N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 1990

                                 N. 24
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
     cancelleria il 3 aprile 1990 (del Presidente del Consiglio dei
                               Ministri)
 Regione  Piemonte  - Interventi straordinari - Interventi di sostegno
 economico (incentivi, agevolazioni, contributi) alle imprese operanti
 nel  settore  dell'informazione  al  fine  di  favorire il pluralismo
 informativo  locale  e  la  diffusione  di  servizi  giornalistici  e
 radiotelevisivi  in ambito regionale - Asserita violazione del limite
 costituzionale della  competenza  legislativa  regionale,  attesa  la
 mancata   indicazione  della  materia  dell'informazione  tra  quelle
 tassativamente elencate  nell'art.  117  della  Costituzione  nonche'
 l'attinenza  della  materia  in  esame  agli interessi generali dello
 Stato - Attribuzione illegittima alla giunta regionale dell'esercizio
 di potesta' regolamentare spettante al consiglio regionale - Richiamo
 alla sentenza della Corte costituzionale n. 94/1977.
 (Legge regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990).
 (Cost., artt. 117 e 121).
(GU n.15 del 11-4-1990 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della  giunta   della   regione   Piemonte   per   la   dichiarazione
 dell'illegittimita'  costituzionale degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10
 della  legge  regionale,  riapprovata  il  13  marzo  1990,   recante
 "Interventi per l'informazione locale", in relazione agli artt. 117 e
 121 della Costituzione.
    La  regione  Piemonte con deliberazione consiliare 23 gennaio 1990
 deliberava una legge recante "interventi per  l'informazione  locale"
 con la quale si precisava:
      all'art.  1  che  la  regione sostiene il pluralismo informativo
 mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei  mezzi  di
 comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali;
      all'art.  4,  secondo  comma,  che  la  regione, in favore degli
 organi  di   informazione   locale   che   presentino   esigenze   di
 tempestivita'  informativa,  concorre  alla dotazione di strumenti di
 comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuo  flusso  di
 informazioni  dall'ente  regione  e  da  altri  soggetti  del sistema
 informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50% della
 spesa ritenuta ammissibile;
      all'art. 6 che la regione puo' concedere garanzie fidejussorie a
 beneficio dei soggetti di cui all'art. 10 (in particolare cooperative
 e   consorzi   di   cooperative)   che   attuino   investimenti   per
 l'acquisizione e la innovazione di strutture, impianti,  attrezzature
 e   mezzi   di   produzione   per  l'informazione  locale  scritta  e
 radiotelevisiva; che gli stessi soggetti  di  cui  all'art.  10  sono
 ammessi  agli  interventi  previsti dalla legge regionale 1› dicembre
 1986, n. 56, per la promozione  e  la  diffusione  delle  innovazioni
 tecnologiche nel sistema delle imprese minori;
      all'art.  7  che  la  regione, nelle aree a forte concentrazione
 urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e
 di  giornali  periodici,  interviene  a sostegno di iniziative per la
 rilocalizzazione di attivita' dell'informazione attraverso  il  riuso
 degli immobili industriali dismessi ai sensi della l.r. 9 marzo 1984,
 n. 17;
      all'art.   8  che  la  regione,  nell'ambito  dei  programmi  di
 formazione professionale, promuove la realizzazione  di  corsi  sulle
 qualifiche  professionali  maggiormente  necessarie  per il personale
 tecnico degli organi di informazione locali;
      all'art.  10 quali iniziative editoriali, emittenti televisive e
 radiofoniche sono destinatarie  degli  interventi  considerati  dalla
 legge  nonche'  quali soggetti (cooperative, consorzi di cooperative)
 hanno priorita'  nella  destinazione  degli  interventi  medesimi  in
 relazione  anche  a  finalita'  di particolare valore sociale da essi
 perseguite;
      all'art.  4,  ultimo  comma,  ed  all'art.  9, ultimo comma, che
 vengono rimesse alla giunta regionale la deliberazione dei criteri  e
 l'individuazione dei soggetti presso i quali attuare le previsioni di
 contributi  per  l'acquisizione   di   mezzi   strumentali   nonche',
 rispettivamente,  l'emanazione  del bando per un premio giornalistico
 annuale per servizi realizzati  da  giornali  periodici,  televisioni
 locali ed emittenti radiofoniche locali.
