N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1990

                                 N. 21
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
   cancelleria il 27 marzo 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Finanza  regionale  - Norme urgenti in materia di finanza locale e di
 rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni -  Riduzione  di  fondi
 per  le  regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo
 comune per i servizi dei consultori familiari,  ivi  compresi  quelli
 relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale
 per l'esercizio delle funzioni - gia' ex O.N.M.I. fondo per gli asili
 nido)  ed  esclusione  dal riparto del fondo nazionale per il ripiano
 dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art.
 9  della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario
 nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome  -
 Esclusione dei seguenti fondi:  per i programmi regionali di sviluppo
 e  destinazione  indistinta,  per   l'attuazione   degli   interventi
 programmati  in  agricoltura,  per  l'attuazione  del piano forestale
 nazionale, per gli investimenti nel settore  dei  trasporti  pubblici
 locali   e  sanitari  o  di  conto  capitale  -  Asserita  violazione
 dell'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano e del principio
 della  copertura  finanziaria  per le minori entrate conseguenti alle
 norme  impugnate  Ingiustificata  discriminazione   della   provincia
 autonoma rispetto alle regioni ordinarie - Violazione dei principi di
 imparzialita' e buon andamento della p.a.  -  Mancata  partecipazione
 del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in
 cui e' stato deliberato il disegno di legge di conversione del  d.-l.
 n. 415/1989.
 (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).
 (Cost.,  artt.  3,  81,  97,  116  e  119;  statuto  speciale  per il
 Trentino-Alto Adige: artt. 8, 16, 69 e segg.).
(GU n.14 del 4-4-1990 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della  giunta  provinciale  pro-tempore  Luis  Durnwalder,
 giusta   delibera   della   giunta   n.  1388,  del  19  marzo  1990,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del  19  marzo
 1990  rogata  dall'avv.  Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante
 della giunta (rep. n. 15.818)  -  dagli  avvocati  professori  Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz  e  presso  il  primo  di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 della
 legge   28   febbraio   1990,  n.  38  ("Conversione  in  legge,  con
 modificazioni, del d.-l. 28 dicembre  1989,  n.  415,  recante  norme
 urgenti  in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
 Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie"), nella parte in  cui
 ha  convertito  in  legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre
 1989, n. 415.
                               F A T T O
    Com'e'  noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415, hanno stabilito numerosi tagli ai  trasferimenti  finanziari  da
 parte  dello  Stato  a carico delle sole regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di  norme  che
 stabiliscono  o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi
 (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi  destinati
 a  finanziare  attivita'  e  spese  che peraltro le regioni a statuto
 speciale e le province autonome sono  tenute  ad  effettuare  (e'  il
 caso,  in  particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art.
 19 del d.-l. n. 415/1989).
    Poiche'  tale  disciplina  stabilita dal d.-l. n. 415/1989 risulta
 essere incostituzionale e lesiva delle competenze  costituzionalmente
 attribuite  alla provincia autonoma di Bolzano, questa l'ha impugnata
 con il ricorso n. 9/1990, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte  (e
 per la cui discussione e' stata fissata l'udienza del giorno 3 aprile
 1990).
    La  legge  di  conversione  e'  stata approvata dalle Camere senza
 introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18,  19
 e  20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28  febbraio  1990.  Pertanto  restano  ferme  le
 censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la
 disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui  ribadite  ed
 integralmente richiamate.
    Con  il  presente  atto  si  impugna  tuttavia  anche  la legge di
 conversione n.  38/1990,  sia  per  dedurre  un  suo  autonomo  vizio
 procedurale  di  incostituzionalita';  sia per integrare e sviluppare
 una  censura  di  carattere  sostanziale  relativa  all'art.  18  del
 decreto-legge ora convertito.
    Poiche',  dunque,  la  legge  28  febbraio  1990,  n. 38, viola le
 competenze costituzionalmente attribuite alla provincia  autonoma  di
 Bolzano, questa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 52,
 ultimo comma, dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  e
 relative norme di attuazione.
    Il   presente   ricorso   e   le   censure  di  seguito  formulate
 presuppongono, ovviamente, quanto gia'  dedotto  con  il  ricorso  n.
 9/1990  in  relazione alla disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989
 (proprio per questo, anzi, si rappresenta sin d'ora a codesta  ecc.ma
 Corte l'opportunita' di rinviare l'esame del ricorso n. 9/1990 ad una
 udienza successiva a quella gia' fissata del 3 aprile p.v.,  al  fine
 di  trattarlo congiuntamente alla presente impugnativa della legge di
 conversione).
    Nel  ricorso  precedente si e' ampiamente illustrata la rilevanza,
 anche  in  termini  quantitativi,  della  decurtazione   di   risorse
 finanziarie   della  provincia  ricorrente  operata  dalla  impugnata
 disciplina del d.-l. n. 415/1989, ora convertito. Si tratta, infatti,
 di  una  decurtazione  che  assomma  a  circa  168  miliardi. Orbene,
 specialmente se si ha presente cio', risulta evidente  uno  specifico
 vizio di incostituzionalita' formale della legge di conversione.
