N. 160 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza- Regione Sicilia- I.N.A.I.L.- Servizio di
 vigilanza venatoria- Obbligo di assicurazione- Presunta
 insussistenza- Irrazionalita'- Illegittimita' costituzionale
 
 (Legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37)
 
 (Cost., artt. 3, 38 e 116 e Stat. spec. reg. Sicilia, art. 17, lett.
 f).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 53, quinto
 comma, della legge  della  Regione  Sicilia  30  marzo  1981,  n.  37
 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna
 e per la regolamentazione  dell'esercizio  venatorio),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4  luglio  1989  dal  Pretore di Agrigento nel
 procedimento civile vertente tra l'Assessorato Agricoltura e  Foreste
 della Regione Sicilia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Uditi  l'avv.  Carlo  Monaco  per  l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
 Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso del 17 giugno 1983, l'Assessorato Agricoltura e
 Foreste  della  Regione  Sicilia  proponeva  opposizione  al  decreto
 ingiuntivo  emesso dal Pretore di Agrigento in favore dell'I.N.A.I.L.
 per  omesso  pagamento  dei  contributi  assicurativi,  penalita'  ed
 accessori   dovuti   per   l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
 infortuni per gli agenti venatori regionali per il periodo 1979-1983.
    L'opponente,  tra  l'altro, deduceva di non dovere nulla in quanto
 l'art. 53 della legge regionale 30 marzo  1981,  n.  37,  applicabile
 retroattivamente  per  il  suo  contenuto interpretativo, non prevede
 l'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.  per gli agenti venatori.
    Il  Pretore,  su  eccezione  dell'I.N.A.I.L.,  con ordinanza del 4
 luglio 1989, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
 della  predetta  disposizione  in  riferimento agli artt. 116, 3 e 38
 della Costituzione, nonche' all'art. 17, lett. f, dello Statuto della
 Regione Sicilia.
    Ha premesso che, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
 sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni  tutti
 i datori di lavoro, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupino
 personale nelle attivita' di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R.,  tra
 le  quali e' previsto (n. 24) il servizio di vigilanza privata, anche
 se prestato  da  guardie  giurate  addette  alla  sorveglianza  delle
 riserve di caccia e pesca.
    Ha  osservato, poi, che la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 17,
 lett. f, dello Statuto, ha attribuzioni in  materia  di  legislazione
 sociale con il limite della osservanza dei "minimi" posti dalle leggi
 dello Stato e dei principi generali da esse posti.
    La   potesta'   normativa   regionale,   soltanto   concorrente  e
 specificamente limitata, non consente l'esclusione dall'assicurazione
 per gli infortuni di una categoria di lavoratori che la legge statale
 comprende (contrasto con l'art. 116 della Costituzione).
    Inoltre,  risultano  violati l'art. 3 della Costituzione in quanto
 si  discriminano  irrazionalmente  gli  agenti   venatori   regionali
 siciliani  rispetto  a  quelli  delle  altre  regioni o di altri enti
 pubblici o dipendenti da privati,  regolarmente  assicurati,  nonche'
 l'art.  38  della Costituzione perche' una categoria di lavoratori e'
 privata dei mezzi di  vita  in  caso  di  infortunio  o  di  malattia
 professionale.
    Il  giudice  a  quo  ha, poi, ritenuto la questione, oltre che non
 manifestamente infondata, anche rilevante.
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  si  e' costituito
 l'I.N.A.I.L. che ha  concluso  per  la  fondatezza  della  questione,
 richiamando le argomentazioni svolte dal giudice remittente.
    4.  -  E'  intervenuta  anche l'Avvocatura Generale dello Stato in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,  osservando
 che  la normativa vigente, per costante giurisprudenza della Corte di
 cassazione,   e'   interpretata   nel   senso   della   insussistenza
 dell'obbligo  dell'assicurazione  presso  l'I.N.A.I.L.  degli  agenti
 venatori siciliani, in quanto essi  svolgono  non  tanto  compiti  di
 vigilanza  e  di  custodia  di beni appartenenti alla Regione, quanto
 mansioni  di  polizia  venatoria  in  adempimento   delle   finalita'
 istituzionali  dell'ente immediatamente interessanti la collettivita'
 stanziale.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di  Agrigento  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 53, quinto comma, della legge della  Regione
 Sicilia    30    marzo   1981,   n.   37,   che   esclude   l'obbligo
 dell'assicurazione  presso  l'I.N.A.I.L  per  gli   agenti   venatori
 regionali, perche' risulterebbero violati:
       a)gli artt. 116 della Costituzione e 17, lett. f, dello Statuto
 regionale, superandosi i limiti ivi  posti  alla  potesta'  normativa
 regionale nella materia di cui trattasi;
       b)  l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparita' di
 trattamento che si verifica fra  i  detti  lavoratori  e  quelli  che
 svolgono  analoghe  mansioni  presso  altre regioni o enti pubblici o
 privati e sono obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.;
       c) l'art. 38 della Costituzione perche' la censurata esclusione
 priva i lavoratori interessati di adeguati mezzi  di  sussistenza  in
 caso di infortunio o malattia professionale.
    2. - La questione e' fondata.
    Il   d.P.R.   30   giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  per  le
 assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e   le   malattie
 professionali)  prevede  l'obbligo  dei  datori di lavoro, siano essi
 privati, Stato o enti pubblici, di assicurare  contro  gli  infortuni
 sul   lavoro,  presso  un  apposito  Istituto  (I.N.A.I.L.),  i  loro
 dipendenti  allorche'  essi,  a  prescindere   dalla   qualificazione
 giuridica  del loro rapporto, svolgano attivita' lavorative nel corso
 delle quali siano soggetti al rischio di infortunio.
    Tra  le  attivita'  a  rischio,  per  le  quali sussiste l'obbligo
 suddetto, l'art. 1, n. 24, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede
 il  servizio  di  vigilanza delle riserve di caccia, il quale importa
 sorveglianza e custodia degli ambienti e degli animali  che  in  essi
 vivono.
    Ora,  non si dubita che gli agenti venatori della Regione Sicilia,
 secondo la stessa previsione normativa (art. 53 della legge regionale
 n.  37  del 1981), hanno il compito della vigilanza venatoria e della
 tutela della fauna nonche' degli  ambienti  naturali  nel  territorio
 regionale  e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone
 di ripopolamento e delle oasi.
    Trattasi,  quindi,  certamente  di attivita' nel corso delle quali
 gli agenti possono correre rischi di infortuni.
    Pertanto,   la   norma   censurata,   che   prevede   l'esclusione
 dall'assicurazione obbligatoria antinfortunistica dei suddetti agenti
 e,  quindi,  li  priva  di  adeguati mezzi di vita nel caso in cui un
 infortunio abbia effettivamente a verificarsi, importa violazione del
 precetto  di  cui  all'art.  38,  secondo  comma, della Costituzione:
 questo, infatti, dispone che i lavoratori hanno diritto a  che  siano
 preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel
 caso, tra gli altri eventi dannosi, anche di infortunio.
    Va,  quindi,  emessa declaratoria di illegittimita' costituzionale
 della disposizione in esame, restando assorbite le altre  ragioni  di
 censura relativamente ad essa dedotte (violazione degli artt. 3 e 116
 della Costituzione nonche' dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della
 Regione Sicilia).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  53,  quinto
 comma, della legge  della  Regione  Sicilia  30  marzo  1981,  n.  37
 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna
 e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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