MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 febbraio 1990 

  Determinazione della dotazione organica, del numero delle eccedenze
e dei lavoratori da collocare fuori produzione  delle  compagnie  del
ramo industriale e carenanti del porto di Genova.
(GU n.88 del 14-4-1990)

                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito, con modificazioni, in legge  13  febbraio  1987,  n.  26,
concernente  misure  urgenti  per  il  risanamento delle gestioni dei
porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Visto  il  decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4, convertito, con
modificazioni, in legge 7 marzo 1989, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  5  maggio  1989,  n. 164, convertito, con
modificazioni, in legge 7 luglio 1989, n. 247;
  Visto  il  decreto  interministeriale 16 maggio 1989 concernente la
dotazione organica, il numero delle eccedenze e il collocamento fuori
produzione   dei   lavoratori  delle  compagnie  ramo  industriale  e
carenanti del porto di Genova;
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6, concernente la
soppressione del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  l'art.  6  del  decreto interministeriale in data 9 febbraio
1990 con il quale e' previsto il collocamento, fuori  produzione  dei
lavoratori  delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di
Genova;
  Visto  il  decreto interministeriale 10 febbraio 1990 con il quale,
nella  tabella  B,  il  numero  dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie  e gruppi portuali da collocare fuori produzione e' fissato
in 2.900 unita';
  Tenuto  conto  che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge
22 gennaio 1990 il termine  di  applicazione  del  beneficio  di  cui
all'art.  8  del  decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e'  differito
al  31  dicembre  1991  nel  limite  di  ulteriorei  2.000 unita' per
ciascuno degli anni 1990 e 1991;
  Sentiti  gli  enti portuali, nonche' le organizzazioni sindacali di
lavoratori    portuali    a    carattere    nazionale    maggiormente
rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;
  Vista la nota n. 602 del 14 febbraio 1990 con la quale il Consorzio
autonomo del porto di Genova ha comunicato le dotazioni  organiche  e
la  consistenza dei lavoratori delle compagnie del ramo industriale e
dei carenanti;
                               Decreta:
  La dotazione organica della compagnia del ramo industriale e quella
della compagnia carenanti del porto  di  Genova  restano  determinate
rispettivamente in venticinque unita' e sei unita'.
  Il  numero  dei  lavoratori  eccedenti  delle predette compagnie e'
fissato rispettivamente in duecentosettantadue e trentuno unita'.
  Il  numero  dei lavoratori da collocare fuori produzione per l'anno
1990 e' fissato in cento unita'.
  Il  collocamento  fuori  produzione viene effettuato sulla base dei
criteri e delle modalita' stabiliti nel decreto interministetriale  9
febbraio 1990 citato nelle premesse.
   Roma, 21 febbraio 1990
                 Il Ministro della marina mercantile
                               VIZZINI
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                GRIPPO
                        Il Ministro del tesoro
                                CARLI