N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1989- 13 marzo 1990

                                 N. 157
       Ordinanza emessa il 17 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 13 marzo 1990) dal pretore di Trento, sezione
  distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento civile vertente tra
           Robich Giovanni e la provincia autonoma di Trento.
 Provincia di Trento - Protezione della flora e della fauna - Raccolta
 dei funghi spontanei - Limitazioni,  sanzionate  amministrativamente,
 alla  libera  raccolta  in  base alla residenza dei destinatari della
 norma - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge  provincia  Trento  28  luglio  1986,  n.  20, art. 2, primo e
 secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso  che il ricorrente ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale, per contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  del
 comma  primo  e secondo dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio
 1960, n. 20;
      che  l'accoglimento  del  lamentato vizio di incostituzionalita'
 della suddetta normativa inciderebbe  nel  presente  giudizio,  posto
 che,  in  ipotesi di acclarata incostituzionalita', verrebbe a cadere
 la normativa  in  base  alla  quale  e'  stata  elevata  la  sanzione
 amministrativa qui opposta;
   Osservato che la legge provinciale 28 luglio 1986 n. 20 "disciplina
 della raccolta dei funghi" introduce un regime giuridico per i funghi
 rispetto  al  generale  regime giuridico proprio dei frutti spontanei
 che crescono sul suolo pubblico res nullis fino alla separazione);
      che  le  limitazioni  alla  raccolta,  introdotta dalla predetta
 legge provinciale, trovano la loro  ratio  legis  nella  esigenza  di
 evitare  un sovraffollamento dei boschi, deleterio alla conservazione
 e manutenzione dell'ecosistema e del habitat micetico;
      che il criterio di distinzione che viene censurato ed introdotto
 dal prino e secondo comma dell'art.  2  della  legge  provinciale  n.
 20/1986, come scrive la stessa convenuta provincia autonoma di Trento
 nelle depositate sue note difensive, si regge su una (presupposizione
 che  i cittadini residenti abbiano un maggior rispetto per i boschi e
 per l'ambiente);
      che   una  simile  presupposizione  e'  chiaramente  lesiva  del
 criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la  cui
 violazione viene qui lamentata dal ricorrente;
      che  il principio della tutela ambientale - patrimonio comune di
 tutti, indistintamente, i cittadini - giuridicamente si realizza  con
 l'introduzione  di  limiti  improntati a criteri oggettivi e non gia'
 soggettivi  con  la   suddivisione   dei   cittadini   in   categorie
 qualitativamente e territorialmente differenziate;
    Ritenuto  per quanto sopra, non manifestamente infondato il dubbio
 di illegittimita' costituzionale espresso  dal  ricorrente  che,  pur
 ribadendo  la  fondatezza  e  la necessita' di una tutela ambientale,
 lamenta una discriminazione fra i cittadini di una stessa  Nazione  e
 cio'   in  dipendenza  della  impugnata  normativa  (distinzione  fra
 cittadini della provincia di Trento e quelli del restante  territorio
 nazionale);
                                P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e  non  manifestamente infondato, in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  sollevata dal ricorrente Giovanni Robich in ordine al
 primo e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale  28  luglio
 1986,  n.  20 nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi
 con riferimento alla residenza dei destinatari della norma;
    Ordina   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del Parlamento ai sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
      Borgo Valsugana, addi' 17 gennaio 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0362