pubblicazione sul bollettino edito dalla c.c.i.a.a.
    Ma  e'  cio' ammissibile in un ordinamento, come il nostro, in cui
 al cittadino e' data la piu' ampia tutela dei propri interessi?
    Non  e'  chi non veda, infatti, quale differenza esista, alla luce
 dell'attuale normativa tra il traente di una cambiale ed  il  traente
 di un assegno bancario.
    Mentre  il  primo  puo',  nel caso di protesto del titolo, valersi
 della norma prevista dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349,
 il  secondo  non  solo non puo' far ricorso ad alcune specifica norma
 giuridica, ma non puo' neanche invocare l'applicazione del richiamato
 art.  12,  ancorche' la legge n. 349/1973 si riferisca oltre che alla
 cambiale anche all'assegno  bancario.  In  altri  termini  mentre  il
 traente  di una cambiale puo' chiedere al presidente del tribunale la
 cancellazione del proprio nome dall'albo  dei  protesti  edito  dalla
 c.c.i.a.a.,  il  traente  di  un  assegno bancario non puo' accettare
 passivamente il protesto.
    Ebbene   alla   luce   delle   disposizioni  costituzionali  -  in
 particolare l'art. 3, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini
 di  fronte  alla legge, e l'art. 24, che riconosce a tutti il diritto
 di agire in giudizio per la tutela dei  propri  diritti  e  interessi
 legittimi   -  appare  evidente  la  disparita'  di  trattamento  del
 cittadino nei casi di protesto di assegno bancario.
    Anche  ammesso  che la tutela giuridica approntata dal legislatore
 per  l'assegno  bancario  trovi  giustificazione  nella   particolare
 rilevanza  economica  rivestita  da tale titolo di credito, non trova
 giustificazione alcuna, alla  luce  delle  norme  costituzionali,  il
 diverso  trattamento  riservato  al  traente  protestato che non puo'
 adire alcuna autorita' giudiziaria.
    E' ben vero che il giudice potrebbe, facendo ricorso all'anologia,
 sussumere l'ipotesi in esame in quella prevista  dall'art.  12  della
 legge  n.  349/1973,  ma  non  sembra che il ricorso a tale norma sia
 ammissibile in quanto precluso dalla specifica normativa prevista dal
 r.d.  21 dicembre 1933, n. 1736, che all'art. 116, primo comma, n. 2,
 punisce l'emissione di assegni a vuoto. E' vero che l'ultimo comma di
 tale  articolo  introduce una causa di non punibilita', ma non appare
 giuridicamente corretto estendere l'ambito di  applicazione  di  tale
 norma   cosi'  come  non  appare  giuridicamente  lecito  proprio  in
 relazione alla specifica normativa penale applicare al caso di specie
 l'art. 12 della richiamata legge n. 349/1973.
    Allo  scopo di eliminare la disparita' di trattamento riservata al
 traente di un assegno protestato non rimane quindi che adire la Corte
 costituzionale    affinche'    venga    dichiarata   l'illegittimita'
 costituzionale del primo comma dell'art. 12  della  legge  12  giugno
 1973,  n.  349,  nella  parte in cui non prevede per il traente di un
 cheque  di  adire  il  presidente  del  tribunale  onde  ottenere  la
 cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati.
                                P. Q. M.
    Visti  gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'art. 23 della legge
 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costitizionale relativamente
 all'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella  parte  in  cui
 non  prevede per il traente di un assegno bancario la possibilita' di
 adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione  del
 proprio nome dall'albo dei protesti;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  gli  atti  del  presente
 procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale;
      che  il  presente  provvedimento  sia notificato alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai  Presidenti
 della Camera e del Senato;
    Ordina, altresi', la sospensione del giudizio in corso.
      Catania, addi' 26 aprile 1989
                           Il pretore: CARTA

 90C0357