N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 marzo 1990

                                  N. 9
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27
                  marzo 1990 (della regione Piemonte)
 Programmazione  economica  -  Deliberazione  C.I.P.E. del 19 dicembre
 1989  concernente  "Ammissione  al  finanziamento  di   progetti   di
 investimento   immediatamente  eseguibili"  ai  sensi  dell'art.  17,
 trentunesimo e trentaquattresimo comma, della legge 11 marzo 1988, n.
 67,  per  interventi di rilevante interesse economico sul territorio,
 nell'agricoltura, nell'edilizia e nella infrastruttura nonche' per la
 tutela  dei  beni  ambientali  e culturali e per le opere di edilizia
 scolastica ed universitaria - Asserita illegittima  sostituzione  del
 C.I.P.E.  alla  regione Piemonte nel decidere circa la localizzazione
 degli investimenti ospedalieri Violazione della competenza  regionale
 in materia di programmazione sanitaria.
 (Deliberazione C.I.P.E. del 19 dicembre 1989).
 (Cost., art. 117, in relazione all'art. 20 della legge 12 marzo 1988,
 n. 67).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
   Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni della regione Piemonte, in
 persona del presidente  della  giunta  regionale  Vittorio  Beltrami,
 autorizzato  con delibera della giunta regionale del 21 febbraio 1990
 n. 190-35584 (doc. 1), rappresentata e difesa  per  procura  speciale
 rilasciata  in  Torino  il  28 febbraio 1990 alla presenza del notaio
 Benedetta Lattanzi (rep. n. 17.034,  doc.  2)  dagli  avvocati  prof.
 Valerio  Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso
 lo studio di quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1,  contro  il
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione alla
 deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
 economica  (CIPE)  del  19  dicembre 1989, concernente "Ammissione al
 finanziamento di progetti di investimento" immediatamente  eseguibili
 ai  sensi dell'art. 17, trentunesimo e trentaquattresimo comma, della
 legge 11 marzo 1988, n.  67,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,
 serie  generale n. 12 del 17 gennaio 1990, limitatamente al punto 20,
 nn. 190 e 191, del deliberato.
    1.  - L'art. 17, trentunesimo comma, della legge 11 marzo 1988, n.
 67 (legge finanziaria 1988) ha autorizzato per il 1989 una  spesa  di
 3.500  miliardi  "per  le  stesse  finalita' di cui all'art. 21 della
 legge 26 aprile  1983,  n.  130",  cioe'  "per  il  finanziamento  di
 progetti   immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante
 interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
 nelle  infrastrutture  nonche'  per  la  tutela  di beni ambientali e
 culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria"  (si
 tratta del cosi' detto Fondo investimento e occupazione).
    Ai  sensi  dell'ultimo  periodo dello stesso trentunesimo comma il
 CIPE avrebbe dovuto deliberare su  progetti  in  questione  entro  il
 1988.
    Il   successivo  trentaquattresimo  comma  dello  stesso  art.  17
 stabilisce che "al fine di promuovere la tempestiva realizzazione  di
 programmi coordinati di investimento il CIPE... puo' deliberare nella
 stessa seduta in  cui  approva  l'assegnazione  dei  fondi  ai  sensi
 dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti
 immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento  del
 Nucleo  di  valutazione degli investimenti pubblici... a valere sulle
 risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e  dalla  legge  1›
 marzo  1986,  n.  64" (contenente, quest'ultima legge, la "disciplina
 organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
    2. - L'art. 20 della stessa legge finanziaria 1988 (legge 11 marzo
 1988,  n.  67)  -  contenuto  nel   distinto   capo   dedicato   alle
 "disposizioni  in materia sanitaria" - ha autorizzato l'esecuzione di
 un  programma  pluriennale  di  interventi  per  la  ristrutturazione
 dell'edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
 nonche' per la realizzazione di residenze per gli anziani e  soggetti
 non autosufficienti.
    Il  finanziamento  degli  interventi per un importo complessivo di
 30.000 miliardi, viene effettuato, nel  limite  di  95%  della  spesa
 ammissibile  dei progetti, mediante mutui contratti dalle regioni, il
 cui ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
     I  criteri  generali  per  la programmazione degli interventi, da
 finalizzare  a  obiettivi  indicati  dalla  legge,  dovevano   essere
 definiti  dal  Ministro della sanita', sentiti il Consiglio sanitario
 nazionale e  un  nucleo  di  valutazione  costituito  da  tecnici  di
 economia  sanitaria,  edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
 medico-sanitarie, da istituire con  decreto  dello  stesso  Ministero
 (art. 20 cit., secondo comma).
