MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 aprile 1990, n. 4887 

  Indirizzi  applicativi  riguardanti le disposizioni che regolano le
assunzioni per l'anno 1990, in correlazione con la  disciplina  della
mobilita' presso le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi.
(GU n.88 del 14-4-1990)
 
 Vigente al: 14-4-1990  
 

                                   A tutti i comuni
                                  A tutte le province
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A  tutti i consorzi tra enti locali
                                  per  il   tramite   del   Ministero
                                  dell'interno - Ufficio di gabinetto
                                  Al Ministero dell'interno - Ufficio
                                  di gabinetto
                                  Al  Ministero  del tesoro - Ufficio
                                  di gabinetto - Ragioneria  generale
                                  dello Stato - IGOP
                                  Ai presidenti delle regioni
                                  Ai commissari di Governo
                                  All'ANCI
                                  All'UNCEM
                                  All'UPI
                                  Ai comitati regionali di controllo
  La  presente  circolare  viene emanata, ai sensi dell'art. 27 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, al fine di fornire indirizzi  applicativi
omogenei  circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno
1990 in correlazione con la disciplina della mobilita'.
1. Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal
1  gennaio 1989.
  Le  fonti  normative  che  disciplinano  le  assunzioni  per l'anno
corrente, in base alla legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione,
con  modificazioni,  del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, sono
attualmente costituite dalla legge 29 dicembre  1988,  n.  554,  come
modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge
24 aprile 1989, n. 144.
  Ai  sensi  dell'art.  1,  terzo  comma,  prima parte della legge 29
dicembre 1988, n. 554, le province, i comuni, le comunita' montane  e
i loro consorzi possono procedere alla copertura del 50% dei posti di
organico resisi  vacanti  in  ciascun  profilo  professionale  e  non
coperti,  per  cessazioni  dal  servizio  verificatesi dal 1  gennaio
1989.
  La  prevista  percentuale  del  50%  opera  con  arrotondamento per
eccesso sino alla unita'.
  Il  sopra richiamato limite del 50% non si applica ad assunzione di
personale di profili professionali il cui  organico  complessivo  non
sia  superiore  a due unita' ovvero si tratti di enti con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti: in tal caso sono  consentite  assunzioni
pari al 100% delle vacanze verificate dal 1  gennaio 1989.
  Per  posto  vancante  s'intende quello lasciato libero a seguito di
estinzione del rapporto di impiego.
  Tutte  le  assunzioni  di  cui  sopra,  ai sensi del citato art. 1,
quarto comma, possono essere effettuate solo  a  condizione  che  sia
stata  data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto
prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325.
2. Attuazione della disciplina della mobilita'.
  Ai  fini della copertura dei posti di cui al precedente punto 1, la
mobilita' si intende attuata  con  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  dei  posti  vacanti,  presso  i singoli enti, da ricoprire
mediante  i  trasferimenti  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto  1988,  n.  325,
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1
marzo  1989,  n.  96,  ovvero  con  la  comunicazione, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n.  325/1988  citato,  al  Dipartimento della funzione pubblica della
inesistenza di posti vancanti da coprire con la mobilita'.
  Ai  sensi dell'art. 10- bis della legge n. 144/1989 citata, decorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione  dei  posti  disponibili,
gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:
   1) senza autorizzazione, per il 50% (ovvero nel caso delle lettere
a) e b) dell'art. 1, comma terzo, legge n. 554/1988 per il 100%)  dei
posti  liberi e non coperti dal 1  gennaio 1989, mediante l'indizione
dei relativi concorsi;
   2)  con  autorizzazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 2, comma 1, della legge n. 554/1988), per la  restante
parte  di posti di turn-over, nonche' per altre assunzioni relative a
posti di  nuova  istituzione  a  seguito  di  modifica  della  pianta
organica,  a posti resisi vacanti anteriormente al 1  gennaio 1989 ed
a posti comunque disponibili.
  Come noto, le autorizzazioni sono collegate ad effettive motivate e
documentate esigenze da parte delle  amministrazioni  richiedenti  ed
alla  conseguente  discrezionale  valutazione da parte del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  Tale  valutazione  viene effettuata tenendo conto anche dello stato
di adempimento della mobilita' volontaria, che si intende  completata
con  le  operazioni  di  inquadramento  del personale nei ruoli delle
nuove amministrazioni.
  Con  l'occasione  si  sollecitano  le  amministrazioni,  che  hanno
comunicato disponibilita' di posti rientranti  nel  primo  e  secondo
bando  la  cui  scadenza  dei  termini  per presentare le domande era
rispettivamente il 22 maggio 1989 e l'11 luglio  1989,  ad  ultimare,
entro  il  piu' breve tempo possibile, le previste procedure, per dar
modo a  questa  Presidenza  di  corrispondere  con  tempestivita'  ad
eventuali richieste di autorizzazione ad assumere.
3.  Assunzioni  non  condizionate alla deroga o all'attivazione delle
procedure di mobilita'.
