MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 marzo 1990 

  Ulteriori  integrazioni  al  decreto  ministeriale 3 settembre 1982
concernente: "Nuove  classi  di  concorso  a  cattedre,  a  posti  di
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata".
(GU n.90 del 18-4-1990)

                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  settembre 1982 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  15
ottobre  1982)  e  successive  integrazioni e modificazioni di cui ai
decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321  del
22  novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio 1983), 8 maggio 1984  (Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  19
maggio  1984),  28  dicembre  1984  (Gazzetta  Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio
1986),  30  marzo  1987  e  10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n.  140  del
16  giugno  1988),  22  agosto  1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.  177  del  31
luglio  1989),  13  gennaio  1990  e  23  gennaio  1990  (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  20  marzo   1990),
concernenti  "Nuove  classi  di  concorso  a  cattedre,  a  posti  di
insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata";
  Vista  la  legge  14  febbraio  1990,  n. 28, con la quale e' stata
dichiarata l'equipollenza con la laurea in economia e commercio delle
lauree   in   "economia   marittima   e  dei  trasporti",  "commercio
internazionale e mercati valutari" e "scienze economico-marittime";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102, relativo all'istituzione dei corsi di laurea  per  interpreti  e
traduttori;
  Esaminati  i  piani  di  studio  dei  corsi  di  laurea  di  cui al
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.
102;
  Esaminati  i  piani  di studio del diploma rilasciato dall'istituto
superiore  per  le  industrie  artistiche  nonche'  dei  diplomi   di
chitarra,  di  didattica  della  musica,  di  musica sacra e di nuova
didattica della composizione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, con il quale e' stato approvato il  testo  unificato  relativo
alle  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale per il Trentino
Alto-Adige in materia  di  ordinamento  scolastico  in  provincia  di
Bolzano (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983);
  Considerata   l'esigenza   di  apportare  modifiche  ai  titoli  di
ammissione alle  classi  di  concorso  riguardanti  le  scuole  della
provincia di Bolzano e ai relativi piani di studio;
  Ritenuta pertanto la necessita' di apportare ulteriori rettifiche e
integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 3 settembre  1982  e
sue integrazioni;
  Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Considerato che non si ritiene di accogliere il parere del C.N.P.I.
per cio'  che  concerne  le  classi  di  concorso  XXXVII  e  XXXVIII
(Educazione  musicale),  in quanto la dizione "speciale e permanenti"
che  si  intende  far  seguire  ai  corsi  musicali,  che  vengono  a
costituire  titolo  di  accesso  alle  predette  due  classi XXXVII e
XXXVIII, riferita ai corsi relativi a "strumenti a percussione"  e  a
"sassofono",  serve  a circoscrivere l'accesso a titoli conseguiti in
corsi musicali speciali ben individuati nei contenuti e nella  durata
degli  studi, senza estenderlo a molteplici, autonome e differenziate
realta' esistenti nel campo delle istituzioni musicali;
  Considerato, del pari, che non si ritiene di accogliere la proposta
del  C.N.P.I.,  nella  parte  nella  quale   intenderebbe   conferire
validita'  ai  fini dell'accesso sempre alle predette classi XXXVII e
XXXVIII all'"attestato  finale  conseguito  a  conclusione  di  corsi
speciali  previsti  dall'art.  44 della legge n. 270/82", in quanto i
corsi finalizzati al  conseguimento  del  predetto  attestato  furono
previsti  dal legislatore al solo fine di far conseguire un titolo di
studio ad un  limitato  e  ben  individuato  contingente  di  docenti
precari,  che  avrebbero  dovuto  utilizzarlo  solo  in sede di prima
applicazione delle norme e non a regime;
  Considerato  che  non  si  ritiene  di  accogliere  la proposta del
C.N.P.I., per cio' che concerne la validita' del titolo di laurea per
"Interpreti"  limitatamente  all'accesso alla classe LXII e non anche
alla classe LX,  perche'  tale  limitazione  e'  priva  di  qualsiasi
motivazione  e  perche'  si tratta di titolo che, riconosciuto valido
per l'accesso ad una classe  di  concorso  di  scuola  secondaria  di
secondo  grado  (classe  LXII  -  lingue e civilta' straniere), nella
quale i programmi di insegnamento includono  anche  lo  studio  delle
civilta'    e   delle   letterature,   tanto   piu'   appare   idoneo
all'insegnamento della sola lingua straniera nelle scuole medie;
                               Decreta:
  La  tabella  A  annessa  al  decreto ministeriale 3 settembre 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale  n.
