N. 159 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica- Regione Abruzzo- Portatori di handicaps- Iniziative
 assistenziali- Procedure e finanziamento- Contrazione di mutui-
 Consentito l'impiego dei prestiti solo per spese di investimento-
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Abruzzo approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata  il
 14 novembre 1989)
 
 (Cost., art. 119).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il  14  novembre  1989  dal
 Consiglio  regionale  dell'Abruzzo  avente  per  oggetto  "Interventi
 promozionali per il potenziamento dei servizi  socio-assistenziali  a
 favore dei cittadini portatori di handicaps" promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre  1989
 e  depositato  in  cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 105
 del registro ricorsi 1989;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
   Con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
 al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, e' stata  impugnata
 la  legge  della  Regione  approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata,
 dopo il rinvio  del  Governo,  il  14  novembre  successivo,  recante
 "Interventi   promozionali   per   il   potenziamento   dei   servizi
 socio-assistenziali a favore dei cittadini  portatori  di  handicaps,
 per  violazione  dell'art.  119  Cost.  e in relazione agli artt. 10,
 legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.
    Con  la  legge  impugnata viene concesso un contributo alle Unita'
 locali socio-sanitarie per  il  potenziamento  e  l'integrazione  dei
 servizi a favore dei portatori di handicaps. E a copertura dell'onere
 finanziario, valutato per il 1989 in lire  1.500  milioni,  l'art.  5
 prevede  la  riduzione,  per un corrispondente ammontare, della somma
 iscritta in entrata per lo stesso esercizio.
    Da  qui  il  rilievo  del  Governo  secondo  cui "il citato art.5,
 prevedendo la copertura di una  spesa  di  natura  corrente  mediante
 l'utilizzo  di  risorse  (Cap.324000)  del Fondo globale, interamente
 alimentato  con  parte  delle  disponibilita'  derivanti  dal   mutuo
 autorizzato  con  la legge di bilancio 1989, si pone in contrasto col
 principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970
 n. 281".
    Risulterebbe  violato, infatti, il precetto secondo cui le Regioni
 possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere
 a  "spese di investimento", tra le quali non e' suscettibile d'essere
 classificata quella dell'impugnata norma regionale,  della  quale  si
 chiede, pertanto, dichiarazione d'illegittimita' costituzionale.
                         Considerato in diritto
   1.1  -  Con  la  legge  oggetto  d'esame la Regione Abruzzo intende
 provvedere  a  talune  iniziative  assistenziali  nei  confronti   di
 portatori  di  handicaps (art. 1), prescrivendo le relative procedure
 (artt. da  2  a  4);  si  sopperisce  all'onere  di  spesa  (art.  5)
 attingendo a un fondo globale di bilancio alimentato col ricavo della
 contrazione di mutui.
    1.2  -  Il  ricorrente  oppone  essersi  violato,  in tal modo, il
 precetto contenuto nell'art. 119, primo comma,  Cost.,  la'  dove  e'
 disposto  che  l'autonomia  finanziaria  regionale  e' operante nelle
 forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E dei cespiti
 d'entrata  ottenuti  da  prestiti resta consentito l'impiego solo per
 spese d'investimento (oltreche' per  l'assunzione  di  partecipazioni
 finanziarie): art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
    2. - La censura e' fondata.
    Va  chiarito che il disposto dell'anzidetto art.10, confermato per
 effetto dell'art. 22 della legge 11  maggio  1976,  n.  335  (recante
 principi  fondamentali  per  il  bilancio  e  la  contabilita'  delle
 regioni),  e'  ispirato  ad  un  ovvio  criterio,  inteso  questo   a
 circoscrivere l'utilizzazione dell'indebitamento pubblico a politiche
 d'investimento, all'incremento, cioe', dello sviluppo delle  economie
 locali coordinate con quella nazionale.
    Ne'  la  Corte  ha  ravvisato  lesive  della autonomia finanziaria
 regionale  -  esigenza  indefettibile  per  la   esplicazione   delle
 necessarie  funzioni  istituzionali  -  quei  contesti di norme dello
 Stato che siano volte a disciplinare con coerenza ed  organicita'  le
 erogazioni di bilancio, senza cioe' incidere sulle scelte sostanziali
 di competenza (cfr. sentenza n. 535 del 1989).
    Orbene,  con la legge in esame e' disposta, con prelievo da mutui,
 l'erogazione  di  una  spesa  che,  diretta  com'e'  a   "potenziare,
 coordinare  ed integrare i servizi", si prospetta di natura corrente:
 sono rimasti violati, pertanto, i contenuti degli enunciati  principi
 imposti,  per  la  ragione  che  li  muove, nell'interesse eminente e
 generale delle collettivita' utenti.
    3.   -  Con  la  conseguente  declaratoria  di  illegittimita'  va
 confermato, peraltro, che i valori sostanziali  in  gioco  (volti  al
 sostegno  di  soggetti  che  sono  espressione  delle garanzie di cui
 all'art. 3, secondo comma, e 32, primo comma  Cost.)  impegnano,  non
 potendo  evidentemente la norma avere vita priva della sua copertura,
 a ritrovare una corretta allocazione di  bilancio,  tale  da  rendere
 operanti  compiti alla cui attuazione le Istituzioni della Repubblica
 sono comunque tenute (cfr. sentenza n. 50 del 1990).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo "Interventi promozionali per  il  potenziamento  dei  servizi
 socio-assistenziali  a  favore dei cittadini portatori di handicaps",
 approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata  il
 14 novembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0372