N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1990

                                 N. 158
     Ordinanza emessa il 3 gennaio 1990 dal giudice per le indagini
   preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a
                        carico di Sami Ben Ali'
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero  -  Previsto  arresto  anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura
 coercitiva  solo che sussista il pericolo di fuga ed anche in caso di
 possibile   applicazione   del   beneficio   della   condizionale   -
 Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli autori di tutti
 gli altri reati - Contrasto con  principi  e  direttive  della  legge
 delega.
 (Disposizioni  di  attuazione  del  c.p.p.  1988,  art.  224, primo e
 secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato  che  la  difesa  ha  sollevato  questione di legttimita'
 costituzionale degli artt. 152 del r.d. 18 giugno 1931, nn. 773 e 224
 delle  disp.  coord.  del  c.p.p.,  con riferimento agli artt. 3 e 76
 della Costituzione per violazione dei princi'pi e  criteri  direttivi
 predeterminati  negli  artt.  6  e  2, direttiva n. 32 della legge 16
 febbraio 1987, n. 81, ai quali il legislatore delegato era tenuto  ad
 attenersi  e  per una non ragionevole disparita' di trattamento tra i
 contravventori al foglio di via obbligatorio e gli  autori  di  tutti
 gli altri delitti o contravvenzioni;
    Rilevato  che  il  p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non
 manifestamente infondata;
    Considerato  che  questo  giudice  con  propria  ordinanza  del 27
 novembre 1989 ha gia' sollevato identica  questione,  rimettendo  gli
 atti alla Corte costituzionale;
     Ritenuto, per i motivi specificati nella suindicata ordinanza, la
 questione rilevante e non manifestamente infondata;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 224, primo e  secondo  comma,
 delle  disp. coord. del c.p.p. e 152, terzo comma, del r.d. 18 giugno
 1931, n. 773, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione  e
 precisamente:
       a)  degli  indicati  artt.  224,  primo  comma,  e  152  -  con
 riferimento all'art. 3  della  Costituzione  -  nella  parte  in  cui
 prevedono l'arresto obbligatorio, anche trascorsa la flagranza, dello
 straniero munito di  foglio  di  via  obbligatorio  che  si  discosti
 dall'itinerario  previsto,  con  una  non  ragionevole  disparita' di
 trattamento con gli autori di tutti gli altri reati per i quali -  ai
 sensi  dell'art.  380 del c.p.p. - l'arresto obbligatorio e' previsto
 solo quando sono colti nella flagranza di un  delitto  -  e  mai  una
 contravvenzione - punibile con la reclusione non inferiore nel minimo
 a cinque anni a superiore nel massimo a venti anni;
       b)  dello  stesso  art.  224,  primo  comma  -  con riferimento
 all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'arresto
 obbligatorio,  come specificato sub a), in violazione dei princi'pi e
 criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n.  32,
 della  legge  di  delega  del  16  febbraio  1987, n. 81, che prevede
 l'arresto obbbligatorio solo di chi e' colto nella  fragranza  di  un
 delitto  -  e mai di una contravvenzione - punibile con la reclusione
 non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni;
       c)   degli  stessi  artt.  224,  primno  comma,  e  152  -  con
 riferimento all'art. 3  della  Costituzione  -  nella  parte  in  cui
 prevedono  l'arresto obbligatorio per una contravvenzione punibile al
 massimo con sei mesi di arresto, senza tenere  conto  della  gravita'
 del fatto e della pericolosita' del soggetto, con una non ragionevole
 disparita' di trattamento con  gli  autori  di  delitti  piu'  gravi,
 punibili  con  una  pena  sino  a  19  anni,  11  mesi e 29 giorni di
 reclusione, per i quali - ai sensi dell'art. 381 del c.p.p. l'arresto
 e'  facoltativo e ad esso si puo' procedere "soltanto se la misura e'
 giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita'  del
 soggetto  desunta  dalla  sua  personalita'  o  dalle circostanze del
 fatto";
       d)  dell'art.  224,  primo  comma - con riferimento all'art. 76
 della  Costituzione  -  nella  parte   in   cui   prevede   l'arresto
 obbligatorio  descritto  sub  c),  in  violazione  degli artt. 6 e 2,
 direttiva n. 32, della  legge-delega  cit.  che  prevedono  l'arresto
 facoltativo  per  gli  autori  di  delitti  (e  mai  contravvenzioni)
 punibili con pena sino a 19 anni, 11 mesi e 29 giorni  di  reclusione
 "soltanto  se  la  misura  e'  giustificata  dalla  gravita'  o dalle
 circostanze del fatto o dalla pericolosita' del soggetto";
       e)  dell'art.  224,  comma secondo - con riferimento all'art. 3
 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'applicazione di una
 misura  coercitiva  ai  contravventori al foglio di via obbligatorio,
 con una non ragionevole disparita' di trattamento nei confornti degli
 autori  di  tutti  gli  altri reati per i quali l'art. 280 del c.p.p.
