Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Windsor (Canada)(GU n.82 del 7-4-1990)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: Il sig. Renato Moro, vice console onorario in Windsor (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Essex e Kent, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri); b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili; c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili; d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni; g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano gia' in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto; h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; i) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto; l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorieta' e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare; m) assistenza ai connazionali, assistenza scolastica e istruzione delle pratiche di pensione accordate dall'Italia; n) notificazioni, come da voce prevista dall'art. 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Roma, 22 marzo 1990 p. Il Ministro: LENOCI