REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 42 

  Modifica  alla  legge  regionale  n.  58/88  recante  norme  per la
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi  e  conservati
destinati al consumo.
(GU n.15 del 21-4-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  quarto  comma dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1988,
n. 58 e' cosi' modificato:
   "La  Commissione e' presieduta dal Presidente dell'Amministrazione
Provinciale o suo delegato ed e' composta da:
    un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
    un  esperto  designato  dall'Ente  Toscano di Sviluppo Agricolo e
Forestale (E.T.S.A.F.);
    tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
    due   esperti   designati  dalle  associazioni  dei  raccoglitori
riconosciute ai sensi della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35,  se
esistenti nella Provincia".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 4 luglio 1989
 
                               BENELLI
           (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30
maggio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  26
giugno 1989.