Norme in materia di partecipazione ai pubblici concorsi. Elevazione del limite d'eta'.(GU n.15 del 21-4-1990)
la seguente legge: Articolo unico Limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi di ammissione agli impieghi regionali 1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34 recante "Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria" e' sostituita dalla seguente: " b) l'eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 40;". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 22 agosto 1989 p. Il presidente: VALENZIANO