    Le  disposizioni  anzidette  formavano oggetto di rilievo da parte
 del Governo, il quale disponeva il rinvio al consiglio regionale  per
 un nuovo esame denunziando che le medesime:
      a)  sia  con  riguardo al settore televisivo sia con riguardo al
 settore della stampa quotidiana e periodica eccedevano la  competenza
 regionale,  limitata  quanto  al  primo alle previsioni della legge 4
 aprile 1975, n. 103, e non risultavano in linea, quanto  al  secondo,
 con la normativa della legge n. 67/1987;
      b)  relativamente  alle deliberazioni sui criteri e sui soggetti
 beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 nonche' sul bando per il
 premio  giornalistico di cui all'art. 9 comportavano affidamento alla
 giunta  regionale  di  poteri  regolamentari  propri  del   consiglio
 regionale   in   violazione   dell'art.  121,  secondo  comma,  della
 Costituzione.
    Giusta  comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data
 15 marzo 1990, il consiglio regionale,  nella  seduta  del  13  marzo
 1990, riapprovava la legge in discorso.
    Le  sopra precisate disposizioni vengono quindi dedotte ad oggetto
 del  ricorso  per  illegittimita'  costituzionale  qui  proposto  dal
 Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  in  base  alla  delibera
 consiliare che sara' prodotta con gli altri atti.
    La materia dell'informazione (dei mezzi di comunicazione) stampata
 e radiotelevisiva e' palesemente estranea alle  previsioni  dell'art.
 117 della Costituzione e nessuna competenza legislativa possono avere
 riguardo ad essa le regioni. Il settore dell'informazione attiene  ad
 interessi generali che soltanto lo Stato puo' tutelare e disciplinare
 con uniformita' di criteri in tutto il territorio nazionale.
    La legge in esame appare dunque illegittima nella parte in cui, in
 funzione del valore del pluralismo informativo, detta una  disciplina
 di  sostegno  economico  (incentivi,  agevolazioni,  contributi) alle
 imprese operanti nel settore dell'informazione.
    Intento  specifico  della  legge  non  e'  invero la promozione di
 attivita'  produttive  o  commerciali  rientranti  nella   competenza
 regionale per finalita' di ordine economico bensi' quello di favorire
 il pluralismo informativo locale nonche'  la  diffusione  di  servizi
 giornalistici e radiotelevisivi attinenti alla regione piemontese.
    Ma, data l'inderogabilita' del limite costituzionale delle materie
 indicato  dal  citato  art.  117,   un   intervento   della   regione
 nell'anzidetto  settore - tra l'altro non rispondente ad un interesse
 dell'ente regione come soggetto giuridico - non potrebbe legittimarsi
 in  ragione  della  localizzazione in ambito regionale dell'impresa e
 della sua attivita' diffusiva ovvero in ragione dell'ambiguo concetto
 di informazione di carattere regionale.
    Quest'ultimo, implicante una distinzione gia' ardua sul mero piano
 dell'oggetto dell'informazione (anche per il  rilievo  nazionale  che
 circostanze locali possono presentare sia per l'aspetto giuridico sia
 per quello  economico  e  sociale),  risulta  tra  l'altro  privo  di
 concreto   significato   sotto  il  profilo  culturale,  inerente  al
 carattere "formativo" ed "orientativo" dell'informazione  e  del  suo
 modo di somministrazione.