 prevede che dette misure "possono essere  applicate  solo  quando  si
 procede  per delitti (e mai per contravvenzioni) per i quali la legge
 stabilisce la pena dell'ergasotolo o della reclusione  superiore  nel
 massimo a tre anni";
       f)  dello  stesso  art.  224,  comma  secondo - con riferimento
 all'art.  76  della  Costituzione  -  nella  parte  in  cui   prevede
 l'applicabilita'  di  una  misura  coercitiva per una contravvenzione
 punibile al massimo con sei mesi  di  arresto,  in  violazione  della
 legge-delega  che  nell'art.  2,  direttiva  n.  59,  pone il divieto
 assoluto "di misure coercitive che limitano la liberta' personale  se
 il  reato  per  il  quale si procede e' punito con pena detentiva non
 superiore nel massimo a tre anni";
       g)  dell'art.  224,  comma secondo - con riferimento all'art. 3
 della Costituzione - nella parte in cui prevede ai contravventori  al
 foglio  di  via  obbligatorio l'applicazione di una misura coercitiva
 quando sussiste concreto pericolo di fuga, anche nel caso in  cui  il
 giudice ritenga che possa con la sentenza essere irrogata una pena di
 giorni  venti  di  arresto  con  il   beneficio   della   sospensione
 condizionale,  con  una non ragionevole disparita' di trattamento con
 gli autori di  qualsiasi  altro  delitto  per  i  quali  -  ai  sensi
 dell'art.  274, lettera b), del c.p.p. - il concreto pericolo di fuga
 giustifica l'applicazione della misura di coercizione solo  nel  caso
 in  cui  "il  giudice  ritenga  che  possa  essere  irrogata una pena
 superiore a due anni di reclusione";
       h)  dello  stesso  art.  224,  comma  secondo - con riferimento
 all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede, in  caso
 di  concreto  pericolo  di  fuga  dello  staniero  arrestato  per  la
 contravvenzione al foglio di via obbligatorio, l'applicazione di  una
 misura di coercizione anche se il giudice ritenga che con la sentenza
 possa essere irrogata una pena di giorni  venti  di  arresto  con  il
 beneficio  della  sospensione  condizionale, senza tenere conto della
 gravita'  del  fatto  e  della  pericolosita'  dello  straniero,   in
 violazione  dei princi'pi e dei criteri direttivi della legge-delega,
 predeterminati nell'art. 2, direttiva n.  59,  introducendo  in  tale
 modo  una  modifica  alla  precedente  normativa,  che  espressamente
 escludeva in questo caso il mantenimento  della  custodia  cautelare;
 modificata  che,  non  essendo  diretta  ad  uniformare la precedente
 legislazione  ai  criteri  direttivi  della  legge-delega  ma  -   al
 contrario  -  a  rendere  la  prima  maggiormente  difforme da questi
 ultimi, non e' in alcun modo riconducibile all'oggetto della delega;
    Sospense il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza,
 letta alle parti nell'udienza camerale, sia notificata al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata al Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Torino, nell'udienza camerale del 3 gennaio 1990.
                         Il giudice: PALMISANO

 90C0363