N. 157 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione- Regione Piemonte- Opere pubbliche per le esigenze dei
 mondiali di calcio- Ricorso a procedure abbreviate invasive delle
 competenze comunali e provinciali- Illegittima estensione a tutto il
 territorio  regionale - Violazione della legge statale in materia -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989)
 
 (Cost., artt. 117 e 128).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 riapprovata il 5 ottobre 1989 dal Consiglio regionale  del  Piemonte,
 avente   per   oggetto:   "Norme   a  sostegno  della  promozione  ed
 incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali
 di  calcio  1990",  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  notificato  il  24  ottobre   1989,   depositato   in
 cancelleria  il  2  novembre  successivo  ed  iscritto  al  n. 90 del
 registro ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
 l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
     1.  - Con ricorso notificato il 24 ottobre 1989 il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale,  per  violazione  degli  artt.  117  e 128 Cost., nei
 confronti della  legge  della  Regione  Piemonte,  riapprovata  il  5
 ottobre   1989,   recante   "Norme  a  sostegno  della  promozione  e
 incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali
 di  calcio 1990". Con tale legge la Regione, al fine di promuovere lo
 sviluppo  e  la  qualificazione  della  ricettivita'   turistica   in
 relazione  alle  esigenze connesse allo svolgimento dei campionati di
 calcio del 1990, ha inteso stabilire una procedura  speciale  per  la
 presentazione  e  l'approvazione di progetti edilizi finalizzati alla
 costruzione di nuove strutture od al recupero ed al miglioramento  di
 quelle  dismesse  o  in  esercizio.  A  tal  fine  si prevede che sui
 progetti   presentati   dai    soggetti    interessati    i    Comuni
 territorialmente  competenti  esprimano  il  proprio  parere motivato
 sulla carenza in atto delle  strutture  esistenti,  sulla  necessita'
 delle  progettate  iniziative  in relazione alle esigenze di politica
 turistica, nonche' sulla congruita'  urbanistica  dell'area  indicata
 anche  se  difforme  dalle  prescrizioni  dello strumento urbanistico
 generale e delle norme regolamentari (art. 3). La  Giunta  regionale,
 ricevuti  i  pareri comunali e valutata la rispondenza dei progetti a
 determinati requisiti di ammissibilita', autorizza i progetti  stessi
 con   provvedimento   motivato  idoneo  a  costituire  variante  agli
 strumenti  urbanistici  vigenti,  deroga  ai   regolamenti   edilizi,
 esenzione  dall'obbligo di inserimento nei piani particolareggiati di
 attuazione, autorizzazione alla rimozione dei vincoli  di  competenza
 regionale  (artt.  4 e 5). In conseguenza dell'approvazione regionale
 il Sindaco e' quindi tenuto al rilascio  della  concessione  edilizia
 entro  il termine di trenta giorni, venendo a operare, in difetto, le
 regole del silenzio-assenso (art. 6).
    Secondo   la   Presidenza   del   Consiglio,   questa   disciplina
 risulterebbe,  in  primo  luogo,  viziata  nel  suo   complesso   per
 violazione   dell'art.   117   Cost.,  con  riferimento  ai  principi
 desumibili dal decreto-legge 4  novembre  1988,  n.  465,  convertito
 nella   legge  30  dicembre  1988,  n.  556,  avente  ad  oggetto  la
 realizzazione di strutture turistiche, ricettive  e  tecnologiche  in
 vista  dei  campionati  di calcio del 1990. Ad avviso del ricorrente,
 infatti, la legge impugnata,  derogando  ai  principi  fissati  nella
 suddetta  disciplina  statale,  estenderebbe illegittimament e la sua
 area di operativita', da un  lato,  alle  iniziative  edilizie  anche
 private dirette allo sviluppo degli impianti turistici, anziche' alla
 sola realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico;
 dall'altro,  all'intero  territorio  regionale,  anziche'  alla  sole
 localita' interessate alle manifestazioni sportive.
    In   altri   termini,   la   "concentrazione"   di   fasi  e  atti
 procedimentali delineata  dalla  richiamata  normativa  nazionale  in
 deroga  alla  ordinaria distribuzione delle competenze amministrative
 troverebbe giustificazione nel  carattere  pubblico  delle  opere  in
 esame, mentre non potrebbe estendersi alla realizzazione di strutture
 private, tanto piu' ove questa non risulti limitata alle  sole  parti
 del  territorio  regionale  direttamente coinvolte nei campionati del
 '90.