285  del  15 ottobre 1982 e successive integrazioni in relazione alle
sottoelencate classi di concorso e' cosi' modificata:
   Cl. XXX - Disegno e modellazione odontotecnica,
   Cl. XXXII - Disegno e storia dell'arte,
   Cl. XXXIV - Educazione artistica;
  Nella  colonna  2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso
sopra  elencate,  dopo  "diploma  di  accademia  di  belle  arti"  e'
aggiunto: "o di istituto superiore per le industrie artistiche".
   Cl.  XXXVII  -  Educazione  musicale  negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado;
   Cl. XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media.
  Nella  colonna  2, all'elenco dei titoli, per le classi di concorso
di  cui  sopra,  al  primo  capoverso  dopo  "strumenti   a   fiato",
aggiungasi:  "chitarra;  didattica  della musica; musica sacra; nuova
didattica della composizione".
  Al secondo capoverso il "diploma superiore di canto" e' rettificato
in "diploma di canto".
  Dopo  l'ultimo  capoverso  e'  aggiunto: "Attestati finali di corsi
musicali speciali permanenti (strumenti a percussione; sassofono)  di
durata  complessiva  non  inferiore  a  sette  anni  svolti  presso i
conservatori di musica e gli istituti pareggiati".
   Cl. LX - Lingua straniera,
   Cl. LXII - Lingue e civilta' straniere;
  Nella colonna 2, all'elenco dei titoli, per le classi sopraelencate
dopo  "filologia  e  storia  dell'Europa  orientale;"   e'   aggiunto
"traduttori;  interpreti."  ed  inoltre  dopo la nota (3) la seguente
nota (4): "Le lauree per  traduttori  e  interpreti  sono  titolo  di
ammissione  purche' il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due annuali di letteratura della lingua straniera".
   Cl.  LVI  - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua
tedesca.
  Nella colonna 1 il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' sostituito:
  "A  norma  dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n.  89,  l'accesso  al  concorso  e'  riservato  ai
cittadini  appartenenti  al  gruppo  linguistico italiano o ladino in
possesso  dei  prescritti  requisiti  e   che   dimostrino   adeguata
conoscenza  della  lingua  tedesca  nei  modi  previsti dalle vigenti
disposizioni".
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;".  Il  testo  della  nota  3)  e' sostituito dal seguente:
"Dette lauree sono titoli di ammissione purche'  il  piano  di  studi
seguito  abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura italiana ed un corso annuale di  lingua  e/o  letteratura
tedesca.  Alle lauree previste in lingue e letterature straniere sono
assimilate le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi  LX
e LXII".
   Cl.  LIX  -  Lingua  e  lettere  italiane  (seconda  lingua) negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca.
  Nella colonna 1 il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' sostituito:
  "A  norma  dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n.  89,  l'accesso  al  concorso  e'  riservato  ai
cittadini  appartenenti  al  gruppo  linguistico italiano o ladino in
possesso  dei  prescritti  requisiti  e   che   dimostrino   adeguata
conoscenza  della  lingua  tedesca  nei  modi  previsti dalle vigenti
disposizioni".
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli,  dopo "pedagogia" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;". Il testo della nota (2) e' sostituito dal seguente:
  "Dette  lauree  sono titoli di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua  e/o
letteratura  italiana  ed  un corso annuale di lingua e/o letteratura
tedesca.
  Alle  lauree  in  lingue e letterature straniere sono assimilate le
lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII".
   Cl.  LXVIII  -  Materie  letterarie  negli  istituti di istruzione
secondaria di secondo  grado  in  lingua  tedesca  e  con  lingua  di
insegnamento tedesca delle localita' ladine.
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;".
  La nota (2) e' cosi' modificata:
  "Dette  lauree  sono titoli di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua  e/o
letteratura  tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.  Alle  lauree  in  lingue  e  letterature  straniere  sono
assimilate  le lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX
e LXII".
   Cl.  LXXI  - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto
magistrale in lingua tedesca e con  lingua  di  insegnamento  tedesca
delle localita' ladine.