    Il  decreto  ministeriale  sui  criteri  doveva  altresi' definire
 "modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesino
 settore  dell'edilizia  sanitaria  effettuata  dall'Agenzia  per  gli
 investimenti straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero  dei  lavori
 pubblici,  dalle  universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
 ospedaliera e da altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  a  valere
 sulle  risorse  del Fondo investimenti e occupazione (FIO)" (art. 20,
 terzo comma).
    Il  decreto  ministeriale  29  agosto 1989, n. 321, ha dettato "ai
 criteri  generali  per  la  programmazione  degli  interventi  e   il
 coordinamento   tra   enti   competenti   nel  settore  dell'edilizia
 sanitaria".
    Spettava  successivamente  alle  regioni, entro quattro mesi dalla
 pubblicazione del decreto predetto, predisporre "il  programma  degli
 interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
 progetti  da  realizzare  (art.  20,  quarto  comma).  Ai  sensi  del
 paragrafo  5  del  decreto  ministeriale  n.  321/1989,  il programma
 triennale di investimenti della regione doveva essere riferito ad  un
 "programma  globale di durata decennale", precisare la localizzazione
 e il costo degli interventi e tenere conto anche delle  priorita'  ed
 indicazioni dei piani sanitari regionali.
    Al  CIPE  e'  attribuita  la competenza di determinare le quote di
 mutuo da contrarre da parte delle regioni nei diversi esercizi e  poi
 di  approvare il programma nazionale, predisposto dal Ministero della
 sanita' sulla base dei programmi regionali.
    Le regioni, a loro volta, devono presentare infine "in successione
 temporale i progetti suscettibili in immediata realizzazione".
    Tali  progetti  sono  sottoposti al vaglio di conformita' da parte
 del Ministero della sanita' e ad approvazione  del  CIPE  che  decide
 sentito  il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici (art.
 20, quinto comma).
    3. - E' di tutta evidenza che i due procedimenti di programmazione
 e  di  finanziamento,  disciplinati  rispettivamente  dall'art.   17,
 trentunesimo  e  trentaquattresimo  comma,  e  dall'art. 20, sono del
 tutto distinti, e diversi per presupporti, forme, soggetti, modalita'
 di  svolgimento,  e  anche  per fonti di finanziamento: trovando base
 finanziaria, il primo nello stanziamento FIO  nonche'  nelle  risorse
 recate,  per  progetti analoghi, dalla legge di settore e dalla legge
 sul Mezzogiorno; il  secondo  nell'apposito  stanziamento  di  30.000
 miliardi stabilito dall'art. 20, e ripartiti dal CIPE fra le regioni.
    E'  accaduto,  viceversa,  che  con  la delibera impugnata il CIPE
 abbia  operato  una  singolare  commistione  tra  i  due  gruppi   di
 disposizioni,  approvando  ai  sensi  dell'art. 17, trentaquattresimo
 comma, alcuni progetti da finanziare con i fondi di cui all'art.  20.
    In  particolare,  la  delibera, al punto 20, approva fra gli altri
 progetti "da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui
 all'art.  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67",  due  progetti
 localizzati in  Piemonte:  il  nuovo  padiglione  di  oncoematologia,
 farmacia,  trapianti dell'Ospedale delle Molinette di Torino (n. 190,
 per L. 36.252 milioni), e l'ospedale Mauriziano di  Torino  (n.  191,
 per ben 138.674 milioni).
    Poiche'  nella  ripartizione  del  fondo  di cui all'art. 20 della
 legge n. 67/1988, secondo la relazione del  Ministero  della  sanita'
 del  26  settembre  1982,  alla  regione  Piemonte  spetta  una quota
 complessiva  di  390.149  milioni,  l'approvazione  dei  progetti  in
 questione   viene  a  impegnare  quasi  la  meta'  dell'intera  quota
 regionale; si badi, per due soli progetti.