    Il  momento  che  qualifica  l'impresa di informazione rispetto ad
 altre iniziative  economiche  attiene,  infatti,  ad  un  aspetto  di
 rilevanza  generale  dotato  di  valore autonomo (e' per questo che i
 problemi   della   concentrazione   nel   settore   dell'informazione
 presentano  caratteri  peculiari  rispetto alla problematica generale
 della concentrazione delle imprese,  che  ne  giustifica  valutazione
 separata e differenziata).
    In  particolare,  il pluralismo dell'informazione in ambito locale
 non e' che un aspetto  del  pluralismo  informativo  interessante  la
 comunita'  nazionale  unitariamente  considerata e come tale non puo'
 che formare oggetto e costituire obiettivo della disciplina  generale
 statuale   dell'impresa   e   dell'attivita'   di   informazione  per
 l'attuazione dei valori sanciti dall'art. 21 della Costituzione.
    La fondamentale importanza che l'informazione riveste dal punto di
 vista del formarsi della pubblica opinione ed il rilievo  che  assume
 il  pluralismo informativo per l'effettivita' della realizzazione del
 diritto costituzionale di informare e di essere informati,  e  quindi
 sul  piano  della  partecipazione  democratica,  rendono  chiaro,  in
 definitiva, che ogni disciplina concernente le  imprese  del  settore
 trascende comunque i limiti di interessi frazionabili e localizzabili
 ed esige un respiro di portata nazionale.
    Come  ha  avuto  occasione  di  precisare  la  Corte  (sentenza n.
 94/1977), per  quanto  l'interesse  pubblico  all'informazione  possa
 variamente   articolarsi   e   diversificarsi   territorialmente,  in
 relazione a  certi  tipi  di  notizie  e  commenti,  e'  comunque  da
 escludere  in  materia  una  prevalenza  dell'interesse regionale che
 possa giustificare interventi legislativi della regione  non  importa
 se  integrativi  o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Ne'
 tale prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" della sede
 legale  e  tecnico-organizzativa  dell'azienda, mentre il concetto di
 diffusione regionale, per la carta stampata,  rimane  pur  sempre  un
 dato relativo e di incerta determinazione.
    Ha   in   particolare  sottolineato  la  Corte,  nella  richiamata
 sentenza,  che   le   esigenze   che   confluiscono   nella   materia
 dell'informazione  devono  sempre  essere  rapportate al fondamentale
 principio di  liberta'  di  manifestazione  del  pensiero,  il  quale
 implica  pluralita'  di  fonti  di  informazione, libero accesso alle
 medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali alla circolazione
 delle  notizie  e  delle  idee  nonche'  esclusione di interventi dei
 pubblici poteri suscettibili di  tradursi,  anche  indirettamente,  e
 contro  le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare il mezzo
 di comunicazione  verso  obiettivi  predeterminati  a  preferenza  di
 altri.
    La   materia  dell'informazione  -  nel  cui  ambito  tra  l'altro
 presentano particolare delicatezza i problemi inerenti  alle  imprese
 multimediali  - e' gia' disciplinata in termini statutari, per quanto
 concerne l'editoria, dalla legge n. 416/1981 e  successive  modifiche
 ed  integrazioni  (tra  cui  in  particolare la legge n. 67/1987), la
 quale prevede, all'art. 16, un  intervento  delle  regioni  solo  per
 misure  di sostegno per ridurre i costi di distribuzione della stampa
 e per favorire la  costituzione  di  cooperative  o  di  consorzi  di
 servizi aventi lo scopo di razionalizzarne la distribuzione.
    Tale  normativa prevede inoltre, al fine di prevenire distorsioni,
 la vigilanza attraverso un apposito organo di  garanzia,  in  diretto
 raccordo   con  il  Parlamento,  sull'attuazione  dell'insieme  degli
 interventi da essa stessa stabiliti a favore delle  imprese  editrici
 (per   le  spese  pubblicitarie  erogabili  ai  giornali  le  regioni
 sottostanno, ex  art.  5  della  legge  n.  67/1987,  all'obbligo  di
 comunicazione all'anzidetto organismo di garanzia).