    In  secondo  luogo  -  sempre  ad avviso del ricorrente - la legge
 impugnata risulterebbe viziata in alcune sue parti (art.  5,  secondo
 comma, ed art. 6, primo e secondo comma) per violazione dell'art. 128
 Cost. e dell'art. 2 d.P.R. n. 616 del 1977, venendo a sottrarre  agli
 organi  comunali,  che  ne  sono i naturali attributari, competenze e
 poteri  in  materia  urbanistica   ed   edilizia,   per   trasferirli
 sostanzialmente  alla Giunta regionale, la cui delibera finirebbe per
 ridurre una potesta' decisionale, propria degli enti locali, al rango
 di   semplice   funzione   propositiva   o   d'impulso   per   altrui
 determinazioni. Anche in questo caso la deroga ai  principi  generali
 della  disciplina  urbanistica  ed  edilizia non sarebbe giustificata
 dalla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  non  potrebbe   quindi
 ricondursi  alla  ratio  ispiratrice  di  speciali  norme  statali in
 materia (come l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1), che comunque
 lascerebbero intatti i poteri decisionali del Comune.
    2. - La Regione Piemonte si e' costituita in giudizio per chiedere
 il rigetto del ricorso.
    Riguardo  alla  prima  censura la resistente rileva che, attenendo
 alla  competenza  regionale   la   materia   "turismo   e   industria
 alberghiera",  lo  Stato  non potrebbe rivendicare un monopolio sulle
 forme di semplificazione ed accelerazione delle procedure relative  a
 tali  settori. Inoltre la lamentata carenza di rilevanza pubblica nei
 progetti da realizzare involgerebbe una  mera  questione  di  merito,
 oltre  tutto  destituita  di fondamento, in quanto il requisito della
 rilevanza pubblica, in collegamento con  le  manifestazioni  sportive
 del  1990,  sarebbe  imposto dalla legge e dovrebbe essere verificato
 nella sua applicazione in sede  amministrativa,  anche  con  riguardo
 alla localizzazione territoriale degli interventi.
    Quanto   alla   seconda   censura,  riferita  alla  lesione  delle
 competenze comunali nelle materie dell'urbanistica  e  dell'edilizia,
 la  resistente,  oltre  a  richiamare le competenze regionali in tali
 materie, sottolinea che in base alla legge in esame gli  enti  locali
 partecipano  in "maniera autonoma e rilevante alla fase istruttoria e
 deliberativa,   essendo   l'intervento   della   Regione    meramente
 propulsivo"  e che in ogni caso la normativa impugnata va considerata
 del  tutto  eccezionale,  in  ragione  dell'urgenza   di   realizzare
 interventi che risulterebbero impossibili con le procedure normali.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri impugna la legge
 della Regione Piemonte,  approvata  in  seconda  deliberazione  il  5
 ottobre   1989,   recante   "Norme  a  sostegno  della  promozione  e
 incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali
 di calcio 1990".
    Tale legge ha inteso regolare un procedimento speciale - in deroga
 alla vigente disciplina urbanistica - per l'approvazione di  progetti
 edilizi  relativi  a strutture turistiche ed alberghiere, destinate a
 far  fronte  alle  esigenze   di   ricettivita'   determinate   dallo
 svolgimento  dei  campionati  mondiali di calcio del 1990. Con questo
 procedimento  si  prevede,  in  particolare,  la  presentazione   dei
 progetti  in  questione  al  Comune  competente  per  territorio, che
 esprime al riguardo un parere motivato (artt. 2 e 3);  l'approvazione
 degli   stessi   progetti   da  parte  della  Giunta  regionale,  con
 provvedimento  in  grado  di  costituire  variante   agli   strumenti
 urbanistici,  deroga  ai  regolamenti  edilizi  vigenti  ed esenzione
 dall'obbligo di inserimento nei piani particolareggiati di attuazione
 (artt.  4 e 5); il conseguente rilascio della concessione edilizia da
 parte del Sindaco, con la formazione del silenzio-assenso qualora  lo
 stesso  non provveda nei termini brevi previsti dalla legge (art. 6).
    I   motivi   di  censura  prospettati  dal  ricorrente  concernono
 l'asserita violazione: a)  dell'art.  117  Cost.,  prospettandosi  un
 contrasto  tra  la  disciplina  in esame ed i principi desumibili dal
 decreto-legge 4  novembre  1988,  n.  465,  convertito  in  legge  30
 dicembre  1988,  n.  556  (Misure  urgenti  e  straordinarie  per  la
 realizzazione di strutture  turistiche,  ricettive  e  tecnologiche),
 principi che consentirebbero, in relazione ai campionati mondiali del
 1990, il ricorso a procedure abbreviate solo in vista del  compimento
 di  opere  pubbliche o d'interesse pubblico (e non anche di attivita'
 edilizie di natura privata) e limitatamente  alle  aree  direttamente
 interessate  ai  detti  campionati  (e non con riferimento all'intero
 territorio regionale); b) dell'art.  128 Cost.,  anche  in  relazione
 all'art.  2  del  d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616, dal momento che la
 disciplina  in  esame  verrebbe  a  ledere  la  sfera  dell'autonomia
 comunale,  sottraendo  indebitamente  competenze  affidate  ai Comuni
 dalla legislazione statale in materia urbanistica ed edilizia.
