N. 161 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico- Regione Sardegna- Inquadramento nel ruolo unico
 regionale di ex dipendenti pubblici di diversa provenienza- Personale
 comandato- Passaggio a fascia funzionale superiore- Elusione della
 regola del pubblico concorso - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, artt. 1,  2,
 3, 4 e 6).
 
 (Cost., artt. 51, primo comma e 97, terzo comma; L. 29 marzo 1983, n.
 93, artt. 17, primo comma e 20, primo comma, in relaz. art. 3 Stat.
 spec. Sardegna).
 
 Impiego pubblico- Regione Sardegna- Inquadramento nel ruolo unico
 regionale di ex dipendenti pubblici di diversa provenienza- Personale
 di enti regionali strumentali distaccato presso i comitati di
 controllo- Rispetto del principio di selezione sia pure senza
 garanzie del pubblico concorso- Non fondatezza
 
 Legge reg. Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, art. 5)
 
 (Cost., artt. 51, primo comma e 97, terzo comma; L. 29 marzo 1983, n.
 93, artt. 17, primo comma e 20, primo comma, in relaz. art. 3 Stat.
 spec. Sardegna).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 riapprovata il 6 dicembre 1989 dal Consiglio regionale della Sardegna
 avente  per  oggetto:  "Inquadramento  nel  ruolo  unico regionale di
 personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli
 enti  locali"  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 21 dicembre 1989, depositato in cancelleria il
 29 successivo ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 1989.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
 l'avv. Sergio Panunzio per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 21 dicembre 1989 il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha
 impugnato la delibera del Consiglio regionale della Sardegna, in data
 6 dicembre 1989, con la quale e' stata riapprovata,  dopo  il  rinvio
 governativo,  la  legge  regionale  recante  "Inquadramento nel ruolo
 unico regionale  di  personale  in  servizio  presso  i  comitati  di
 controllo  sugli  atti  degli  enti  locali".  Previo  aumento  delle
 dotazioni organiche, il provvedimento favorisce  "il  passaggio  alla
 Regione,  ai  fini  dell'inquadramento  nel ruolo unico regionale" di
 personale di amministrazioni statali o di enti pubblici  regionali  o
 subregionali comandato (ai sensi delle leggi regionali n. 20 del 1985
 e n. 46 del 1988) o distaccato (ai sensi  dell'art.  28  della  legge
 regionale  n.  51 del 1978) presso i Comitati di controllo sugli atti
 degli enti locali.
    Secondo il ricorrente, poiche' e' da escludere una continuita' tra
 gli attuali rapporti di pubblico impiego con  lo  Stato  o  gli  enti
 pubblici  di appartenenza e i costituendi rapporti con la Regione, il
 provvedimento  impugnato  disciplina  casi  di  accesso  al  pubblico
 impiego senza concorso, violando il principio sancito dagli artt. 51,
 primo comma, e  97,  terzo  comma,  della  Costituzione,  e  ribadito
 nell'art.  20  della legge-quadro nel pubblico impiego 29 marzo 1983,
 n. 93, con la quale deve armonizzarsi  la  legislazione  regionale  a
 norma dell'art. 3 dello statuto sardo.
    Per  giunta  e'  previsto  il  passaggio  automatico del personale
 comandato a una qualifica funzionale superiore a quella spettante: il
 che,  da  un  lato,  aggrava  la violazione della regola del pubblico
 concorso, dall'altro contrasta  anche  col  principio  dell'art.  17,
 primo  comma,  della  citata  legge-quadro,  il  quale  esclude che i
 passaggi di qualifica possano raffigurarsi  come  gradi  di  un'unica
 carriera, cioe' promozioni anziche' accesso a un nuovo impiego.
    2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Sardegna concludendo
 per l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.
    Sul  primo  punto  si  eccepisce che il ricorso sarebbe ictu oculi
 inammissibile nella parte relativa al personale distaccato, in quanto
 l'atto  di  rinvio  della legge, in data 15 giugno 1989, si riferisce
 soltanto al personale comandato; in ordine a  quest'ultimo  sarebbero
 pure inammissibili, non trovando riscontro nel detto atto, le censure
 relative a pretese violazioni degli artt. 17 e 20 della legge-quadro.
    Nel  merito  la Regione rileva che il principio costituzionale del
 pubblico concorso non  e'  assoluto,  e  comunque  riguarda  solo  le
 assunzioni  di  personale,  non  le  procedure  relative  a  pubblici
 dipendenti gia' assunti. In proposito si richiamano le  sentenze  nn.