  Gli  enti  possono effettuare senza necessita' di autorizzazione in
deroga e prescindendo dalle procedure di mobilita':
    a)  le  assunzioni  per  posti messi a concorso per i quali siano
iniziate le relative prove entro il 31 dicembre 1989 (art.  2,  terzo
comma,   del  decreto-legge  n.  413/1989,  convertito  in  legge  n.
37/1990);
    b)  le assunzioni di personale che non superino i sessanta giorni
- non ripetibili nell'anno nei confronti dei medesimi soggetti -  nei
limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio (art.
10-  bis  del  decreto-legge  n.  66/1989,  convertito  in  legge  n.
144/1989).
  Le  assunzioni,  di  cui  alla  presente lettera b), se riferite al
personale al quale non e' richiesto un titolo di studio  superiore  a
quello  della scuola dell'obbligo, debbono essere effettuate mediante
selezione per prove attitudinali  tra  gli  iscritti  alle  liste  di
collocamento; le amministrazioni hanno facolta' di chiedere che siano
avviati lavoratori residenti  nei  comuni  delle  competenti  sezioni
circoscrizionali,  sulla  base  delle graduatorie esistenti presso le
medesime sezioni. Il riscontro d'idoneita' avviene ai sensi di quanto
previsto  dal  sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. Negli altri casi gli enti si
attengono alle procedure gia' seguite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti;
    c)  le  assunzioni  a  tempo  determinato sia pieno che parziale,
previste per i settori e con le modalita' di cui  all'art.  7,  comma
sesto e seguenti della legge n. 554/1988.
  La  costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato avviene
con le modalita' di seguito indicate:
  - ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30  marzo  1989,  n.  127,  le  assunzioni  di
personale  a  termpo determinato, ascrivibili a profili professionali
per i quali e' prescritto  il  possesso  del  titolo  di  studio  non
superiore   a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  sono  effettuate
mediante ricorso al competente ufficio di  collocamento,  secondo  le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988;
  -  il  reclutamento  del  restante  personale, riferibile a profili
professionali ascrivibili fino  alla  settima  qualifica  funzionale,
viene  effettuato  mediante  il  sistema  della prova selettiva, alla
quale e' ammesso un numero di  candidati  -  individuati  secondo  la
graduatoria  formata  ai  sensi  dell'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 -  pari
al  quintuplo  degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a
tempo determinato, pieno o  parziale,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2 per i comuni fino a 100.000 abitanti;
  -  le  possibilita'  di  costituire rapporti a tempo determinato e'
subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio;
    d)  le  assunzioni  per  i posti a tempo parziale non coperti dal
personale di ruolo, (art. 2, terzo comma, del decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  17  marzo 1989, n. 117 e art. 7, terzo
comma, della legge n. 554/1988);
    e)  le  assunzioni  obbligatorie relative alle categorie protette
(art. 1, ottavo comma, della legge n. 554/1988).
 4. Presentazione delle domande di trasferimento.
  Le  fonti  normative  che disciplinano la mobilita' sono costituite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,
n.  325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1  marzo 1989, n. 95, dalla legge 29 dicembre 1988, n.  554,
come  modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in
legge 24 aprile 1989, n. 144, nonche' dai decreti del Ministro per la
funzione  pubblica  del  2  marzo 1989, del 20 aprile 1989, 20 giugno
1989  e  15  novembre  1989  con  i  quali  sono   stati   pubblicati
rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale del 21 marzo 1989, del 12
maggio 1989, dell'8 agosto 1989  e  del  5  dicembre  1989,  i  posti
vacanti   in   amministrazioni   pubbliche  da  coprire  mediante  la
mobilita'.
  Possono  presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in
posizione  di  comando)  ai  quali  l'ente  di   appartenenza   abbia
comunicato  che il profilo professionale al quale sono ascritti e' in
esubero.
  Ciascun  dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti
diversi, in relazione  ai  posti  vacanti  risultanti  dai  bandi  di
mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga
prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.
  Il  dipendente,  qualora  ottenga  piu'  assensi  in relazione alle
domande presentate, conserva la facolta'  di  optare  per  l'ente  di
maggiore gradimento.
  Le  domande,  redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base
dello schema allegato al secondo bando di mobilita' pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale - n. 36- bis del 12 maggio
1989), devono pervenire in originale, nel termine di sessanta  giorni
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del relativo
bando, all'ente presso il quale si chiede  il  trasferimento  ed,  in
copia,  all'amministrazione  di  appartenenza  ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -
Servizio  VIII  (art.  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 96/1989).
  La  firma  sulla  domanda  originale  deve  essere  autenticata, in
relazione anche all'importanza e peculiarita' delle dichiarazioni  da
rendere  nella medesima, da una delle autorita' indicate nell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali e'  ricompreso  anche
il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.
  Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato.
