N. 194 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Blocco delle assunzioni - Deroga Operativita' -
 Limiti - Ritenuta riferibilita' (della deroga) alle sole ipotesi di
 procedure di concorso in via di espletamento al 1Πgennaio 1989 -
 Irragionevole esclusione dei lavoratori dichiarati idonei ai concorsi
 precedenti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (Legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 1, settimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, settimo
 comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art.  9
 della  legge  20  maggio  1985,  n.  207 ("Disposizioni in materia di
 pubblico impiego"), promosso con ordinanza emessa il 28  luglio  1989
 dal  T.A.R.  per  la Lombardia - Sez. staccata di Brescia sul ricorso
 proposto da Pitossi Giovanna ed altra contro il Comitato Regionale di
 Controllo  -  Regione  Lombardia  ed  altro,  iscritta  al n. 631 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giovanna Pitossi e Paola
 Duina per l'annullamento del provvedimento  n.  37920  del  4  aprile
 1989,  con  cui  il  Comitato regionale di controllo ha invalidato la
 nomina in ruolo delle ricorrenti  (con  la  qualifica  di  operatrici
 tecniche   addette   alla   lavanderia)   disposta   dal  Commissario
 straordinario degli Spedali Civici di Brescia (deliberazione  n.  503
 del  28  febbraio 1989), il T.A.R. della Lombardia - Sezione staccata
 di Brescia, con ordinanza del 28 luglio 1989, ha sollevato d'ufficio,
 in  riferimento  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma,  della  legge
 29  dicembre  1988,  n.  554,  "nella parte in cui non salvaguarda la
 posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure  concorsuali
 la  cui  graduatoria  sia  risultata  in corso di validita', ai sensi
 della legge 20 maggio 1985, n. 207,  alla  data  in  cui  ha  assunto
 effetto la predetta legge n. 554 del 1988".
    Dopo questa data (1Πgennaio 1989) i posti vacanti delle pubbliche
 amministrazioni, fra cui le unita' sanitarie locali, per i quali  non
 sia  richiesto  un  titolo superiore a quello della scuola d'obbligo,
 devono essere coperti prioritariamente con assunzioni selezionate tra
 gli  iscritti  alle  liste  di collocamento e in quelle di mobilita'.
 Eccezionalmente e' consentito  l'espletamento  dei  concorsi  banditi
 anteriormente  alla  data  suddetta,  qualora  le  prove  siano  gia'
 cominciate.
    Ad  avviso  del  giudice remittente, la limitazione della deroga a
 coloro  che  saranno  dichiarati  idonei  nei  concorsi  in  via   di
 espletamento  al  1Π gennaio  1989,  restando  esclusi  i lavoratori
 dichiarati idonei in concorsi precedenti per i quali non  sia  ancora
 scaduto  il  biennio di validita' delle relative graduatorie ai sensi
 dell'art. 9 della legge n. 207 del 1985, comporta  una  irragionevole
 discriminazione  che offende il principio di eguaglianza e pregiudica
 il buon andamento dell'amministrazione, imponendo il ricorso a  nuove
 procedure  di  selezione pur in presenza di soggetti la cui idoneita'
 all'assunzione e' gia' stata accertata.
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  "sia dichiarata, per quanto di
 ragione, inammissibile o, comunque, infondata".
    In  relazione  all'art.  3  Cost.,  l'Avvocatura  osserva  che  la
 disposizione    impugnata,    nel    consentire    (a     discrezione
 dell'Amministrazione)  l'espletamento  dei concorsi gia' pervenuti ad
 un  certo  stadio  della  procedura,  avrebbe  riguardo   "a   quelle
 situazioni  nelle quali all'emanazione stessa del bando fosse sottesa
 l'impossibilita'  di  attingere  fra   gli   idonei   di   precedenti
 graduatorie  concorsuali il personale occorrente a coprire i posti di
 ruolo resisi successivamente  vacanti".  Quanto  all'art.  97  Cost.,
 rileva  che,  alla  luce  della motivazione della sentenza n. 407 del
 1989 di questa Corte,  rispetto  all'interesse  alla  piu'  sollecita
 soddisfazione  delle  esigenze di organico nel particolare settore di
 cui e' causa deve ritenersi preminente "l'interesse nazionale  a  una
 piu'  efficiente  organizzazione  dell'Amministrazione  unitariamente
 considerata nel suo complesso".
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  deroga  al  cosiddetto  blocco  delle  assunzioni nelle
 pubbliche amministrazioni, ammessa in via  transitoria  dell'art.  1,
 settimo  comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per i posti per
 i quali non e' richiesto un titolo superiore a  quello  della  scuola
 d'obbligo,  e'  interpretata  dal  T.A.R.  della  Lombardia - Sezione
 staccata  di  Brescia  in  senso  strettamente  letterale,  e  quindi
 riferita  alla  sola ipotesi di procedure di concorso in itinere alla
 data di  entrata  in  vigore  della  legge.  Cosi'  interpretata,  la
 disposizione  viene  denunciata  per  contrasto  con gli artt. 3 e 97
 Cost.,   in   quanto   esclude   irragionevolmente   dall'ambito   di
 applicazione  della deroga i lavoratori dichiarati idonei in concorsi
 gia' espletati alla data suddetta e per i quali non  sia  scaduto  il
 termine  biennale  di  validita'  delle relative graduatorie previsto
 dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
    2. - La questione non e' fondata nei sensi appresso indicati.