    E'  ben  vero  che  i  due  progetti  in questione (Ospedale delle
 Molinette e Ospedale Mauriziano) rientrano fra quelli che  la  giunta
 regionale, con delibera del 6 ottobre 1988, aveva presentato "ai fini
 del finanziamento FIO 1989  previsto  dall'art.  17,  cinquantunesimo
 comma,  della legge 12 marzo 1988, n. 67" (per importi corrispondenti
 all'incirca a quelli ora finanziati dal CIPE: ma per il Mauriziano il
 progetto  era  suddiviso  in  quattro  lotti,  nell'intento  di poter
 usufruire di finanziamenti parziali anche in tempi successivi).
    Ma,   appunto,  la  giunta  chiedeva  che  tali  progetti  fossero
 finanziati sui fondi FIO, ai sensi dell'art. 17, trentunesimo  comma,
 della  legge n. 67/1988: non su fondi per gli inteventi in materia di
 edilizia ospedaliera, stanziati dall'art. 20 della  stessa  legge,  e
 destinati  ad essere impiegati secondo programmi regionali deliberati
 ai sensi del quarto comma dello stesso art. 20.
    La  regione  quindi, non lamenta (ne' avrebbe ragione di farlo) il
 fatto in se' dell'avvenuto finanziamento dei due progetti, bensi'  il
 fatto  che  il  CIPE,  finanzia  i  due  progetti  in  questione  con
 l'utilizzo di una larga parte della quota spettante al Piemonte per i
 programmi  di  edilizia  ospedaliera,  del  tutto  al  di  fuori  dei
 procedimenti di programmazione prescritti dall'art. 20.
      Il  CIPE  ha  deliberato il finanziamento ai sensi dell'art. 17,
 trentaquattresimo comma, il quale prevede l'approvazione di  progetti
 "a valere sulle risorse finanziarie recate dalla legge di settore"; e
 fra le "leggi di settore" evidentemente, ha inteso includere... anche
 l'art. 20 della stessa legge n. 67/1988.
    Ma  e'  di  tutta evidenza che quando l'art. 17, trentaquattresimo
 comma, rinvia a "legge di settore", non rinvia a disposizioni diverse
 della   stessa   legge   n.   67/1988,  bensi'  a  leggi  particolari
 preesistenti,  che  prevedessero  finanziamenti  statali  diretti  di
 progetti di opere.
    L'art.   20   invece   prevede   uno   speciale  procedimento  per
 l'approvazione  e  il  finanziamento   dei   progetti   di   edilizia
 ospedaliera, che passa attravesro la statuizione di criteri generali,
 la formulazione di criteri  generali  da  parte  del  Ministro  della
 sanita',  la  formulazione  di  programmi  da  parte  della  regione,
 l'approvazione dei programmi nazionali, e  solo  a  questo  punto  la
 presentazione,  da  parte della regione, dei progetti suscettibili di
 immediata valutazione: e prevede altresi' la competenza consultiva  e
 istruttoria   di  appositi  organismi  di  settore  per  l'esame  dei
 programmi e  dei  progetti  (nucleo  di  valutazione  per  l'economia
 sanitaria,  secondo  comma: vaglio di conformita' del Ministero della
 sanita', quinto comma).
    Tutto  cio'  e'  stato  completamente  trascurato dal CIPE, che ha
 preteso di "saltare" l'intera procedura prevista dall'art. 20,  e  di
 approvare direttamente i progetti... utilizzando le risorse destinate
 dall'art. 20 all'edilizia ospedaliera|
    Non  vi e' chi non veda la palese illegittimita' in cui e' incorso
 l'organo governativo.
    4.  -  La  parte  oppugnata della deliberazione del CIPE, priva di
 qualsiasi fondamento  legislativo  e  illegittima  in  quanto  lesiva
 dell'art. 20 della legge n. 67/1988, invade la sfera di competenza in
 materia di assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera  costituzionalmente
 attribuita alla regione ricorrente.
    La  delibera,  ove  non  fosse  annullata, renderebbe praticamente
 inutilizzabile il "piano  pluriennale  di  investimenti  in  edilizia
 sanitaria  e in strutture per anziani e soggetti non autosufficienti"
 approvato come "programma decennale e triennale  di  investimenti  ai
 sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67" con delibera del
 consiglio regionale del Piemonte n. 1307  in  data  30  gennaio  1990
 (doc. n. 6).
