N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1989- 13 marzo 1990
N. 157 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 marzo 1990) dal pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento civile vertente tra Robich Giovanni e la provincia autonoma di Trento. Provincia di Trento - Protezione della flora e della fauna - Raccolta dei funghi spontanei - Limitazioni, sanzionate amministrativamente, alla libera raccolta in base alla residenza dei destinatari della norma - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge provincia Trento 28 luglio 1986, n. 20, art. 2, primo e secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.15 del 11-4-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Premesso che il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del comma primo e secondo dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 1960, n. 20; che l'accoglimento del lamentato vizio di incostituzionalita' della suddetta normativa inciderebbe nel presente giudizio, posto che, in ipotesi di acclarata incostituzionalita', verrebbe a cadere la normativa in base alla quale e' stata elevata la sanzione amministrativa qui opposta; Osservato che la legge provinciale 28 luglio 1986 n. 20 "disciplina della raccolta dei funghi" introduce un regime giuridico per i funghi rispetto al generale regime giuridico proprio dei frutti spontanei che crescono sul suolo pubblico res nullis fino alla separazione); che le limitazioni alla raccolta, introdotta dalla predetta legge provinciale, trovano la loro ratio legis nella esigenza di evitare un sovraffollamento dei boschi, deleterio alla conservazione e manutenzione dell'ecosistema e del habitat micetico; che il criterio di distinzione che viene censurato ed introdotto dal prino e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 20/1986, come scrive la stessa convenuta provincia autonoma di Trento nelle depositate sue note difensive, si regge su una (presupposizione che i cittadini residenti abbiano un maggior rispetto per i boschi e per l'ambiente); che una simile presupposizione e' chiaramente lesiva del criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la cui violazione viene qui lamentata dal ricorrente; che il principio della tutela ambientale - patrimonio comune di tutti, indistintamente, i cittadini - giuridicamente si realizza con l'introduzione di limiti improntati a criteri oggettivi e non gia' soggettivi con la suddivisione dei cittadini in categorie qualitativamente e territorialmente differenziate; Ritenuto per quanto sopra, non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale espresso dal ricorrente che, pur ribadendo la fondatezza e la necessita' di una tutela ambientale, lamenta una discriminazione fra i cittadini di una stessa Nazione e cio' in dipendenza della impugnata normativa (distinzione fra cittadini della provincia di Trento e quelli del restante territorio nazionale);
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente Giovanni Robich in ordine al primo e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi con riferimento alla residenza dei destinatari della norma; Ordina la sospensione del presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Borgo Valsugana, addi' 17 gennaio 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0362