    Il  postulato  della  ragionevolezza  del  legislatore  impone  di
 escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo a
 una  norma  assurda  o  irragionevole,  fino  a  quando non sia stata
 accuratamente esplorata, con esito negativo, la possibilita' di altri
 significati  compatibili  sia  col tenore del testo sia col principio
 dell'art. 3 della Costituzione. L'interpretazione della  disposizione
 sotto  esame  puo'  essere  ricondotta  a  un  risultato coerente con
 entrambe le compatibilita' mediante l'argomento a fortiori: la deroga
 consentita   in   favore  dei  partecipanti  a  concorsi  in  via  di
 espletamento al 1Π gennaio  1989,  per  i  quali  l'accertamento  di
 idoneita'  e',  a questa data, puramente eventuale, a maggior ragione
 deve essere accordata ai lavoratori  dichiarati  idonei  in  concorsi
 precedenti  gia'  conclusi, per i quali il termine di validita' delle
 relative graduatorie non sia, alla medesima data, ancora scaduto.
    La  possibilita'  dell'interpretazione  estensiva  e'  negata  dal
 giudice a quo in primo luogo  sul  riflesso  che  l'art.  1,  settimo
 comma, della legge n. 554 del 1988 avrebbe implicitamente abrogato la
 disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l.
 21  marzo  1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, e
 quindi anche l'art. 9, quindicesimo comma, della  legge  n.  207  del
 1985,  che  conserva  validita'  per  un  biennio  alle  "graduatorie
 relative  ai  concorsi  effettuati  in  applicazione  della  presente
 legge".  L'argomento  e'  viziato  da  petizione di principio perche'
 presuppone quel che dovrebbe dimostrare,  cioe'  appunto  la  cogenza
 dell'interpretazione   restrittiva   della  disposizione  di  cui  si
 controverte. La  valutazione  di  questa  come  norma  implicitamente
 abrogativa  delle  graduatorie  in  corso di validita' al 31 dicembre
 1988 cade una volta ammessa l'interpretazione estensiva in base  allo
 schema argomentativo sopra applicato.
    3.  -  A  siffatta  interpretazione osterebbe peraltro, secondo il
 giudice remittente, anche la ratio della norma, ispirata al  criterio
 della  residualita'  delle  assunzioni  rispetto  alle  operazioni di
 mobilita', e quindi, per i posti di cui  trattasi,  della  prevalenza
 delle  procedure  previste  dall'art.  16  della legge n. 56 del 1987
 sulla procedura di assunzione mediante  concorso,  di  guisa  che  la
 disciplina   transitoria   dovrebbe   essere   contenuta  nei  limiti
 "dell'ipotesi, tassativamente individuata, dei concorsi gia'  banditi
 al 1Πgennaio 1989 e per i quali siano gia' iniziate le prove".
    Va  osservato  in contrario che, ai fini della questione in esame,
 deve essere considerata non tanto la ratio della norma di  principio,
 quanto la ratio della norma transitoria di deroga, ispirata a criteri
 di equita' e  insieme  di  buona  amministrazione,  non  essendo  ne'
 giusto,  ne'  opportuno  avviare  nuove  procedure  di  selezione  di
 lavoratori idonei a coprire i posti vacanti quando  sono  disponibili
 lavoratori   la   cui   idoneita'  e'  accertata  mediante  procedure
 concorsuali gia' espletate o in via  di  espletamento.  Questa  ratio
 conduce   a   considerare   l'ipotesi   indicata  dalla  disposizione
 denunciata come aggiuntiva rispetto all'ipotesi -  che  si  prospetta
 logicamente  per  prima senza bisogno di esplicita previsione - della
 disponibilita' di lavoratori inclusi in graduatorie concorsuali  gia'
 definite e ancora in corso di validita'.
    Tale conclusione, raggiunta sul piano dell'interpretazione logica,
 e' confermata, sul piano dell'interpretazione genetica  della  norma,
 dall'esame  dei  lavori  preparatori  della  legge  n. 554. L'art. 1,
 quinto comma, del disegno di legge n. 3204,  presentato  dal  Governo
 alla  Camera  dei  deputati il 30 settembre 1988, disponeva: "Possono
 comunque effettuarsi assunzioni per posti  messi  a  concorso  per  i
 quali sia stata formata la graduatoria di merito entro il 31 dicembre
 1988". La disposizione corrispondente del testo  approvato  (art.  1,
 settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554) evidentemente ha
 dato per scontata questa ipotesi di deroga, preoccupandosi  piuttosto
 di  aggiungere  l'ipotesi  di graduatorie formate dopo il 31 dicembre
 1988 a conclusione di concorsi dei quali  fossero  anteriori  a  tale
 data  non solo il bando, ma anche l'inizio delle prove dei candidati.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  settimo  comma,  della
 legge  29 dicembre 1988, n. 554 ("Disposizioni in materia di pubblico
 impiego"),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
 - Sezione staccata di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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