    Il  piano pluriennale degli investimenti della regione rappresenta
 una  soluzione  generale  e  unitaria  dei   problemi   dell'edilizia
 sanitaria nell'intero Piemonte.
    Tale   strumento   si   basa  sulla  ricognizione  del  patrimonio
 immobiliare sanitario, disposta dal Ministero della sanita' con  atto
 n.  3957  del  20  giugno 1988, sulla raccolta di tutti i progetti di
 edilizia sanitaria anteriori e posteriori al decreto ministeriale  29
 agosto 1989, n. 321, sulla previsione di tutte le risorse finanziarie
 reperibili anche da fonti diverse dall'art. 20 della legge n. 67/1988
 (piano  AIDS,  Fondo  sanitario  nazionale,  ecc.).  Lo  stesso piano
 realizza  una  strategia  unitaria  e  integrale  che  coordina   gli
 interventi  sulle  strutture  preposte alla prevenzione, le strutture
 ospedaliere,   i   poliambulatori,   le   residenze    sanitarie    e
 assistenziali,  il  sistema  informativo  sanitario  e  le tecnologie
 biomedicali.
    Per  quanto  riguarda  il  settore  piu' costoso e particolarmente
 sensibile dell'edilizia ospedaliera,  il  programma  regionale  degli
 interventi segue e concretizza i criteri generali dettati dalle leggi
 statali n. 67 e n. 109/1988 e anticipa l'attuazione  degli  indirizzi
 contenuti  nel nuovo piano socio-sanitario regionale 1989-91 (doc. n.
 7).  Il  piano  si  basa  effettivamente  sulle  ricognizioni  e   le
 previsioni  di  quest'ultimo  piano,  partendo dalla constatazione di
 esigenze fondamentali quali la carenza di ca. 3.000 posti letto nella
 regione,  lo  squilibrio  distributivo  tra  le  varie province della
 regione,  l'esistenza  di  carenze  e  di  squilibri  nell'assistenza
 specialistica.
    Sulla   base   della   valutazione   delle  carenze  quantitative,
 qualitative e distributive della rete ospedaliera complessiva vengono
 infine dettati dei "criteri di priorita' del programma d'intervento",
 anch'essi  ricavati  dalle  indicazioni  del  piano   socio-sanitario
 regionale (cfr. p. 38 e segg., doc. n. 6).
    5.  -  La  parte  impugnata  della deliberazione del CIPE vanifica
 questa opera di programmazione della regione. Per  dimostrare  meglio
 l'impatto  di questo provvedimento risulta inevitabile confrontare le
 cifre concrete della delibera e del piano.  Mentre  la  delibera  del
 CIPE  approva  il progetto di un nuovo padiglione per oncoematologia,
 farmacia e trapianti dell'ospedale della Molinette di Torino  per  un
 ammontare di 36.252 milioni di lire e il progetto di ristrutturazione
 dell'ospedale Mauriziano  di  Torino  per  un  ammontare  di  138.674
 milioni  di  lire,  il  piano  pluriennale  degli  investimenti della
 regione Piemonte prevede nel  primo  triennio  per  le  Molinette  un
 investimento  di  38.945  milioni  di  lire  e  per  il Mauriziano un
 investimento di 32.030  milioni  di  lire.  Nella  prospettiva  degli
 investimenti  dell'intero  decennio  viene  data  la  priorita'  alle
 Molinette con  un  volume  complessivo  di  86.645  milioni  di  lire
 rispetto  a  quello del Mauriziano di complessivamente 41.497 milioni
 di lire.
    Sta  di  fatto  invece  che  la parte impugnata della delibera del
 CIPE:
       a)  aumenta  il  volume  degli  investimenti  previsti  per  le
 Molinette e il Mauriziano  da  70.975  a  174.926  milioni  di  lire,
 aumento pari a 146,5%;
         b)  sottrae  alla programmazione regionale nel primo triennio
 174.926 su 390.149  milioni  di  lire,  pari  al  44,84%  del  volume
 complessivo  di  tutti  gli  investimenti  nella rete ospedaliera del
 Piemonte;
       c) rovescia la priorita' nella relazione degli investimenti tra
 Molinette e Mauriziano (i secondi sono il doppio dei primi nel  piano
 regionale, solo un quarto dei primi secondo la delibera CIPE);
       d)  rende  impossibile  il  perseguimento  di  un  riequilibrio
 territoriale nell'area metropolitana  di  Torino  "che  per  di  piu'
 presenta  un  vistoso squilibrio tra la zona nord e la zona sud, dove
 sono concentrati gran parte degli ospedali cittadini" (p. 38, doc. n.