    2.  -  Il  primo  motivo  di  ricorso, riferito alla legge nel suo
 complesso, non risulta fondato. Dalla legislazione statale richiamata
 non   appare,   infatti,  possibile  desumere  principi  fondamentali
 suscettibili di  vincolare  la  legislazione  regionale  nei  termini
 indicati dal ricorrente.
    A  questo  proposito  -  prescindendo da ogni considerazione sulla
 difficolta'  di  estrarre  principi  di  carattere  generale  da  una
 disciplina  eccezionale  posta  in  via  di urgenza - va innanzitutto
 rilevato che il decreto-legge n. 465 del 1988 (convertito nella legge
 n.  556  del  1988)  ha  fondamentalmente  regolato  talune  forme di
 finanziamento agevolato da parte dello Stato a favore anche  (ma  non
 esclusivamente)  di iniziative volte al potenziamento delle strutture
 turistiche e ricettive utilizzabili  per  i  campionati  mondiali  di
 calcio  del  1990,  mentre  la  legge  regionale  impugnata ha inteso
 disciplinare,  in  relazione  allo  stesso  evento,  un  procedimento
 speciale  ed  abbreviato  per  l'approvazione di progetti finalizzati
 allo sviluppo della ricettivita' e per il conseguente rilascio  delle
 concessioni  edilizie.  A  parte la comune occasione (svolgimento dei
 campionati mondiali di calcio) ed il  fine  parzialmente  coincidente
 delle attivita' regolate (potenziamento delle strutture turistiche ed
 alberghiere), la disciplina statale che si assume violata e la  legge
 regionale  di  cui  e'  causa operano, dunque, su piani diversi e con
 riferimento ad oggetti  ben  differenziati:  di  talche'  non  appare
 possibile  desumere  dalla  prima  principi  generali suscettibili di
 valere come limiti nei confronti della seconda.
    Ma  anche  al di la' di tale rilievo preliminare, da nessuna norma
 del decreto-legge n. 465, cosi' come convertito nella legge  n.  556,
 risulta possibile desumere un vincolo relativo alla necessaria natura
 pubblica delle opere da realizzare nel quadro della nuova  disciplina
 (tanto  piu' ove si consideri che il quinto comma dell'art. 2 di tale
 decreto-legge, dove si qualificavano di pubblica utilita' le opere in
 questione, e' stato soppresso in sede di conversione). Ne' un vincolo
 di tal genere puo' farsi discendere dal successivo  decreto-legge  1Œ
 aprile  1989,  n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205
 (Interventi infrastrutturali nelle aree  interessate  dai  campionati
 mondiali  di  calcio del 1990), dove, lungi dal formulare principi di
 carattere  generale,  si  fa  solo  richiamo  all'esecuzione  di  ben
 individuate opere pubbliche, specificamente elencate in allegato alla
 legge.
    La  disciplina  espressa  dal  decreto-legge  n.465  non consente,
 d'altro canto, neppure di desumere l'ulteriore vincolo  fatto  valere
 dal  ricorrente,  relativo  alla  localizzazione  delle  strutture da
 realizzare nelle sole aree  direttamente  interessate  ai  campionati
 mondiali  del  1990:  tale disciplina enuncia, infatti, genericamente
 l'esigenza di potenziare le  strutture  turistiche  e  recettive  del
 paese  in  coincidenza  con  lo  svolgimento  dei  campionati, ma non
 condiziona  questa  finalita'  alla  individuazione  di   determinate
 localita'  con  esclusione  di  altre  (cfr.  art. 1, primo e secondo
 comma).
    Sotto  i profili richiamati con riferimento all'art. 117 Cost., la
 legge impugnata appare, dunque, immune dai vizi di  costituzionalita'
 contestati.
    3. - E' invece da accogliere il secondo motivo di ricorso, fondato
 sulla violazione dell'art. 128 Cost., in relazione all'art. 2  d.P.R.
 n.  616  del  1977, dove il precetto costituzionale riceve attuazione
 con particolare riguardo  alla  salvaguardia  delle  competenze  gia'
 spettanti   ai   Comuni   ed  alle  Province  in  base  a  precedenti
 disposizioni della legislazione statale.
