N. 189 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato - Indennita' di buonuscita - Liquidazione - Computo della base contributivo-retributiva - Indennita' integrativa speciale Esclusione - Analoga questione gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 419 e 641 del 1989 e 1070 e 1072 del 1988) Discrezionalita' legislativa - Rinnovo dell'invito al legislatore alla sistemazione organica della materia con omogeneizzazione dei trattamenti - Manifesta inammissibilita'. (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo 1980, n. 75). (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promossi con tre ordinanze emesse il 13 aprile 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, iscritte ai nn. 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione di Pescara, con tre ordinanze in data 13 aprile 1989 (R.O. nn. 400, 401 e 402 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, della legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in cui escludono la indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo-retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa, analoghe questioni di legittimita' costituzionale (sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze n. 419 del 1989; nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988); che il giudice a quo, sostanzialmente, si e' limitato a chiedere la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego; che - come e' stato rilevato nella recente ordinanza n. 143 del 1990 - successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito riferimento ad essa e' stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto" e si e' impegnato a presentare "un disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti"; che in tale direzione il Governo si e' mosso anche con il recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, e' stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era gia' stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola; che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in precedenza gia' statuito, pur dovendosi rinnovare il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneita' dei trattamenti; Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0440