N. 156 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione- Regione Umbria- Entrate tributarie- Diritti di segreteria e
 di rogito- Competenza legislativa- Natura di tributi- Riserva di
 legge dello Stato- Determinazione tassativa- Violazione dei limiti
 dell'autonomia tributaria regionale - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989)
 
 (Cost., artt. 117 e 119).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 riapprovata il 6 novembre 1989 dal  Consiglio  regionale  dell'Umbria
 avente  per  oggetto:  "Diritti  di  segreteria sui contratti e sugli
 altri atti rogati o ricevuti in forma  pubblica  amministrativa  o  a
 mezzo  di  scrittura privata" promosso con ricorso del Presidente del
 Consiglio dei ministri, notificato il 25 novembre 1989, depositato in
 cancelleria  il  5  dicembre  successivo  ed  iscritto  al n. 101 del
 registro ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
 l'avv. Giovanni Tarantini per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 25 novembre 1989 il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata, dopo il
 rinvio governativo, il 6 novembre 1989,  recante  norme  in  tema  di
 "diritti  di  segreteria  sui  contratti  e sugli altri atti rogati o
 ricevuti in forma pubblica amministrativa  o  a  mezzo  di  scrittura
 privata".
    A  giudizio  del  ricorrente, avendo i diritti in questione natura
 fiscale, la legge impugnata si pone in contrasto con gli artt. 117  e
 119  della  Costituzione.  Le  regioni hanno autonomia finanziaria in
 forme e limiti che, in ordine all'autonomia  impositiva,  sono  stati
 precisati  dalla  legge  16  maggio 1970, n. 381. In attuazione della
 riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 Cost.,  la  legge
 n.  381  predetermina  in  maniera  analitica  e tassativa le entrate
 tributarie  delle  regioni,  alle  quali  non  spetta,  pertanto,  di
 istituirne di nuove.
    Non  giova  alla  legge impugnata l'avere strutturato i diritti di
 segreteria sulla falsariga degli omonimi proventi regolati  dall'art.
 40  della  legge  statale 8 giugno 1962, n. 604, atteso che di questa
 legge, concernente  i  diritti  di  segreteria  dei  comuni  e  delle
 province,  si  verrebbe a fare "applicazione" in situazioni diverse e
 non previste  tra  quelle  che  costituiscono  l'area  delle  entrate
 tributarie regionali.
    2.  -  Si e' costituita la Regione dell'Umbria, in persona del suo
 Presidente, domandando la reiezione del ricorso.
    Premesso  che l'art. 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11,
 consente alla Regione di stipulare in forma  pubblica  amministrativa
 "i  contratti  e  i  verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i
 quali occorre pubblicita' ed autenticita'",  istituendo  all'uopo  la
 figura dell'ufficiale rogante, la resistente osserva che con la legge
 impugnata si e' voluto recepire nell'ordinamento regionale lo  stesso
 sistema   gia'   vigente   nell'ordinamento  comunale  e  provinciale
 eliminando, in ossequio a un primo rilievo del Governo, la previsione
 -  pure  contenuta  nella  legge  n.  604  del 1962 per i comuni e le
 province - dell'attribuzione di una quota dei  diritti  di  rogito  a
 favore dell'ufficiale rogante.
    Si  osserva inoltre che, se in passato si e' discusso sulla natura
 tributaria o meno dei "diritti di  segreteria",  tale  dibattito  non
 puo'  trasferirsi  ai  "diritti di rogito", configurati dall'art. 41,
 ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come  corrispettivo
 di    una    prestazione    professionale    dell'ufficiale   rogante
 facoltativamente richiesta dagli interessati.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  promosso
 questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt.
