N. 196 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione- Finita locazione- Provvedimenti di rilascio- Cessazione del meccanismo di graduazione- Collegamento alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984- Jus superveniens: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26; d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 e rispettive leggi di conversione 8 aprile 1988, n. 108 e 21 febbraio 1989, n. 61- Necessita' di riesame della rilevanza della questione- Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni precedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del 16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984; che il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti scaduti da piu' anni e non per quelli conclusi piu' di recente, di modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dall'esecutivita' definitiva, vengono diversamente disciplinate in base all'unico elemento della piu' o meno remota scadenza; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilita' della questione rispettivamente in ragione della non identita' delle situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa; Considerato che le questioni, per la loro identita', vanno trattate congiuntamente; che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, e' stata sospesa in virtu' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e, successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61; che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua della sopravvenuta normativa.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0447