    La  disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad
 autonomia speciale e le province di  Trento  e  Bolzano.  Non  vi  e'
 dubbio,  quindi,  che  si  tratta di una disciplina che "riguarda" la
 provincia ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 52, ultimo  comma,
 dello   statuto   T.-A.A.,   e  dell'art.  19  delle  relative  norme
 d'attuazione, approvate con il d.P.R. 1› febbraio 1973, n.  49  -  il
 cui   secondo  comma  stabilisce  che  "Il  presidente  della  giunta
 regionale ed i presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle
 sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad
 approvare disegni di legge, atti  aventi  valore  di  legge,  atti  o
 provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o
 delle province" -, il presidente della giunta provinciale di  Bolzano
 doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei
 Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge  di  conversione
 del  d.-l.  n.  415/1989  (cosi'  come  esso  era stato doverosamente
 invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29
 settembre  1989,  per  la  deliberazione  del  disegno  di  legge "di
 accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 - intitolato  "Norme  di
 delega  in  materia  di  autonomia  impositiva  delle regioni e altre
 disposizioni concernenti i rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le
 regioni"  -  il  cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal
 d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).
    Ma  il presidente della giunta non e' stato convocato in occasione
 della deliberazione del Consiglio dei Ministri  di  approvazione  del
 disegno  di  legge  di  conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come
 esso non era stato convocato neppure in  occasione  della  precedente
 deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n.
 415/1989).  Cio'  comporta  una  puntuale  violazione   della   norma
 statutaria  gia'  indicata  e dell'autonomia provinciale, e quindi la
 incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
    2.  -  Violazione,  da  parte  dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989,
 convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni provinciali di cui
 agli  artt. 8, 16, degli artt. 69 e segg. (titolo VI, come modificato
 ed integrato dalla legge 30 novembre 1989,  n.  386,  spec.  art.  5)
 dello  statuto  speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione,
 nonche' degli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione.
    Con  il  ricorso  gia'  proposto  nei  confronti  della disciplina
 stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si e'  gia'  dedotta  la  violazione
 delle  norme  ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo
 comma; in particolare (pag. 23 e segg. del ricorso)  nella  parte  in
 cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della provincia
 ricorrente dal  riparto  del  fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
 disavanzi  di  esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9
 della legge n. 151/1981.
    Si  tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in
 una materia di competenza provinciale di  grado  primario,  quale  e'
 quella  in  materia di trasporti di interesse provinciale di cui agli
 artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto T.-A.A. (oltre che in quella  pure
 primaria  in materia di servizi pubblici di interesse provinciale, ex
 art. 8, n. 19, dello statuto).
    Anche  per  questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede
 di conversione. Restano dunque ferme al riguardo,  anche  per  questa
 parte,  le  censure  gia'  dedotte  nel  precedente  ricorso  tuttora
 pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui  di  seguito
 ulteriormente sviluppate ed integrate.
    Il  primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo
 periodo che "Le predette regioni sono altresi'  escluse  dal  riparto
 del  fondo  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
 aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n.
 151,  e  provvedono  alla  concessione dei contributi alle aziende di
 trasporto  con  propri  mezzi  finanziari",  nel  successivo  periodo
 (l'ultimo  dell'art.  18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano
 comunque fermi per le medesime ragioni i principi di cui  alla  legge
 10 aprile 1981, n. 151".
    Gia'  si  e'  detto  nel precedente rocorso che il tenore testuale
 delle disposizioni ora riportate potrebbe anche fare ritenere che  la
 disciplina  in  questione  si  riferisca  solo alle regioni a statuto
 speciale, e non anche alle province autonome di Trento e Bolzano. Ma,
 ove  fosse diversamente, anche la norma contenuta nel terzo ed ultimo
 periodo del primo  comma  dell'art.  18  sarebbe  incostituzionale  e
 lesiva dell'autonomia provinciale.
    Invero  "i  principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non
 possono   in   alcun   modo   vincolare   l'autonomia    legislativa,
 amministrativa   e   programmatoria   che   alla  provincia  autonoma
 ricorrente e' garantita in materia di trasporti pubblici locali dagli
 artt.  8, n. 18, e 16 dello statuto (ma anche dagli artt. 8, n. 19, e
 16 in materia di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di  aziende
 speciali).  Come  e'  infatti espressamente stabilito dal primo comma
 dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge - in  particolare  al
 titolo  primo  ("Principi  fondamentali")  -  "stabilisce  i principi
 fondamentali cui le regioni  a  statuto  ordinario  devono  attenersi
 nell'esercizio  delle  potesta'  legislative  e di programmazione, in
 materia di trasporti pubblici locali".
    Dunque  la  legge  n. 151/1981 contiene solo principi fondamentali
 diretti a delimitare ex art. 117 della Costituzione l'esercizio della
 competenza  concorrente in materia di trasporti pubblici locali delle
 sole regioni "a statuto ordinario". Non si  rivolge  alle  regioni  a
 statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano,
 ne' comunque stabilisce "principi  dell'ordinamento  giuridico  dello
 Stato"  o  "norme  fondamentali delle riforme economico sociali della
 Repubblica" (art. 4 dello statuto T.-A.A.)  che  possano  validamente
 limitare le competenze esclusive attribuite in materia alla provincia
 ricorrente dagli artt. 8 e 16 dello statuto.
    Pertanto  e'  incostituzionale  l'ultimo  periodo  del primo comma
 dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe  di  rendere
 applicabili  anche  alla  provincia autonoma ricorrente, ed anche per
 essa vincolanti, i principi di cui alla legge n.  151/1981.  principi
 che  mai  -  per  loro natura - sono stati applicabili alle regioni a
 statuto speciale ed alle province autonome,  e  che  non  puo'  certo
 essere l'art. 18 a rendere tali.
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte  in  cui
 ha  convertito  gli  artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415.
      Roma, addi' 20 marzo 1990
           Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

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