 117  e  119  della  Costituzione,  della  legge della Regione Umbria,
 riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale, dopo il rinvio
 governativo,  il  6  novembre  1989,  la quale autorizza la Giunta ad
 applicare diritti  di  segreteria,  sugli  atti  stipulati  in  forma
 pubblica  amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a
 5 della tabella  D  allegata  alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,
 modificata  dal  d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge
 26 aprile 1983, n. 121,  e  nella  stessa  misura  prevista  da  tale
 tabella per i comuni e le province.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    La  questione  concerne la competenza legislativa della Regione ad
 attribuire all'amministrazione regionale il  potere  di  esigere  dai
 terzi   contraenti  i  cosiddetti  diritti  di  rogito  nel  caso  di
 stipulazione  di  atti  in  forma  pubblica  amministrativa   innanzi
 all'ufficiale  rogante,  ai  sensi  degli  artt.  39 e 40 della legge
 regionale 9 marzo 1979, n. 11.
    Ai  diritti  di segreteria, dei quali i diritti di rogito sono una
 figura, dovuti a fronte di un'attivita' compiuta  dall'ente  pubblico
 nello   svolgimento  delle  sue  funzioni  di  diritto  pubblico,  e'
 concordemente attribuita natura di  tributi.  Ne  consegue  che  essi
 cadono  nella  riserva  di  legge dello Stato stabilita dall'art. 119
 Cost. circa le forme e  i  limiti  dell'autonomia  finanziaria  delle
 regioni.
    Il primo e il secondo comma dell'art. 119 sono stati attuati dalla
 legge 16 maggio  1970,  n.  281,  che  ha  provveduto  a  determinare
 tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione
 dei tributi "propri" delle regioni. Tra questi non  sono  previsti  i
 diritti  di segreteria, e pertanto la legge impugnata eccede i limiti
 dell'autonomia tributaria della Regione fissati  dalla  citata  legge
 dello  Stato. E' appena il caso di aggiungere che non vale ad evitare
 la censura di incostituzionalita' la formula dell'art.  1,  la  quale
 prospetta   il   divisato   potere   impositivo  della  Regione  come
 "applicazione" dei diritti di segreteria previsti dalla legge statale
 n.  604  del 1962: formula contraddittoria perche', mentre l'esazione
 di tali diritti da parte dei comuni e delle province  e'  autorizzata
 da  una  legge dello Stato, l'esazione da parte della regione sarebbe
 autorizzata da una legge regionale fuori dai limiti di competenza del
 legislatore regionale.
    3.  -  La  difesa  della Regione contesta la natura tributaria dei
 diritti in oggetto con l'argomento che "trattasi di un  corrispettivo
 di    un    servizio   particolare   che   l'amministrazione   presta
 facoltativamente non iure imperii, potendo benissimo (la controparte)
 in  alternativa  ricorrere  all'opera  di un notaio". Va osservato in
 contrario che criterio distintivo della tassa, o piu' in generale del
 tributo,  dal  corrispettivo non e' il carattere necessario o cogente
 dell'attivita' del pubblico potere  per  la  quale  e'  richiesta  ai
 destinatari  una  prestazione  pecuniaria,  bensi'  il  carattere  di
 funzione  pubblica.  Tale  carattere,  che  e'  indice  necessario  e
 sufficiente   di   riconoscibilita'   della   tassa,   ha  certamente
 l'attivita' dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in
 forma pubblica amministrativa.
    Non  si  puo' dire che l'ufficiale rogante interviene in virtu' di
 un incarico professionale conferitogli intuitu  personae.  L'incarico
 non    potrebbe    essere    conferito    che    dalla    controparte
 dell'amministrazione,  mentre  e'  vero  che  la   stipulazione   del
 contratto  in  forma  pubblica  amministrativa  avviene dietro invito
 dell'amministrazione,  salva  all'altro  contraente  la  facolta'  di
 declinare  l'invito  e  chiedere  che  l'atto  sia,  a proprie spese,
 ricevuto da un notaio.
    Nessuna  indicazione  contraria puo' trarsi, infine, dall'art. 41,
 ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n.  312,  che  qualifica  i
 diritti  di rogito come "proventi". Il termine "provento" e' neutro e
 si adatta anche a indicare il gettito di un tributo correlato  a  una
 specifica attivita' della pubblica amministrazione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre  1989,
 concernente:  "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti
 rogati o ricevuti in forma  pubblica  amministrativa  o  a  mezzo  di
 scrittura privata".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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