REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 37 

  Norme in materia di partecipazione ai pubblici concorsi. Elevazione
del limite d'eta'.
(GU n.15 del 21-4-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
  Limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi
                di ammissione agli impieghi regionali
 
   1.  La  lettera  b)  del secondo comma dell'articolo 3 della legge
regionale 16 ottobre 1979 n. 34  recante  "Disposizioni  sullo  stato
giuridico  e  sul  trattamento economico dei dipendenti della Regione
Liguria" e' sostituita dalla seguente:
    "  b)  l'eta'  non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni
40;".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 22 agosto 1989
                                         p. Il presidente: VALENZIANO