N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1989
N. 153 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal pretore di Forli' nel procedimento penale a carico di Satanassi Andrea Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 Mancata conoscenza per l'imputato delle ragioni del rifiuto Conseguente lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 438). (Cost., art. 24).(GU n.15 del 11-4-1990 )
IL PRETORE Pronuncia la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dal difensore dell'imputato Satanassi Andrea in relazione all'art. 438 del c.p.p.; Ritenuto che la mancanza di motivazione al rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del p.m., possibile ai sensi dell'articolo citato, non permette all'imputato la conoscenza delle ragioni preclusive alla applicazione nei suoi confronti della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; che al contrario il diritto di apprendere le ragioni del rifiuto appare comunque espressione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione in quanto non appare conciliabile con esso un provvedimento che determina di fatto per l'imputato una sanzione piu' grave senza l'enunciazione dei motivi che determinano tale evenienza; che la questione sotto questo esclusivo profilo appare nel caso di specie rilevante non essendo stati espressi dal p.m. i motivi del rifiuto alla instaurazione del giudizio abbreviato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. (d.P.R. n. 447/1988) nella parte in cui non prevede che il dissenso del p.m. circa l'adottabilita' del giudizio abbreviato debba essere motivato; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Il pretore: MAGLIARO Il segretario: ANDRINI 90C0358