 47 del 1959 e 726 del 1988 di questa Corte.
    Quanto  alla  pretesa  violazione del principio di classificazione
 per qualifiche funzionali, si  obietta  che,  quand'anche  l'art.  17
 della  legge  n. 93 del 1983 fosse compreso tra le norme fondamentali
 di riforma economico-sociale della Repubblica,  cio'  vincolerebbe  i
 criteri  di  classificazione  del personale, ma non potrebbe impedire
 alle regioni di disciplinare liberamente,  nel  rispetto  dei  limiti
 costituzionali, le qualifiche funzionali, gli inquadramenti e anche i
 passaggi da una qualifica all'altra.  Tali  materie  rientrano  nella
 competenza   legislativa   regionale   ai  sensi  dell'art.  2  della
 legge-quadro.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene contrastante
 con gli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione,
 nonche'  con  gli  artt.  17,  primo  comma, e 20, primo comma, della
 legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in  relazione
 all'art.  3 dello statuto sardo, la delibera legislativa riapprovata,
 dopo il rinvio governativo, dal Consiglio della Regione Sardegna il 6
 dicembre  1989,  la quale consente il passaggio alla Regione, ai fini
 dell'inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale,  del  personale  di
 Amministrazioni  dello Stato e di enti pubblici regionali comandato o
 distaccato presso i Comitati di controllo sugli enti locali.
    La     difesa     della    Regione    eccepisce    preliminarmente
 l'inammissibilita' del ricorso per la parte  afferente  al  personale
 distaccato, nonche', per quanto attiene al personale comandato, delle
 censure relative agli artt. 17 e 20 della predetta legge-quadro,  sul
 riflesso  che  l'atto  governativo  di  rinvio  menziona  soltanto il
 personale "comandato" e censura la  legge  con  riferimento  ai  soli
 artt. 51 e 97 della Costituzione.
    Sotto   il  primo  profilo  l'eccezione,  improntata  a  eccessivo
 formalismo, deve essere respinta. La  forma  telegrafica  del  rinvio
 lascia  ragionevolmente  supporre  che  il  Governo abbia, brevitatis
 causa, usato l'espressione "personale comandato" in senso ampio o, se
 si  preferisce,  a guisa di sineddoche, per indicare il tutto con una
 parte: la parte, appunto, di maggiore  consistenza  e  che  attira  i
 rilievi critici piu' diffusi.
    Sotto  l'altro profilo l'eccezione e' irrilevante perche' le norme
 teste' citate della legge statale n. 93 del 1983 non  sono  referenti
 necessari  della  valutazione  di  merito,  ai  fini  della  quale e'
 parametro esauriente l'art. 97 della Costituzione.
    2.  -  Nella  parte  concernente  il personale di enti strumentali
 regionali "distaccato" presso i Comitati di controllo, il ricorso non
 e' fondato.
    In favore di questo personale, gia' assunto in un pubblico impiego
 mediante concorso, l'art. 5 prevede la possibilita' di  transito  nel
 ruolo  unico  regionale  "nella medesima qualifica funzionale, con il
 profilo professionale e con il trattamento economico in  atto  presso
 l'ente  di  provenienza". L'elemento formale della costituzione di un
 nuovo rapporto d'impiego con la Regione, mentre quello originario con
 l'ente  di  provenienza  si  estingue, non e' sufficiente da solo per
 ricondurre il passaggio alle dipendenze della Regione nel concetto di
 reclutamento,  e  quindi  nel campo di applicazione del principio del
 concorso. Ad ogni  modo,  anche  ammesso  che  il  caso  disciplinato
 dall'art.  5 della legge impugnata rientri nella nozione di "accesso"
 a pubblici impieghi di  cui  all'art.  97,  terzo  comma,  Cost.,  va
 osservato  che  la  domanda  del  dipendente  e'  subordinata  a  una
 valutazione  positiva  dell'amministrazione  (motivata  in  base   al
 servizio  precedentemente  prestato),  restando cosi' assicurato, sia
 pure senza le garanzie del  pubblico  concorso,  il  principio  della
 selezione.
    3.  -  Il  ricorso  e'  fondato  nella parte relativa al personale
 "comandato".
    Per  questa  categoria  l'art. 1 prevede il passaggio automatico a
 domanda, alla  sola  condizione  che  il  dipendente  abbia  maturato
 l'anzianita'  di  "un anno di servizio reso in posizione di comando".
