Modifica alla legge regionale n. 58/88 recante norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.(GU n.15 del 21-4-1990)
la seguente legge: Articolo unico Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 58 e' cosi' modificato: "La Commissione e' presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato ed e' composta da: un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato; un esperto designato dall'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.); tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35, se esistenti nella Provincia". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 4 luglio 1989 BENELLI (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 26 giugno 1989.