N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 marzo 1990

                                 N. 23
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
     cancelleria il 29 marzo 1990 (del Presidente del Consiglio dei
                               Ministri)
 Regione  Toscana - Interventi straordinari - Costituzione di un fondo
 presso la Fidi Toscana S.p.a. per garantire operazioni di  credito  a
 medio termine e operazioni di leasing alle imprese indicate dall'art.
 3 della legge regione  Toscana  14  novembre  1988,  n.  83  Asserita
 violazione  del  principio  della  annualita'  del  bilancio  di  cui
 all'art. 15, ultimo comma, della legge  quadro  n.  335/1976  Mancata
 specificazione  della  natura  degli interventi attuati attraverso il
 fondo di garanzia al fine di accertare il rispetto dei  limiti  delle
 agevolazioni  concedibili  in  base  alla  legislazione nazionale con
 riguardo:   a)   all'abbattimento   dei   tassi    d'interesse;    b)
 all'erogazione diretta dei contributi sulla spesa sostenuta.
 (Legge regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990).
 (Cost.,  artt.  117  in relazione agli artt. 4, 5 e 15, ultimo comma,
 della legge n. 335/1976).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
    Ricorso   diretto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato in giudizio e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  preso  la  cui  sede  in  Roma,  via dei Portoghesi n. 12, e'
 domiciliato  per  legge,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
 costituzionale  della  legge  regionale  n.  79/1989, riapprovata dal
 consiglio regionale della Toscana il 27 febbraio 1990, dopo il rinvio
 da  parte  del  Governo  (art. 127, ultimo comma della Costituzione e
 art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
                               PRECEDENTI
    Con  legge  7  dicembre  1989,  n.  79,  recante "l.r. n. 83/1988.
 Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.a.",  la  regione
 della  Toscana prevedeva la costituzione, da parte della Fidi Toscana
 S.p.a., di un fondo speciale con il  quale  garantire  operazioni  di
 credito a medio termine e operazioni di leasing concesse alle imprese
 indicate dall'art. 3 della l.r. 14  novembre  1988,  n.  83,  recante
 "Intervento  a  sostegno  dell'occupazione attraverso la creazione di
 nuove imprese". Erano previsti contributi della regione e degli altri
 soci  della  stessa  S.p.a.  (art.  1). Per l'anno 1989 l'entita' del
 fondo speciale era determinata in L. 275.000.000  e  la  regione  era
 autorizzata con propria delibera a concedere alla S.p.a. Fidi Toscana
 il relativo importo, con la copertura, per l'esercizio corrente,  del
 cap.  2160,  che era istituito con la variazione di bilancio prevista
 dall'art. 5 (art.  4).  Il  cap.  2160  era  denominato:  "Contributo
 regionale  alla  Fidi  Toscana  S.p.a." per la costituzione del fondo
 speciale a sostegno degli interventi previsti dalla l.r. 14  novembre
 1988, n. 8, L. 275.000.000 (art. 5).
    La  legge  era  rinviata  dal  Governo a norma dell'art. 127 della
 Costituzione, sulla base dei rilievi riportati nel  telegramma  della
 Presidenza   del   Consiglio,   dipartimento   affari  regionali,  n.
 200.164/TO 20 5 10 in data  11  gennaio  1990  del  seguente  tenore:
 "Riferimento  nota  n. 2 03 12/99 datata 12 dicembre 1989 concernente
 legge regionale  recante  'Costituzione  fondo  presso  Fidi  Toscana
 S.p.a.'  Governo  habet  rilevato  che  articoli  4  et 5, disponendo
 variazioni at bilancio 1989  oltre  data  30  novembre  1989  violano
 articolo  15  ultimo  comma  legge quadro 335/1976, nonche' principio
 annualita' bilancio cui articolo 5 menzionata legge quadro.  At  cio'
 aggiungasi  che  at  fine  rispetto  limiti, previsti da legislazione
 nazionale vigente, per agevolazioni concedibili con riferimento tanto
 at  abbattimento  tassi  interesse che at contributi diretti su spese
 sostenute,  Regione  debet  specificare  natura  interventi   attuati
 attraverso   fondo  garanzia.  Per  suesposti  motivi  Governo  habet
 rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale".
    La  legge  regionale  cosi' rinviata era riapprovata dal consiglio
 regionale a maggioranza assoluta il 27 febbraio 1990, in un testo che
 differiva  da quello rinviato perche' era soppresso l'art. 5 e l'art.
