N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1989

                                 N. 156
      Ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal pretore di Roma nel
   procedimento civile vertente tra Preziuso Maria e Castaldo Eugenio
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Indennita'  di  buonuscita dei
 dipendenti  statali  -  Esclusione  della   pignorabilita'   (e,   di
 conseguenza, della sequestrabilita') per tutti i crediti ad eccezione
 di quelli del fondo di previdenza e credito e di  quelli  risarcitori
 dell'amministrazione   -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 rispetto agli altri emolumenti dei pubblici dipendenti e dei  privati
 -  Richiamo  alle  sentenze  della Corte costituzionale nn. 89/1987 e
 831/1988.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21).
 (Cost., art. 3).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Premesso  che Preziuso Marina, creditrice nei confronti del marito
 Castaldo Eugenio in forza di ordinanza ex art. 708 del  c.p.c.  della
 somma  di  L.  5.700.000  per  assegni  di  mantenimento  ad essa non
 corrisposti, sottoponeva a pignoramento con atto notificato al  terzo
 il  26  gennaio  1989  ed  al  debitore  il  30 gennaio 1989 - sino a
 concorrenza  di  L.   6.000.000   -   quanto   dovuto   al   Castaldo
 dall'E.N.P.A.S. per liquidazione di indennita' di buonuscita;
      che  la  procedura  si  radicava per competenza davanti a questa
 pretura con il n. 4618/89 del r.a.e.;
      che nell'udienza del 12 maggio 1989 l'E.N.P.A.S., per il tramite
 dell'avvocatura dello Stato, rendeva la prescritta  dichiarazione  ex
 art.  547  del  c.p.c.,  precisando  che  al Castaldo spettava per la
 causale anzidetta l'importo netto di L. 11.071.125;
      che   nella   medesima   udienza   la   creditrice  chiedeva  la
 assegnazione della somma nella misura di ragione;
    Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1032, l'indennita' di buonuscita non e' soggetta ne' a sequestro  ne'
 a  pignoramento,  salvo  che  per  crediti  del fondo di previdenza e
 credito e per crediti risarcitori dello Stato;
      che  la  vigenza  di  una  tale  norma  e' ostativa alla chiesta
 assegnazione;
    Ritenuto  che all'indennita' di buonuscita spettante ai dipendenti
 dello Stato sembra potersi attribuire carattere tanto retributivo che
 previdenziale;
      che   nella   prima  prospettiva,  giustificata  dalla  funzione
 prevalentemente compensativa  dell'indennita'  e  della  sua  marcata
 corrispondenza alla analoga indennita' del settore privato (cfr. art.
 2120 del c.c.) la erogazione dell'E.N.P.A.S.,  al  pari  degli  altri
 emolumenti   retributivi,  sarebbe  da  ricondurre  sotto  la  comune
 disciplina della pignorabilita' dei medesimi, delineata nell'art. 545
 del  c.p.c.,  stante  la  gia'  dichiarata  incostituzionalita' della
 speciale normativa limitativa della espropriabilita' degli emolumenti
 spettanti  ai  dipendenti  pubblici (sentenze Corte costituzionale n.
 89/1987 e n. 831/1988), in quanto lesiva del criterio  della  parita'
 di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che  nella  seconda  prospettiva,  da  collegarsi  al  fatto del
 meccanismo  contributivo  predisposto  per  la   costituzione   della
 provvista  finanziaria,  l'indennita'  si  dovrebbe  considerare  pur
 sempre aggredibile esecutivamente  per  crediti,  come  quello  della
 creditrice   procedente,  aventi  carattere  alimentare,  e  cio'  in
 coerenza con il principio egualitario  al  riguardo  affermato  dalla
 Corte  costituzionale  con la sentenza n. 1048/1988, alla stregua del
 quale le pensioni corrisposte dall'I.N.P.S., pur costituendo  tipiche
 prestazioni  previdenziali,  sono  assoggettabili  ad  espropriazione
 coattiva per crediti alimentari al pari  delle  pensioni  corrisposte
 dagli  altri  Enti  pubblici giusta la normativa, di cui al d.P.R. n.
 180/1950;
    Osservato che, nell'una come nell'altra ipotesi, la intangibilita'
 esecutiva  della  indennita'  di  buonuscita,   sancita   attualmente
 dall'art.  21  del  d.P.R. n. 1032/1973, si porrebbe in contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa verrebbe a riservarsi
 ai  dipendenti  dello  Stato una posizione privilegiata rispetto agli
 altri  dipendenti   con   diritto   a   prestazioni   retributive   o
 previdenziali,  derivante  dalla  limitazione  della  responsabilita'
 patrimoniale  dei  primi,  e  cio'  anche  di  fronte  ai   creditori
 alimentari,    in    conseguenza   della   sottrazione   dalla   loro
 responsabilita' del cespite in esame;
      che  la  questione,  nei  termini  sopra  esposti,  si  appalesa
 rilevante ai fini della possibile adozione del chiesto  provvedimento
 di assegnazione;
    Considerato  che  ricorrono, pertanto, i presupposti per sollevare
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma  di
 cui  all'art. 21 del d.P.R. n. 1032/1973, per la parte che esclude la
 pignorabilita' (e di conseguenza la sequestrabilita', che  di  questa
 rappresenta un minus) della indennita' di buonuscita non soltanto per
 i crediti comuni, ma anche per quelli alimentari;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 della norma di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1032,
 per  la  parte  che  esclude  la  pignorabilita' (e di conseguenza la
 sequestrabilita') dell'indennita' di buonuscita per tutti i  crediti,
 eccezion  fatta  per  quelli  del fondo di previdenza e credito e per
 quelli risarcitori dell'amministrazione, e cio' per il  contrasto  di
 tale norma con quella dell'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende la presente procedura esecutiva;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 29 dicembre 1989
                            Il pretore: LOTI

 90C0361