 Ancora a differenza del personale distaccato, l'art.  2,  sulla  base
 delle  corrispondenze  indicate  nell'allegata  tabella  A,  consente
 l'inquadramento nel ruolo unico regionale in una qualifica funzionale
 superiore  a  quella  spettante all'impiegato in posizione di comando
 presso l'ente di provenienza: a  questo  fine  l'art.  6  dispone  un
 aumento  della dotazione organica del ruolo unico regionale anche per
 la settima  qualifica,  inesistente  nell'ordinamento  del  personale
 addetto  ai  Comitati  di  controllo, nel quale la progressione delle
 qualifiche si ferma alla sesta (cfr. art. 2 della legge regionale  n.
 20 del 1985).
    Come  giustamente  osserva  l'Avvocatura dello Stato, argomentando
 dall'art. 19 della piu' volte citata legge-quadro, il passaggio a una
 fascia  funzionale superiore, in quanto comporta l'accesso a un nuovo
 posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate, e' una figura
 di  reclutamento  soggetta  alla regola del pubblico concorso. A tale
 regola  la  legge  puo'  derogare,  ma  sempre   col   limite   della
 razionalita'.  E  poiche' tra i criteri di razionalita' della deroga,
 ammessa dal terzo comma dell'art. 97 Cost., e'  sicuramente  compresa
 l'esigenza,  risultante  dal primo comma, che non sia pregiudicato il
 buon andamento dell'amministrazione,  e'  da  escludere,  secondo  un
 rilievo  ripetutamente  espresso  da  questa  Corte,  la legittimita'
 costituzionale  di  una  legge  che  consenta  il  passaggio  di  una
 categoria  di  personale da una fascia funzionale ad altra superiore,
 pertinente a  qualifiche  diverse,  sulla  base  del  solo  parametro
 automatico dell'anzianita' di servizio (cfr. sent. n. 19 del 1989).
    La  deroga  al  principio  del pubblico concorso e' da considerare
 frutto di una scelta irragionevole o arbitraria qualora non contempli
 nessun altro criterio di selezione, e in particolare "una valutazione
 (caso per caso) congrua  e  razionale  dell'attivita'  pregressa  del
 dipendente,  diretta  a  far ragionevolmente ritenere che egli sia in
 possesso  dei  requisiti  necessari"  (sent.  n.  21  del  1989).  La
 valutazione  del servizio prestato, prevista dall'art. 4 del testo di
 legge sotto esame, ha natura e scopo affatto diversi: essa presuppone
 gia'  attuato  l'inquadramento  automatico  nel  ruolo  regionale del
 personale che si avvale della facolta' di cui al precedente art. 2, e
 attiene   alla   determinazione   dell'anzianita'   e   del  connesso
 trattamento giuridico ed economico del dipendente ai sensi  dell'art.
 46 della legge regionale n. 51 del 1978.
    Non  varrebbe  obiettare  che  le due sentenze sopra richiamate si
 fondano sul primo comma dell'art. 97 Cost., mentre  nel  ricorso  del
 Governo  si  fa  riferimento  soltanto  al  terzo.  Il terzo comma si
 coordina non solo con l'art. 51, primo comma, in funzione di garanzia
 dell'eguaglianza dei cittadini, ma anche col primo comma dello stesso
 art. 97, il pubblico concorso  essendo  uno  strumento  destinato  ad
 assicurare  l'efficienza  della  selezione. Percio' il riferimento al
 terzo comma dell'art. 97 coinvolge anche il primo.
    Nemmeno  giova addurre il carattere transitorio del provvedimento.
 Tale carattere potrebbe semmai giustificare la deroga al sistema  del
 pubblico  concorso,  ma  non  l'abbandono  di  qualsiasi  criterio di
 selezione. Del resto l'asserita  transitorieta',  la  quale  dovrebbe
 comportare,  secondo il proposito espresso nella relazione al disegno
 di legge, la  soppressione  delle  norme  che  autorizzano  ulteriori
 comandi  presso i Comitati di controllo, e' contraddetta dall'art. 6,
 dove si dispone soltanto una riduzione delle unita' di personale  che
 l'Amministrazione regionale puo' acquisire in posizione di comando ai
 sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1986.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6
 della  legge  della  Regione  Sardegna  riapprovata   dal   Consiglio
 regionale il 6 dicembre 1989, recante: "Inquadramento nel ruolo unico
 regionale di personale in servizio presso  i  Comitati  di  controllo
 sugli atti degli enti locali";
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5 della legge regionale predetta, promossa  dal  Presidente
 del Consiglio dei Ministri col ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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