  Nella colonna 2, la nota (3) e' cosi' modificata:
  "Dette  lauree  sono titolo di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua  e/o
letteratura  tedesca,  un  corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura latina, un corso annuale di storia, un corso  annuale  di
geografia.".
   Cl.  LXXIV - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
in  lingua  tedesca  e  con  lingua  di  insegnamento  tedesca  delle
localita' ladine.
  Nella  colonna  2, all'elenco dei titoli, alla laurea in lettere e'
depennato "(indirizzo classico)". La nota (1)  e'  cosi'  modificata:
"Detta  laurea  e'  titolo  di  ammissione  purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua  e/o
letteratura  tedesca,  un  corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura latina, un corso biennale o due  annuali  di  lingua  e/o
letteratura  greca,  un  corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.".
   Cl.  CXI  -  Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado in lingua  italiana  della  provincia  di
Bolzano.
  Nella colonna 1, il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' modificato: "A
norma dell'art. 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai cittadini
appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in  possesso  dei
prescritti requisti e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua
italiana o della lingua italiana e ladina  nei  modi  previsti  dalle
vigenti disposizioni".
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli, dopo "pedagogia", sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;".  La  nota  (1)  e'  cosi' modificata: "Dette lauree sono
titolo di ammissione purche' il piano di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un
corso annuale di lingua e/o  letteratura  italiana.  Alle  lauree  in
lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per
l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
   Cl.  CXII  - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua
italiana della provincia di Bolzano.
  Nella colonna 1, il testo dell'"Avvertenza" e' cosi' modificato: "A
norma dell'art. 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 1983, n. 89, l'accesso al concorso e' riservato ai cittadini
appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino in  possesso  dei
prescritti  requisiti  e  che  dimostrino  adeguata  conoscenza della
lingua italiana o della lingua italiana e ladina  nei  modi  previsti
dalle vigenti disposizioni";
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli, dopo "pedagogia;" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;".  La  nota  (1)  e'  cosi' modificata: "Dette lauree sono
titolo di ammissione purche' il piano di studi seguito abbia compreso
un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura tedesca, un
corso annuale di lingua e/o  letteratura  italiana.  Alle  lauree  in
lingue e letterature straniere sono assimilate le lauree previste per
l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
   Cl.  CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media in lingua tedesca e con lingua di  insegnamento  tedesca
delle localita' ladine.
  Nella  colonna  2,  all'elenco  dei  titoli  dopo "pedagogia;" sono
aggiunte le lauree in "storia; musicologia;  conservazione  dei  beni
culturali;".
  La nota (2) e' cosi' modificata:
  "Dette  lauree  sono titolo di ammissione purche' il piano di studi
seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua  e/o
letteratura  tedesca, un corso annuale di storia, un corso annuale di
geografia.
  Alle  lauree  in  lingue e letterature straniere sono assimilate le
lauree previste per l'ammissione ai concorsi classi LX e LXII.".
   Cl.  XXII  - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a
macchina e contabilita' a macchina;
   Cl. LXXXIX - Stenografia;
   Cl.  XC  -  Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado con lingua di insegnamento slovena;
   Cl.  XCI  - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento  tedesca
nelle localita' ladine;
   Cl. CXVII - Stenografia e dattilografia;
   Cl.  CXVIII  -  Stenografia  e  dattilografia  negli  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado  con  lingua  di  insegnamento
slovena;
   Cl.   CXIX   -  Stenografia  e  dattilografia  negli  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua
di insegnamento tedesca delle localita' ladine:
  Nella   colonna   2,  per  le  classi  di  concorso  sopra  citate,
l'elencazione dei diplomi e' sostituita  con  "Qualsiasi  diploma  di
maturita' di istruzione secondaria di secondo grado".
   Cl. XXIII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali;
   Cl. XXV - Discipline giuridiche ed economiche;
   Cl. LIII - Informatica gestionale;
   Cl. LXIV - Matematica applicata;
   Cl. XCVII - Tecniche turistiche e alberghiere:
  Nella   colonna   2,   ai  titoli  di  ammissione,  per  le  classi
sopraelencate sono aggiunte le lauree in "economia  marittima  e  dei
trasporti";  "commercio  internazionale e mercati valutari"; "scienze
economico-marittime".
   Roma, 21 marzo 1990
                                              Il Ministro: MATTARELLA