N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 1989- 13 marzo 1990
N. 152 Ordinanza emessa il 26 aprile 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 marzo 1990) dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Provenzano Giancarlo e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina. Titoli di credito - Assegno bancario - Mancata previsione della facolta' del traente di un assegno bancario protestato di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati, in analogia a quanto previsto per il traente della cambiale dall'art. 12 della legge n. 349/1973 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni analoghe ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio. (Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 4-4-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2323 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1987, vertente tra Provenzano Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Prima, presso il cui studio in Latina, piazzale Gorizia n. 23, e' elettivamente domiciliato, attore, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, in persona del presidente pro-tempore, con sede in Latina, via Umberto I, n. 84, convenuta contumace. Oggetto: ricorso ex art. 700 del c.p.c. Conclusioni per l'attore: "Voglia l'ill.mo sig. pretore, contrariis reiectis, confermare il provvedimento in data 17 giugno 1987 ed, in accoglimento dei motivi gia' esposti in ricorso, ordinare con sentenza la non pubblicazione dello assegno in narrativa descritto sul bollettino dei protesti della provincia di Latina". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 700 del c.p.p. Provenzano Giancarlo chiedeva al pretore di ordinare alla Camera di commercio di Latina di sospendere la pubblicazione sul bollettino dei protesti dell'assegno n. 0118068380/01 tratto nel Banco di Sicilia. Con provvedimento del 17 giugno 1987 il pretore, ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, ordinava alla Camera di commercio di sospendere la pubblicazione di detto assegno. Con successivo atto di citazione il Provenzano riassumeva la causa che veniva istruita mediante esecuzione di un teste. all'udienza del 26 gennaio 1989 la causa veniva assunta in decisione. M O T I V I Osserva a questo punto il pretore che il protesto altro non e' che la formale attestazione del rifiuto del trattario di ottemperare all'ordine incondizionato di pagamento contenuto nell'assegno. Rifiuto giustificato dalla mancanza di fondi, nella ipotesi di assegno a vuota. Rileva dunque che il protesto, essendo una dichiarazione formale, avente rilevanze esterna in quanto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale edito dalla c.c.i.a.a., puo' essere considerato come una sanzione di carattere civile - anche se sui generis - che segue automaticamente il mancato pagamento dell'assegno ed a cui si affianca, come sanzione accessoria, la pubblicazione sul gia' citato bollettino ufficiale. Orbene poiche' la disciplina dell'assegno bancario presenta una particolare impronta pubblicitaria, trattandosi di materia attinente all'ordine pubblico - anche se sotto il peculiare aspetto della tutela dell'ordine economico - appare evidente che il legislatore non solo abbia voluto regolare con una legge speciale l'assegno bancario, ma abbia anche inteso punire con particolare severita' tutte le ipotesi di sua irregolare emissione e cio' allo scopo di tutelare la funzione dell'assegno bancario inteso come tipico mezzo di pagamento sostitutivo della moneta, funzione gravemente vulnerata dalla sempre piu' frequente emissione di assegni a vuoto o altrimenti irregolari che ostacola la circolazione del titolo o che trasforma lo cheque da strumento di pagamento immediato a quella di titolo fiduciario contenente una promessa di pagamento. Per tale motivo alla tutela penale, di per se' severa, il legislatore ha affiancato anche sanzioni di natura civile e delle sanzioni accessorie contro le quali non sembra esperibile alcuna forma di tutela: in particolare il protesto e la sua pubblicazione sul bollettino edito dalla c.c.i.a.a. Ma e' cio' ammissibile in un ordinamento, come il nostro, in cui al cittadino e' data la piu' ampia tutela dei propri interessi? Non e' chi non veda, infatti, quale differenza esista, alla luce dell'attuale normativa tra il traente di una cambiale ed il traente di un assegno bancario. Mentre il primo puo', nel caso di protesto del titolo, valersi della norma prevista dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, il secondo non solo non puo' far ricorso ad alcune specifica norma giuridica, ma non puo' neanche invocare l'applicazione del richiamato art. 12, ancorche' la legge n. 349/1973 si riferisca oltre che alla cambiale anche all'assegno bancario. In altri termini mentre il traente di una cambiale puo' chiedere al presidente del tribunale la cancellazione del proprio nome dall'albo dei protesti edito dalla c.c.i.a.a., il traente di un assegno bancario non puo' accettare passivamente il protesto. Ebbene alla luce delle disposizioni costituzionali - in particolare l'art. 3, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e l'art. 24, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - appare evidente la disparita' di trattamento del cittadino nei casi di protesto di assegno bancario. Anche ammesso che la tutela giuridica approntata dal legislatore per l'assegno bancario trovi giustificazione nella particolare rilevanza economica rivestita da tale titolo di credito, non trova giustificazione alcuna, alla luce delle norme costituzionali, il diverso trattamento riservato al traente protestato che non puo' adire alcuna autorita' giudiziaria. E' ben vero che il giudice potrebbe, facendo ricorso all'anologia, sussumere l'ipotesi in esame in quella prevista dall'art. 12 della legge n. 349/1973, ma non sembra che il ricorso a tale norma sia ammissibile in quanto precluso dalla specifica normativa prevista dal r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che all'art. 116, primo comma, n. 2, punisce l'emissione di assegni a vuoto. E' vero che l'ultimo comma di tale articolo introduce una causa di non punibilita', ma non appare giuridicamente corretto estendere l'ambito di applicazione di tale norma cosi' come non appare giuridicamente lecito proprio in relazione alla specifica normativa penale applicare al caso di specie l'art. 12 della richiamata legge n. 349/1973. Allo scopo di eliminare la disparita' di trattamento riservata al traente di un assegno protestato non rimane quindi che adire la Corte costituzionale affinche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede per il traente di un cheque di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protestati.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva questione di legittimita' costitizionale relativamente all'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nella parte in cui non prevede per il traente di un assegno bancario la possibilita' di adire il presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio nome dall'albo dei protesti; Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale; che il presente provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato; Ordina, altresi', la sospensione del giudizio in corso. Catania, addi' 26 aprile 1989 Il pretore: CARTA 90C0357