    E'  poi  all'esame  del  Parlamento  la legge generale sul sistema
 radiotelevisivo, gia' preannunziata dal d.-l. n. 807/1984  convertito
 in  legge  n.  10/1985,  che  mira ad una regolamentazione organica e
 globale (involgente tra l'altro i profili dei mezzi di finanziamento,
 dei  presupposti di trasparenza degli assetti proprietari, dei limiti
 di  concentrazione)  in  attuazione  appunto  dei  ricordati   valori
 costituzionali.
    Puo'  aggiungersi,  per  completezza,  che  la  materia  de qua e'
 totalmente estranea all'ambito della delega di cui agli artt. 18 e 19
 della  legge  n. 240/1981. Circa i limiti delle competenze attribuite
 attualmente  alle  regioni  dalla  normativa  statale   nel   settore
 dell'emittenza  radio  televisiva possono richiamarsi le disposizioni
 dell'art. 5 e degli artt. 24 e segg. della legge n. 103/1975.
    Conclusivamente deve riconoscersi l'illegittimita', per violazione
 dell'at.  117  della  Costituzione,  delle   disposizioni   censurate
 dell'art.  1  in  relazione  a  quelle degli artt. 4, 6, 7, 8, 9 e 10
 della legge in esame,  singolarmente  e  nel  loro  insieme  volte  a
 sostenere  il pluralismo informativo ed a qualificare e valorizzare i
 mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e  regionali
 nonche'  ad  agevolare  la  funzionalizzazione dell'informazione alla
 conoscenza di realta' regionali, attraverso la previsione da un  lato
 di   contributi,   concessioni   di   garanzia   per   finanziamenti,
 riconoscimento  di  priorita'  per  altri  interventi  di   sostegno,
 dall'altro  di un controllo preventivo sulla correttezza contabile ed
 amministrativa delle imprese operanti nel settore aspiranti  a  detti
 benefici (art. 10, ultimo comma).
    Ne'  vale richiamarsi, in contrario, a non conferenti disposizioni
 di principio contenute nell'art. 8 dello statuto regionale che non ha
 comunque rango di fonte costituzionale.
    Infine,  sotto  diverso  profilo,  va  rilevato  che  appaiono  in
 contrasto con l'art. 121 della Costituzione l'art. 4, ultimo comma, e
 l'art.  9, ultimo comma, della legge in esame in quanto affidano alla
 giunta regionale l'esercizio di una potesta' regolamentare.
    Non  puo'  infatti  seriamente dubitarsi che la determinazione dei
 criteri secondo i quali procedere alla concessione di contributi  per
 l'acquisizione  di  strumenti  tecnici  nonche'  l'individuazione dei
 soggetti beneficiari dei contributi medesimi (la fissazione quindi di
 requisiti dei soggetti richiedenti nonche' degli oggetti per cui puo'
 essere fatta  la  richiesta,  del  procedimento  delle  modalita'  di
 valutazione   delle   richieste,   delle  relative  priorita',  ecc.)
 costituiscano   esplicazione   di   poteri   di   scelta   ampiamente
 discrezionali  risolventesi  nella  posizione di regole di attuazione
 delle generiche e meramente finalistiche previsioni della legge.
    Del   pari  costituisce  esplicazione  di  potesta'  normativa  la
 fissazione  della  disciplina  attuativa  della  generica  previsione
 legislativa  di un concorso annuale per un premio giornalistico nelle
 tre sezioni dei giornali periodici, delle televisioni locali e  delle
 emittenti radiofoniche locali.
   Per  i  motivi  esposti,  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe.
      Roma, addi' 26 marzo 1990
                 Giorgio D'AMATO, avvocato dello Stato

 90C0395