  A   tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
5. Formazione delle graduatorie.
  Gli  enti  destinatari delle domande di trasferimento, verificatane
la ricevibilita' sia sul piano formale  che  per  quanto  attiene  al
possesso  da  parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal
bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni  che  rendono
possibile  l'inquadramento  degli  interessati, determinando, in base
alle prescrizioni di cui al bando  medesimo,  la  corrispondenza  dei
profili  professionali  cui  sono  ascritti  i richiedenti con quelli
relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento.
  Espletati  tali  adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie
distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in  numero
superiore ai posti da occupare.
  Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire
ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri
e  le  priorita'  previste  dall'art.  4  dei  sopra citati bandi del
Ministro per la funzione pubblica.
  Gli  enti  di  provenienza  che  ricevono  richiesta  di definitivo
assenso al trasferimento dei propri dipendenti  in  numero  superiore
rispetto  al  contingente  di  dipendenti dichiarati in esubero, sono
tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra
i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.
  La  graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai sensi dell'art.  5  dei  decreti  ministeriali
piu' volte citati.
  Alla  stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito
o  titolo,  sara'  data  adeguata  pubblicita',  oltre  la   puntuale
comunicazione scritta, positiva o negativa, agli interessati.
  Le  amministrazioni  cedenti,  d'intesa  con  il Dipartimento della
funzione pubblica possono,  peraltro,  autorizzare  trasferimenti  in
misura  superiore  alla consistenza numerica dell'esubero (art. 5 del
sopra richiamato decreto ministeriale 2 marzo 1989).
  In  relazione  ai posti da considerare disponibili per la mobilita'
si e' rilevato che alcune amministrazioni  hanno  comunicato  carenze
comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi per
riduzioni di organico formalmente approvate ovvero perche' oggetto di
procedure   di   reclutamento   del   personale  formalmente  indette
anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988.
  Ne  consegue,  pertanto,  che  gli  enti, nell'ambito della propria
autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di  mobilita'
relative  ai posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo
Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.
6. Fondi per la copertura del trattamento economico.
  I  fondi  per  la  copertura degli oneri concernenti il trattamento
economico in godimento  del  personale  assegnato  agli  enti  locali
saranno  trasferiti  agli  enti  medesimi  in attuazione dell'art. 1,
comma 4, della legge 29 dicembre 1988,  n.  554.  In  particolare,  i
fondi concernenti il trattamento economico in godimento del personale
proveniente da amministrazioni statali e  da  altri  enti  locali  ed
assegnato  a questi ultimi, sono trasferiti agli enti medesimi con le
modalita'  contenute  nel  regolamento  n.  428  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  emanato  in attuazione del suddetto art. 1,
comma 4, in data 22 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1990.
  Invece,  per  quanto riguarda il personale dell'ente Ferrovie dello
Stato, confermato che detto personale e' legittimato a far domanda di
mobilita', ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
si comunica  che  e'  in  corso  di  predisposizione  il  regolamento
concernente  il  trasferimento  dei  fondi  agli  enti  riceventi  il
suindicato personale e che,  nelle  more,  il  trattamento  economico
relativo sara' corrisposto dall'Ente ferrovie.
7. Varie.
  Ferma   restando,   comunque,  la  possibilita'  di  effettuare  la
mobilita' interna  ex  art.  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.  268/1987,  puo'  darsi  corso  all'attuazione  della
mobilita' esterna prevista dal citato art. 6 dopo che siano  scaduti,
sia  per  l'ente  di  provenienza  che  per quello di destinazione, i
termini previsti dai bandi relativi alla mobilita' di cui al  decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  325/1988.  Tali
trasferimenti non necessitano di autorizzazione alcuna  da  parte  di
questa Presidenza.
  Le  domande  di  trasferimento  presentate da dipendenti di enti ed
amministrazioni per le quali  e'  previsto  che  la  mobilita'  venga
preventivamente  effettuata  dalle  regioni  (art.  5  della legge 29
dicembre 1988, n. 554), ad avviso  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  possono  essere  accolte,  ove  le amministrazioni cedenti
rilascino il previsto definitivo assenso al trasferimento.
  Infine,  il  richiamo  alla  disciplina  della  mobilita' contenuto
nell'art. 2 del decreto-legge n. 413/1989,  convertito  in  legge  n.
37/1990,  e'  da  intendersi  anzitutto  come obbligo a concludere le
operazioni di mobilita' previste per gli anni 1988 e 1989.
  Tuttavia,  le  amministrazioni  che  ritengano  di dover pubblicare
ulteriori disponibilita' di posti dovute a mancanza di domande  nella
precedente  fase  di  mobilita'  volontaria, ad ampliamenti di pianta
organica o a cessazioni dal servizio comunque  verificatesi,  possono
dare  avvio  alla procedura di mobilita' trasmettendo al Dipartimento
della funzione pubblica tali posti.
  Eventuali   ulteriori   problematiche  derivanti  dai  processi  di
mobilita' potranno essere sottoposte alla  commissione  appositamente
costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.
                                                 Il Ministro: GASPARI