N. 196 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione- Finita locazione- Provvedimenti di rilascio- Cessazione
 del meccanismo di graduazione- Collegamento alla data di scadenza del
 contratto successiva al 30 giugno 1984- Jus superveniens:  d.-l. 8
 febbraio 1988, n. 26; d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 e rispettive
 leggi di conversione 8 aprile 1988, n. 108 e 21 febbraio 1989, n. 61-
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione- Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con
 modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numero 2, del
 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli  articoli
 10  e  14  del  decreto-legge  25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
 modificazioni, nella legge 25  marzo  1982,  n.  94,  in  materia  di
 sfratti,  nonche' disposizioni precedurali per l'edilizia agevolata),
 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n.  637,
 promossi con le seguenti ordinanze:
       1)  ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel
 procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l.  EDAM,
 iscritta  al  n.  495  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
     2)  ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel
 procedimento civile vertente tra  De  Luigi  Costa  Elisa  e  Premoli
 Gianstefano  ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  44,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del
 16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione
 dei  provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il
 Pretore di Milano ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  462,  convertito,
 con  modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte
 in cui collega la cessazione del meccanismo di  graduazione  previsto
 per  l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data
 di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;
      che  il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata
 normativa, l'esecuzione  venga  rinviata  soltanto  per  i  contratti
 scaduti  da  piu'  anni e non per quelli conclusi piu' di recente, di
 modo   che   fattispecie   asseritamente   identiche,    in    quanto
 caratterizzate  dall'esecutivita'  definitiva,  vengono  diversamente
 disciplinate in base all'unico elemento  della  piu'  o  meno  remota
 scadenza;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 che   ha  concluso  per  l'infondatezza  e  l'inammissibilita'  della
 questione  rispettivamente  in  ragione  della  non  identita'  delle
 situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa;
    Considerato  che  le  questioni,  per  la  loro  identita',  vanno
 trattate congiuntamente;
      che  l'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad
 alta tensione abitativa e, segnatamente, per  quello  di  Milano,  e'
 stata  sospesa  in  virtu'  del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,
 convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n.  108  e,
 successivamente,  per  effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989,  n.
 61;
      che,  pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a
 quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua della
 sopravvenuta normativa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
 Milano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0447