 3),  tra  i  quali  si  trovano anche le Molinette e il Mauriziano (a
 distanza di appena ca. 1.000 m), tenendo conto del fatto che la cifra
 deliberata  di  174.926  milioni  di  lire  non  soltanto assorbe, ma
 addirittura supera il volume complessivo degli investimenti  previsti
 per tutti i 14 ospedali di Torino, pari a 168.899 milioni di lire;
       e)  pregiudica gravemente la realizzazione di opere finalizzate
 al superamento dello squilibrio tra  province  con  carenze  gravi  e
 province    con   eccedenza   di   posti   letto,   con   conseguenze
 particolarmente  gravi  per  il  progetto  di  realizzazione  di  una
 struttura  ospedaliera  nuova  nella provincia di Asti quale sede del
 dipartimento  di  emergenza  ed   accettazione,   che   esige   degli
 investimenti per complessivi 230.000 milioni di lire.
      6.  -  Ne'  certo  sarebbe possibile giustificare la delibera in
 questione sulla base dei poteri statali di indirizzo e  coordinamento
 in materia sanitaria.
    A  parte  che,  come  si  e'  visto,  il  CIPE  ha agito in palese
 violazione della legge, senza cioe' esercitare poteri che ad esso  la
 legge  riconosceva (posto che nella specie non vi erano i presupposti
 per l'applicazione dell'art. 17, trentaquattresimo comma, della legge
 n.  67/1988),  sta  di  fatto  che  il  CIPE  si e' in buona sostanza
 sostituito  alla  regione  nel  decidere  circa   la   localizzazione
 nell'ambito della regione medesima, degli investimenti ospedalieri.
    Ma  con questo la delibera del CIPE ha invaso e leso le competenze
 di programmazione sanitaria della regione Piemonte.
    7.   -   L'art.   11   della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
 sull'istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale,  riconduce  le
 competenze delle regioni nell'esercizio della funzione di "assistenza
 sanitaria ed ospedaliera" di cui all'art. 117 della  Costituzione  al
 "metodo   della   programmazione   pluriennale  e  della  piu'  ampia
 partecipazione democratica". L'art. 55 della stessa legge indica come
 finalita'   dei  piani  sanitari  regionali  la  "eliminazione  degli
 squilibri esistenti nei servizi e nelle  prestazioni  nel  territorio
 regionale"  (lo stesso criterio cui si ispira il piano pluriennale di
 investimenti della regione Piemonte).
    La competenza regionale ai fini della programmazione triennale nel
 settore degli investimenti ospedalieri si pone quindi in un  rapporto
 di  stretta  funzionalita'  ed attuazione rispetto al piano sanitario
 regionale,  che  a  sua  volta  attua  gli  obiettivi  del  programma
 regionale di sviluppo.
    Distruggendo   l'ultimo   anello   di   una   catena  di  atti  di
 programmazione, la delibera del CIPE colpisce il midollo  dell'intera
 programmazione   regionale,   precludendo   alla   pianificazione  la
 possibilita' di tradursi  in  interventi  concreti  operativi.  Detto
 altrimenti:  quale  senso  ha  prevedere  una  complessa procedura di
 programmazione quale quella configurata dall'art. 20 della  legge  n.
 67/1988,  che  distribuisce  in  modo razionale i ruoli rispettivi di
 regioni, Ministero della sanita' e CIPE, se poi quest'ultimo scavalca
 tutti e assume delle decisioni solitarie su alcuni progetti?
                                P. Q. M.
    La  regione  ricorrente  chiede  che l'ecc.ma Corte costituzionale
 voglia dichiarare che non spetta allo Stato,  e  per  esso  al  CIPE,
 finanziare a valere sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
 1988, n. 67,  progetti  di  investimenti  ospedalieri  della  regione
 Piemonte  al  di  fuori del programma regionale e delle deliberazioni
 regionali previste dal  medesimo  art.  20,  e  in  contrasto  con  i
 medesimi;  e per l'effetto annullare la deliberazione del CIPE meglio
 indicata in epigrafe, limitatamente ai nn. 190 e 191 del punto 2.
      Roma, addi' 17 marzo 1990
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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