 4 era cosi' riformulato:
    Per  l'anno 1990 l'entita' del fondo speciale e' determinata in L.
 275.000.000.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata,   con   propria
 delibera,  a  concedere alla Fidi Toscana S.p.a. il relativo importo.
 All'onere derivante dalla presente legge, per l'anno  1990  e'  fatto
 fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap.
 2160.
    Poiche'  tali modifiche corrispondono solo in parte ai rilievi del
 Governo sul testo originario, lo stesso Governo promuove la questione
 di  legittimita'  dinanzi  all'ecc.ma  Corte  costituzionale  a norma
 dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 31  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente
                                 MOTIVO
    Come  si  e'  accennato con il provvedimento originario la regione
 disponeva che la Fidi Toscana  S.p.a.  alimentasse,  con  l'aiuto  di
 contributi  oltre che della regione Toscana anche di altri soci della
 stessa Fidi Toscana (banche, enti locali, camere  di  commercio),  un
 fondo  speciale  per  assicurare  le  concessioni  di credito a medio
 termine ed  operazioni  di  leasing  finalizzato  agli  interventi  a
 sostegno  dell'occupazione  nell'ambito  delle  competenze  regionali
 attraverso la creazione di nuove imprese nell'ambito delle competenze
 regionali,  costituite  prevalentemente  da giovani disoccupati al di
 sotto del  trentacinquesimo  anno  di  eta',  lavoratori  disoccupati
 iscritti  alle  liste di collocamento da oltre un anno, emigranti che
 siano ritornati da non oltre tre anni, che siano cittadini italiani e
 che abbiano stabilito la loro residenza in Toscana.
    Dall'esame  dei  contenuti  della  normativa apparivano al Governo
 censurabili gli artt. 4 e 5 che, autorizzando  per  il  finanziamento
 del  contributo  ivi previsto una variazione al bilancio dopo la data
 del 30 novembre,  ultimo  termine  per  adottare  tali  provvedimenti
 (infatti  l'articolato  in  esame  era  stato  deliberato  in  data 7
 dicembre 1989), violavano l'art. 15, ultimo comma, della legge quadro
 n. 335/1976.
    Inoltre,  considerato  che  la legge sarebbe entrata in vigore nel
 1990, non avendo  la  clausola  d'urgenza,  la  norma  si  poneva  in
 contrasto   con   l'art.   5  della  menzionata  legge  n.  335/1976,
 concernente il principio dell'annualita' del bilancio, atteso che non
 si  possono  assumere impegni oltre la data del 31 dicembre dell'anno
 di riferimento.  A  cio'  il  Governo  aggiungeva  che,  non  essendo
 specificata  la  natura  degli interventi attuati attraverso il fondo
 garanzia,  non  appariva  garantito  il  rispetto  dei  limiti  delle
 agevolazioni  concedibili in base alla legislazione nazionale sia con
 riferimento all'abbattimento dei tassi di interesse, sia con riguardo
 all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta.
    Di  codesti  tre  rilievi  il  testo riapprovato ha fatto cadere i
 primi due (contrasto con l'art. 5 della  legge  quadro  n.  335/1976,
 attinente  al principio dell'annualita' del bilancio, variazione allo
 stesso bilancio apportata dopo il 30 novembre 1989), ma non il terzo.
 Invero il nuovo testo, al pari di quello originario, non specifica la
 natura degli interventi da attuarsi mediante  il  fondo  di  garanzia
 sicche' resta non garantito il rispetto dei limiti delle agevolazioni
 concedibili in base alla legislazione nazionale, con riguardo:
       a)  all'abbattimento  dei  tassi  di interesse (v. art. 109 del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
      b)  all'erogazione diretta dei contributi sulla spesa sostenuta.
                                P. Q. M.
    Con  riserva  di  meglio  illustrare  le ragioni dell'impugnativa,
 chiede e  conclude:  dichiararsi  costituzionalmente  illegittima  la
 legge regionale in epigrafe, per il motivo sopra prospettato;
    Verranno comunicati mediante deposito questi documenti:
      1) l.r. n. 79 nel testo originario datato 17 dicembre 1989;
      2) telegramma 11 gennaio 1990 contenente i motivi del rinvio;
      3) lettera del comm. Gov. reg. Toscana 11 gennaio 1990;
      4) l.r. n. 79 nel testo riapprovato il 27 febbraio 1990;
      5) delibera del Consiglio dei Ministri.
      Roma, addi' 16 marzo 1990
              L'avvocato dello Stato: (firma illeggibile)

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