    La   legge  regionale  impugnata  si  impernia  sull'accelerazione
 dell'iter previsto dall'ordinaria  disciplina  urbanistica,  ai  fini
 dell'approvazione  di  determinati progetti edilizi e del conseguente
 rilascio delle  concessioni.  Tale  finalita'  -  come  abbiamo  gia'
 ricordato  -  viene perseguita mediante un procedimento in cui: a) il
 Comune esprime un parere motivato sulle domande avanzate dai soggetti
 interessati  all'edificazione, parere che viene trasmesso alla Giunta
 regionale; b) la Giunta regionale,  valutato  il  parere  comunale  e
 l'esistenza  delle  condizioni di ammissibilita' fissate dalla legge,
 approva i progetti edilizi; c) l'approvazione  regionale  costituisce
 variante  agli strumenti urbanistici e deroga ai regolamenti comunali
 vigenti, nonche' esenzione  dall'obbligo  di  inserimento  nei  piani
 particolareggiati di attuazione e rimozione dei vincoli di competenza
 regionale; d) il Sindaco, in seguito all'approvazione  regionale,  e'
 tenuto  al rilascio della concessione edilizia, operando, in difetto,
 l'istituto del silenzio-assenso.
    Ora,  e'  evidente  che  la  scelta  della  Regione  di  snellire,
 attraverso la propria  legislazione,  le  procedure  di  rilascio  di
 determinate  concessioni edilizie, in considerazione della necessita'
 di assicurare in tempi brevi (e cioe'  per  l'inizio  dei  campionati
 mondiali)  il miglioramento delle strutture turistiche e alberghiere,
 puo' essere di per se' ben giustificata e non censurabile: ma  questo
 pur  sempre  a condizione che il procedimento a tal fine adottato non
 sia tale da risolversi anche nella sottrazione di competenze affidate
 ai Comuni dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n.
 616 del 1977.
    La  disciplina  contestata viola, peraltro, tale condizione quanto
 meno sotto due profili diversi: in primo luogo, con riferimento  alle
 competenze del Consiglio comunale in tema di varianti degli strumenti
 urbanistici (artt. 10, ultimo comma, e 16,  ultimo  comma,  legge  17
 agosto  1942  n.  1150) e di deroghe ai regolamenti edilizi (art. 16,
 secondo comma, legge 6 agosto 1967 n. 765), dal momento che l'art. 5,
 secondo   comma,   della   legge  in  esame  conferisce  all'atto  di
 approvazione dei progetti da parte della Giunta  regionale  l'effetto
 di  variante  agli  strumenti  urbanistici e di deroga ai regolamenti
 edilizi,  senza  la  necessita'  di  ulteriori,  autonomi  interventi
 deliberativi  dell'organo  comunale  (che  potrebbe, tra l'altro, non
 avere formulato alcuna richiesta di variante  o  di  deroga  all'atto
 della  formulazione del parere sul progetto); in secondo luogo - e in
 termini ancora piu' netti - con riferimento al  potere  spettante  al
 Sindaco  di rilascio della concessione edilizia (artt. 1 e 4 legge 28
 gennaio 1977 n. 10), potere che l'art. 6, primo  comma,  della  legge
 impugnata  viene  a  declassare  in una mera attivita' esecutiva, dal
 momento  che,  ai  sensi  di  tale  disposizione,  il  Sindaco  "deve
 procedere  al  rilascio  della  concessione  edilizia  per i progetti
 approvati dalla Regione entro e non oltre trenta giorni", operando in
 difetto il silenzio-assenso.
    Ma,  anche  al  di  la'  di  tali  specifiche lesioni, e' l'intero
 procedimento tracciato dalla legge impugnata che si presenta tale  da
 alterare profondamente l'ordine delle competenze tra Regione e Comuni
 delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica  e  fatto
 salvo  dall'art.  2  del  d.P.R.  n.  616  del  1977. Attraverso tale
 procedimento, tutti i poteri decisionali spettanti  in  tale  materia
 agli  organi comunali vengono, infatti, nella sostanza trasformati in
 semplici  poteri  consultivi  e  di  proposta  o  in  mere  attivita'
 esecutive, mentre la Regione, con l'approvazione dei progetti, assume
 in proprio l'esercizio di una competenza  di  natura  provvedimentale
 attinente   alla   sfera   edilizia   che   esula  dall'ambito  delle
 attribuzioni piu' generali, relative  alla  disciplina  dell'uso  del
 territorio,  affidate  alla  stessa  Regione dagli artt. 80 e ss. del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
    La  censura  in  esame  -  per quanto specificamente riferita alle
 disposizioni contenute negli artt. 5, secondo  comma  e  6,  primo  e
 secondo  comma  -  viene,  dunque,  a colpire l'intero impianto della
 legge regionale, stante  la  connessione  tra  le  diverse  fasi  del
 procedimento  ivi previste, tutte preordinate al rilascio, in termini
 abbreviati, delle concessioni edilizie relative ai  progetti  assunti
 ad oggetto della stessa disciplina.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989 e recante  "Norme  a  sostegno
 della  promozione  ed  incentivazione della ricettivita' turistica in
 occasione dei mondiali di calcio 1990".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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